Regolamento Regionale 24 maggio 1979, n. 2 Regolamento di attuazione della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22: "Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese".
Art. 1Fino a quando non sarà diversamente stabilito, sulla base della finalità di sviluppo e delle linee di programmazione regionale, potranno accedere ai benefici previsti nel titolo I, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte negli albi provinciali della Regione Puglia, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono esclusi dalle agevolazioni regionali previste dagli articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 1978, n. 22, i finanziamenti destinati alla costruzione, acquisto, ammodernamento, ampliamento di immobili da adibirsi a laboratorio e/o deposito al servizio delle seguenti categorie:
a) muratori, pavimentatori e opere stradali, piccoli lavori di costruzione e riparazione edili, stuccatori, verniciatori, imbianchini;
b) autotrasportatori e ausiliari;
c) fotografi e affini;
d) barbieri, parrucchieri e servizi per ligiene e la pulizia;
e) ottici e odontotecnici;
f) tessitori, ricamatrici e abbigliamento, per imprese con meno di tre addetti;
g) imprese artigiane che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale (vendite e/o esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio artigiano.
Art. 2Ai sensi dellart. 3 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, i rapporti fra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione (cfr. allegato n. 1) da stipularsi entro 30 giorni dalla approvazione delle presenti norme.
Per lammissione al contributo a carico del conferimento regionale di cui allart. 3 della legge, va presentata domanda in conformità a quanto sancito dallart. 4 della legge.
Nellipotesi di esaurimento dei fondi statali, la Giunta regionale, con apposita delibera, autorizzerà lestensione del contributo regionale in conto interessi sullintero importo del finanziamento.
Art. 3Le richieste di ammissione dei prefinanziamenti alle agevolazioni di legge vengono presentate alla Regione Puglia - Assessorato allArtigianato - dagli Istituti ed Aziende di credito su domanda delle imprese artigiane (cfr. allegato mod. A).
Ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, lIstituto di credito trasmetterà periodicamente alla Regione quanto segue in duplice copia:
- domande di prefinanziamento accolte;
- elenco riassuntivo delle operazioni eseguite indicando per ognuna di esse limporto degli interessi a carico della Regione.
Le competenze agli Istituti di Credito, per la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate entro tre
mesi dalla data di presentazione della predetta documentazione.
Ogni altra condizione verrà precisata nellapposita convenzione da stipularsi come previsto allart. 5 della stessa legge regionale (cfr. all. n. 2).
Art. 4
Art. 5Le richieste di ammissione dei finanziamenti alla garanzia del Fondo vengono presentate in duplice copia alla Regione - Comitato del Fondo Regione di Garanzia - dagli Istituti ed Aziende di credito, su domanda delle imprese artigiane (cfr. all.to mod. B).
Ciascuna richiesta dovrà essere corredata del certificato di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane, in originale, dellestratto della delibera di concessione del credito, anche se condizionata alla ammissione alla garanzia del Fondo, nonché da dettagliate e documentate informazioni sulla situazione patrimoniale dellimpresa beneficiaria e sulle garanzie che assistono il finanziamento; in essa dovrà indicarsi la destinazione, limporto, la durata ed il piano di ammortamento del prestito.
Le altre formalità saranno determinate dal Comitato.
Art. 6Potranno beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo i finanziamenti che:
- siano effettuati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 Capo 6° e successive modificazioni, e siano ammessi in via definitiva al contributo statale e/o regionale nel pagamento degli interessi secondo le norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- non godano di altre analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o della Regione;
- non siano assicurati, in tutto o in parte, presso terzi.
Art. 7Lesame di merito delle singole domande, ai fini della loro ammissione anche parziale verrà effettuata dal Comitato sulla base della documentazione informativa di cui al precedente articolo 5 e delle ulteriori formalità richieste, avendo riguardo alle garanzie che assistono il finanziamento e alla situazione dellIstituto o Azienda di credito richiedente.
Art. 8La garanzia sussidiaria è inefficace qualora risulti che, non avendo limpresa osservato lobbligo essenziale della destinazione del prestito, lIstituto o Azienda di credito sia gravemente inadempiente allobbligo del periodico controllo della destinazione sancito nelle norme regolamentari e contrattuali che disciplinano le operazioni compiute con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Al suddetto fine si considera grave inadempimento dellIstituto o Aziende di credito il mancato invio al Comitato di apposita comunicazione entro 30 giorni dalla data in cui lIstituto di credito è venuto a conoscenza della stessa inosservanza.
