Regolamento Regionale 23 luglio 1974, n. 3 Attuazione della legge regionale del 3 marzo 1973, n. 6.
Art. 1La somma concessa dalla Regione al Comuni e Consorzi di Comuni, sotto forma di contributi una tantum, per la costruzione degli asili nido, o riattamento di immobili, ammessi al finanziamento, è di lire 40.000.000, per ogni unità da realizzarsi.
Qualora le previsioni economiche del progetto dellopera superino la somma di cui al precedente capoverso, la Regione, oltre al contributo di 40.000.000, può concedere un contributo integrativo, tenendo conto del numero degli asili nido che annualmente vengono costruiti con contributo dello Stato, nonchè della somma che annualmente viene messa a disposizione nel Bilancio della Regione, ad integrazione dellintervento statale.
Tale contributo integrativo viene determinato dalla Giunta regionale, mentre resta a totale carico del Comune il finanziamento dell’ulteriore somma residua necessaria per la realizzazione dell’opera nella sua interezza.
I contributi integrativi a carico della Regione, eccedenti i primi 40.000.000, saranno stanziati sul Cap. 320 del Bilancio regionale.
Art. 2Il contributo concesso dalla Giunta regionale può riferirsi a tutte le spese necessarie per la realizzazione dellopera quali: acquisizione aree, lavori, arredamento, sistemazioni esterne, allacciamento ai pubblici servizi, progettazione e direzione lavori.
Laliquota ammessa per. spese generali sarà pari a quella prevista dalla vigente tariffa professionale ingegneri e architetti secondo gli dici relativi alla classe I cat. b.
Art. 3Ai sensi dellart. 5 della legge 3 marzo 1973, n. 6 i contributi saranno erogati ai Comuni interessati, fino alla concorrenza del 90% della somma da concedere, in quote relative allo stato davanzamento dei lavori e sulla base di certificati di pagamento vistati dallUfficio del Genio Civile e attestanti che le quote proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento del lavori nei patti contrattuali nelle modalità fissate dal Capitolato dAppalto, e nelle previsioni dei progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10% del contributo sarà erogata a seguito dellapprovazione del certificato di collaudo dei lavori alluopo disposto dalla Regione.
Art. 4 Entro 90 giorni dallavvenuta comunicazione di finanziamento i Comuni o loro Consorzi devono inoltrare alla Regione, tramite lUfficio del Genio Civile, il progetto esecutivo dellopera. Il progetto corredato, dalla delibera consiliare di approvazione e di impegno del finanziamento delleventuale maggiore spesa eccedente il contributo concesso dalla Regione e per la realizzazione dellintera opera dovrà essere completo di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari per lappalto e la realizzazione dellopera.
Art. 5 Il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo sarà emanato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere tecnico di apposita commissione regionale cosi costituita:
1) dallIng. Dirigente dellUfficio provinciale del Genio Civile;
2) da un ingegnere o architetto dellUfficio Urbanistico regionale o dallAssessore allUrbanistica e LL.PP.;
3) da un ingegnere, esperto e funzionario dellEnte Regione, esperto in edilizia sociale, nominato dallAssessore regionale allUrbanistica e LL.PP.;
4) da un funzionario dellEnte Regione, nominato dallAssessore regionale ai Servizi Sociali;
5) da un funzionario dellEnte Regione, nominato dallAssessore regionale agli Enti locali;
6) da un funzionario della Regione nominato dallAssessore regionale alla Sanità.
Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente saranno svolte da un funzionario dellAssessorato all’Urbanistica e LL.PP.
Art. 6Qualora le aree prescelte per la realizzazione degli asili nido non siano già vincolate ad uso pubblico per servizi dagli strumenti urbanistici, anche semplicemente adottati, la dichiarazione di idoneità viene rilasciata dalla Commissione regionale di cui all art. precedente. La stessa Commissione esprime altresì parere per lutilizzo di edifici esistenti come previsto dallart., 9 ultimo comma della legge.
Art. 7Con la formale concessione del contributo a carico della Regione e lapprovazione del progetto, può essere esperita la gara dappalto per l’esecuzione del lavori. Per laggiudicazione dei lavori e lesecuzione dellopera i Comuni devono rispettare le norme che potranno essere emanate dalla Regione per lesecuzione delle opere di competenza regionale o, in mancanza di queste, le norme che regolano lesecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato.
Art. 8Per la realizzazione delle opere sono ammessi sistemi costruttivi industrializzati anche mediante limpiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione. In tal caso allaffidamento dei lavori dovrà provvedersi mediante appalto concorso da bandire su preventivo di spesa e disciplinare lappalto preventivamente approvato dalla Commissione di cui allart. 5.
Art. 9Il collaudo delle opere è disposto, anche nel corso dei lavori dallAssessore regionale allUrbanistica e LL.PP.
Art. 10. Al fine di migliorare la qualificazione degli asili nido e i criteri di progettazione secondo quanto previsto dallart. 12 sulla legge regionale 15 febbraio 1973, n. 6, lAssessore allUrbanistica e LL.PP. di concerto con gli Assessori ai Servizi Sociali ed alla Sanità potrà emanare norme tecniche sugli stanziamenti edilizi.
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