Regolamento Regionale 25 gennaio 1975, n. 2 Attuazione della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33 "Interventi a favore della Cooperazione e dell'Associazionismo".
Art. 1Le sedute della Consulta regionale della Cooperazione e del Comitato tecnico per l’adempimento dei compiti di cui all’art. 3 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33 sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 2Per ottenere le sovvenzioni previste dall’art. 6 della legge 3 settembre 1974, n. 33, le Organizzazioni regionali delle Cooperative di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 2 della stessa legge, devono presentare, unitamente alla domanda, al programma di attività ed al preventivo di spesa, un elenco delle cooperative della Regione aderenti all’organizzazione al 31 dicembre dell’anno precedente, vistato dall’Organizzazione nazionale ed altra documentazione idonea ad accertare il numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione.
Art. 3Destinatari della sovvenzione di cui all’art. 8 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33, sono le società cooperative ed i consorzi esistenti in Puglia ed operanti nei diversi settori in cui si articola il movimento cooperativo.
Art. 4Sono ammissibili alle sovvenzioni di cui all’art. 8 della legge 3 settembre 1974, n.33: a) le spese sostenute per l’assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale nella prima fase di avviamento, per la costruzione, acquisto o riattamento di locali sociali, per l’acquisto di macchinari e attrezzature; b) le spese straordinarie sostenute per l’ammodernamento tecnologico, l’organizzazione aziendale, l’aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, il potenziamento dei servizi, l’adozione di misure antinfortunistiche atti a salvaguardare la vita e l’integrità fisica dei lavoratori c) le spese ordinarie di gestione.
Art. 5Le società beneficiarie della legge indicata all’art. 1 devono presentare in allegato alla domanda di contributo, oltre ai documenti richiesti dall’art. 11 della legge stessa, ogni altra documentazione relativa alla spesa per la quale si chiede la sovvenzione ed una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dalla quale risulti l’ammontare ed il titolo di eventuali contributi a fondo perduto erogati a loro favore dalla Regione dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da altri Organismi nazionali e comunitari, nonché l’anno in cui il contributo stesso è stato erogato. La copia del bilancio prevista dall’art. 11 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 33 deve avere l’annotazione dell’avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio.
Art. 6Le domande presentate ai fini della sovvenzione saranno valutate in relazione al piano di intervento annuale nei termini previsti dagli artt. 13 e 17 della legge 3 settembre 1974, n. 33.
Art. 7Le cooperative ed i consorzi non possono ottenere nello stesso anno due sovvenzioni anche se a titolo diverso. Sono esclusi dalla sovvenzione regionale le cooperative ed i consorzi che hanno fruito di contributi a fondo perduto erogati allo stesso titolo dalla Regione, in virtù di altri provvedimenti legislativi regionali, o dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri Organismi Nazionali e Comunitari. Sono fatti salvi casi eccezionali che volta per volta saranno oggetto di valutazione da parte della Consulta e della competente Commissione consiliare.
Art. 8L’assessorato competente può chiedere alle Organizzazioni, alle Cooperative ed ai consorzi tutta la documentazione che riterrà necessaria per una più completa istruttoria della pratica ed ai beneficiari delle sovvenzioni tutta la documentazione utile ad accertare la destinazione data alla somma.
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