La garanzia del Fondo non avrà altresì efficacia qualora la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte dellIstituto o Azienda di credito, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.
Art. 9Se il debitore non adempie esattamente ai patti di rimborso del prestito, lIstituto o Azienda di credito deve darne comunicazione al Comitato con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data dellinadempimento.
Tale termine è perentorio agli effetti della efficacia della garanzia sussidiaria del Fondo.
Art. 10Linizio delle procedure di riscossione coattiva del credito alle quali gli Istituti o Aziende di Credito sono tenuti, ai sensi e per gli effetti dellart. 6 della legge 13 giugno 1978, n. 22, dovrà essere immediatamente comunicato alla Regione.
Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di Credito interessate, potrà essere concesso un anticipo nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.
Alla chiusura delle procedure lIstituto o lAzienda di Credito potrà richiedere, previa dimostrazione documentata dei risultati negativi delle procedure medesime, lintervento della garanzia sussidiaria del Fondo che potrà esplicarsi fino allammontare del 100% della perdita subita in linea capitale, ivi detratti gli anticipi previsti al comma precedente.
Nel caso la Regione abbia anticipato, su domanda dellistituto di credito, il 30% della perdita finale prevista e nel corso della procedura di riscossine coattiva del credito si verifichi il recupero dello stesso credito, lIstituto di credito è tenuto a rimborsare al Fondo regionale di garanzia la quota ricevuta in anticipo oltre i relativi interessi, regolati al tasso massimo previsto dagli accordi interbancari vigenti per il tempo trascorso tra accredito e addebito del medesimo importo.
Art. 11Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei suoi confronti, lIstituto o Azienda di Credito deve darne comunicazione al Comitato e promuovere, previa autorizzazione del Comitato stesso, le ulteriori azioni di recupero delle perdite.
Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate dovranno essere ripartite fra il Fondo e lIstituto o lAzienda di credito in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte in linea capitale.
Art. 12Sono escluse dalla garanzia sussidiaria del Fondo le perdite derivanti da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, da rivoluzioni, sommosse, tumulti, eventi catastrofici di carattere generale, moratoria generale o parziale.
Art. 13Per tutte le variazioni che si volessero apportare alle operazioni già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo e che interessino lo stesso Fondo, gli Istituti di credito dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - per il relativo benestare (ad esempio variazioni delle garanzie che assistono il finanziamento, variazioni nella forma giuridica dellimpresa artigiana o nella composizione sociale, variazione di attività, perdita della qualifica artigiana, ecc.). Gli istituti di credito sono altresì tenuti a segnalare immediatamente alla Regione - Comitato del Fondo regionale di garanzia - i finanziamenti, assistiti dalla garanzia del Fondo, estinti anticipatamente o rinunciati.
Art. 14La garanzia sussidiaria ha decorrenza dal giorno del versamento al Fondo regionale di garanzia della trattenuta dello 0,50%, prevista dallart. 7, lett. a) della legge 13 giugno 1978, n. 22 che la banca è tenuta ad operare, una volta tanto, allatto della erogazione sullimporto originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia del Fondo.
Art. 15Lammissione, anche parziale, del finanziamento alla garanzia sussidiaria, comunicata alla banca con apposito modulo è effettuata, sulla base di quanto esposto ed attestato nel modulo di richiesta (cfr. all.to mod. B) di intervento del Fondo alle condizioni e modalità stabilite dalla legge 13 giugno 1978, n. 22, nonché dalle ulteriori delibere adottate ai sensi dellart. 8 - penultimo comma lett. c) - della predetta legge.
Art. 16Lefficacia della garanzia sussidia è espressamente subordinata alla valida acquisizione delle garanzie indicate nella richiesta di ammissione al Fondo da parte della banca. A questo fine, la banca trasmette alla Regione - Fondo regionale di garanzia - entro sei mesi, salvo proroga, dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, sotto pena di decadenza della garanzia sussidiaria, dichiarazione sostitutiva di documentazione (cfr. all.to mod. C).
Art. 17Lammissione al Fondo regionale di garanzia è subordinata allacquisizione in garanzia dei beni oggetto dei finanziamenti da ammettere alla garanzia sussidiaria.
In deroga a tale principio i finanziamenti destinati allacquisto di materie prime e scorte potranno essere proposti con altre sufficienti garanzie.
Al fine della conservazione dei beni oggetto di garanzia, limpresa artigiana è tenuta ad assicurare gli stessi presso una primaria compagnia di assicurazione.
Quando oggetto di garanzia sono i macchinari, se gli stessi sono infissi al suolo, difficilmente asportabili e quindi inamovibili, per cui necessita espressa conferma della banca, limpresa artigiana potrà proporre, tramite banca, lesonero allassicurazione contro i rischi di furto dei medesimi.
Limpresa artigiana potrà, altresì, proporre lesonero dallassicurazione del furto dei beni oggetto del finanziamento nel caso che gli stessi beni siano posti nel proprio laboratorio, annesso alla propria abitazione.
Art. 18Il Comitato viene convocato dal proprio Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata, contenente lordine del giorno da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun avente diritto.
In caso durgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione ed indicante per sommi capi la materia da trattare.
Il Comitato è convocato in sessione ordinaria, almeno ogni 15 giorni. In sessione straordinaria, il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno cinque membri.
Per la validità delle riunioni occorre lintervento di sette dei suoi membri in prima convocazione ed in seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno a distanza di non meno di due ore dalla prima, la seduta è valida purchè siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta. Qualora un componente del Comitato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dallincarico ed è sostituito. Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario del Comitato. Il verbale da trascriversi in apposito libro, è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Comitato, per ogni seduta, è tenuto a comunicare immediatamente allUfficio ragioneria della Regione limporto totale delle operazioni ammesse alle agevolazioni di legge, nonché tutte le variazioni che interessino le disponibilità ed i rischi in essere del Fondo.
LUfficio ragioneria, peraltro, dovrà trasmettere al Comitato situazioni trimestrali delle disponibilità ed i rischi in essere del Fondo. Tale situazione potrà essere altresì richiesta dal Comitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Comitato, nella prima seduta utile, dovrà procedere, fra laltro, ad eleggere il Vice Presidente del Comitato ed a proporre alla Giunta lammontare complessivo dei finanziamenti da ammettere alla garanzia sussidiaria del Fondo per lesercizio 1979.
Art. 19Le dotazioni finanziarie del Fondo saranno depositate presso gli Istituti di credito di cui allart. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, che maggiormente operino nel campo del credito artigiano agevolato.
Gli interessi attivi rivenienti dagli stessi depositi saranno regolati al tasso annuo massimo previsto dagli accordi interbancari vigenti ed andranno in aumento del medesimo Fondo.
La Giunta regionale, su proposta del Comitato del Fondo regionale di garanzia, ove ne ravvisi lopportunità, potrà deliberare investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie del Fondo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli ad esse equiparati.
Art. 20Gli Istituti ed Aziende di credito, nelladempimento delle varie formalità, dovranno scrupolosamente attenersi ai Mod. A-B- C, allegati alle presenti norme, la cui stampa è curata dagli stessi.
Art. 21I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia durano in carica per il periodo di durata del Consiglio regionale che li ha espressi.
I componenti del Comitato restano in carica fino alla loro effettiva sostituzione, anche in presenza della scadenza del previsto periodo.
Art. 22I componenti del Comitato del Fondo regionale di garanzia sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie di cui siano venuti a conoscenza in dipendenza del loro incarico.
Art. 23Non ricorrendo per il Fondo regionale di garanzia attività commerciale, lo stesso potrà avvalersi anche delle seguenti disposizioni statali:
- Art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- Art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- Art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
- Art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, m. 634.
Art. 24Il contributo può essere concesso alle aziende artigiane individuali, od organizzate in forma associativa, che:
a)abbiano sede nel territorio della Regione Puglia;
b) siano iscritte negli Albi Provinciali istituiti ai sensi dellart. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
c) appartengano ad uno dei settori di categorie artigiane elencati nellart. 26.
Art. 25Sono ammissibili a contributi le sottoindicate spese al netto di IVA:
a) le spese per la costruzione, lacquisto, lampliamento e lammodernamento di stabili destinati a laboratori artigiani sempre che le stesse vengano eseguite su terreni di cui lartigiano richiedente ne abbia la disponibilità legale, per almeno 6anni dalla data di presentazione della domanda;
b) le spese per lacquisto di macchinari nuovi, esclusi gli automezzi, e relative attrezzature;
c) le spese per gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti, la costruzione di cabine elettriche di trasformazione, lo scavo e trivellazione di pozzi e relative opere di convogliamento;
d) le spese relative agli impianti per la depurazione dellacqua, dellaria, dellambiente;
e) le spese per ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la integrità fisica dei lavoratori.
Deve trattarsi di spese da effettuarsi o che siano state effettuate non oltre 90 giorni prima della data di presentazione della relativa domanda.
Ai fini della determinazione della data di acquisto dei macchinari ed attrezzature fanno fede i documenti di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici.
In fase di prima applicazione saranno prese in esame le domande già presentate o che saranno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione, le cui spese siano state effettuate a decorrere dall1 luglio 1978 e per le quali, comunque, non sia stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 25gennaio 1974, n. 7.
Nel caso di acquisto di immobili esistenti, il cui contributo regionale è limitato al netto del valore del relativo suolo da determinarsi con perizia stragiudiziale, si fa riferimento alla data dellatto notarile di compravendita.
Per le opere murarie dovranno, inoltre, essere adottati i seguenti criteri:
1) saranno escluse dal contributo le spese di demolizione totale o parziale dello stabile sul cui suolo venga costruito il fabbricato proposto per il contributo; le opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno; i costi comuni per immobili con destinazione promiscua;
2) i vani scala non potranno essere ammessi al beneficio qualora non siano utilizzati per laccesso ai locali oggetto del contributo;
3) nel caso che nella domanda per opere murarie siano compresi locali destinati alla vendita o allesposizione dei prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa richiedente, gli stessi potranno essere ammessi al beneficio purchè la loro superficie non superi il 50% di quella destinata al processo produttivo;
4) potranno altresì essere ammessi al contributo i vani destinati a deposito la cui superficie non superi quella destinata al processo produttivo, solo se gli stessi vengano adibiti allimmagazzinaggio di materie prime destinate alla lavorazione dellazienda ovvero di prodotti fabbricati esclusivamente dalla stessa impresa richiedente.
I benefici d i cui ai punti 3-4 sono concessi solo se i locali adibiti a deposito, vendita e/o esposizione sono ubicati nello stesso comune in cui ha sede il laboratorio.
Art. 26Ai sensi e per gli effetti dellart. 10 della legge 13 giugno 1978, n. 22 sono ammesse al contributo le categorie artigiane singole o associate di cui alla annessa tabella n. 1.
Sono escluse dal beneficio di cui al comma a) dellart. 9 della legge13 giugno 1978, n. 22, le imprese artigiane che svolgano contemporaneamente anche attività commerciale (vendita e/o esposizione di beni non prodotti direttamente) nello stesso laboratorio oggetto del contributo regionale.
Art. 27Il contributo in conto capitale per le spese ammissibili, che non potrà superare limporto complessivo di 15 milioni per ciascuna impresa viene concesso nella misura:
1) del 40% per tutti gli investimenti di cui ai punti b), c), d), e) dellart. 25 del presente regolamento;
2) del 15% per le opere di cui al punto a) dellart. 25 del presente regolamento.
Tale contributo è elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici limitatamente alle attività di artigianato artistico, purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici adottati.
Non sono ammesse al contributo in conto capitale le iniziative comportanti investimenti per importi inferiori a £. 2.000.000.
Il contributo è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e regionali a favore delle imprese artigiane e con i contributi sugli interessi.
Il contributo in conto capitale non è però cumulabile con altri di uguale natura ottenibili, allo stesso titolo, in virtù di leggi statali e regionali.
Art. 28Le imprese artigiane, per ottenere i benefici previsti nella legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, devono presentare domanda di ammissione al contributo da compilarsi in duplice copia applicando una sola marca da bollo secondo lallegato schema (cfr. all.to mod. D), diretta al Presidente della Giunta regionale e presentata alla Commissione provinciale per lartigianato competente per territorio che la istruisce in ordine cronologico di arrivo.
Alla suddetta domanda deve essere acclusa, in duplice copia, la seguente documentazione di base:
1) relazione illustrativa (programma di spesa - parte tecnica, economica, finanziaria) (cfr. all. mod. F);
2) certificato discrizione allAlbo delle imprese artigiane in originale;
3) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante di non aver presentato domanda né di aver ottenuto altro contributo in conto capitale allo stesso titolo in virtù di altre leggi;
4) visure camerali dalle quali risulti se limpresa artigiana è titolare o meno di licenza di commercio per vendita negli stessi locali di beni non prodotti direttamente.
Alla predetta documentazione va acclusa, in duplice copia, anche la seguente:
A) Acquisto macchine e attrezzature.
- preventivi o fatture di spesa.
B) Acquisto laboratorio.
- offerta o atto preliminare di compravendita o copia registrata dellatto di acquisto unitamente alla perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui insiste il laboratorio;
- pianta, prospetto a sezione quotata 1/100 dei locali da acquistare, con destinazione degli stessi ed ubicazioni dei macchinari;
- certificazione comunale attestante se l’investimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli strumenti urbanistici adottati.
C) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratorio.
- piante, prospetto a sezione quotata in scala 1/100 dellimmobile o parte dellimmobile oggetto della domanda di contributo, regolarmente approvata dai competenti organi comunali e con ubicazione dei macchinari che verranno installati nel laboratorio;
- copia conforme alloriginale della concessione edilizia rilasciata a fronte del progetto approvato;
- stralcio planimetrico particellare in scala 1/100 della zona nella quale le opere verranno eseguite;
- attestato di proprietà o di disponibilità delle aree su cui sarà effettuato linvestimento;
- certificazione comunale attestante se linvestimento, per le attività di artigianato artistico, è localizzato nel centro storico o per altre attività nelle aree per insediamenti produttivi, così classificati dagli strumenti urbanistici adottati;
- computo metrico estimativo, contenente il dettaglio dei materiali e strutture da impiegare per le varie categorie di opere da eseguire con esatta rispondenza alle quote indicate nella pianta planimetrica presentata.
La redazione del computo metrico deve essere fatta contabilizzando separatamente i lavori relativi al fabbricato e quelli relativi ad eventuali opere di recinzione e/o sistemazione delle aree di contorno (viabilità interna, piazzale, ecc.) e con accurata ripartizione dei costi comuni, nel caso di immobile con destinazione promiscua.
Nel caso di ammodernamento o ampliamento di laboratori, la relazione illustrativa (Mod. F) e gli elaborati grafici dovranno contenere opportune indicazioni sullo stato degli impianti preesistenti.
Tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati dal tecnico redattore e controfirmati dallimpresa richiedente il contributo.
D) Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti.
- preventivi di spesa ENEL ed EAAP o relativi fatture.
E) Impianti per la depurazione degli scarichi industriali e adozione di misure antinfortunistiche.
- descrizione, con elencazione dettagliata degli elementi fondamentali e caratteristiche salienti di ciascun impianto;
- preventivi, offerte o fatture delle ditte fornitrici.
Per gli investimenti già effettuati è data facoltà allimpresa artigiana di presentare la domanda con lintera documentazione richiesta per la liquidazione del contributo regionale (v. art. 30 del presente regolamento), seguendo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 29La Commissione provinciale per lartigianato esamina le domande in ordine cronologico di presentazione, accerta la regolarità e la completezza della relativa documentazione in conformità alle presenti direttive ed esprime il proprio motivato parere sulla opportunità delle opere ed iniziative proposte entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Per quanto riguardale domande di contributo per opere murarie, la Commissione provinciale per lartigianato integrata da un tecnico, designato dalla Regione, controlla la rispondenza dei prezzi indicati nel computo metrico-estimativo, riducendoli qualora essi risultino superiori a quelli vigenti a norma del prezzario aggiornato dellUfficio del Genio Civile, competente per territorio.
Ad istruttoria ultimata, entro il termine previsto, la Commissione provinciale per lartigianato trasmette allAssessorato competente la domanda con tutta la documentazione e con il proprio motivato parere.
LAssessorato, entro 30 giorni dal ricevimento delle pratiche istruite, proporrà alla Giunta limpegno di spesa relativo e ne darà successivamente comunicazione allimpresa richiedente.
Avverso lesclusione delle provvidenze, che dovrà essere comunicata dallAssessorato allinteressato, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla relativa notifica.
Leventuale richiesta motivata di documenti e/o notizie per il completamento della fase istruttoria da parte della CPA o dellAssessorato competente deve essere notificata allinteressato dando allo stesso il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine e persistendo linerzia la pratica si intende archiviata.
Ai fini dellappuramento della data certa, la notifica allinteressato e la risposta dello stesso, devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata e con avviso di ricevimento.
Art. 30Non appena installati i macchinari e attrezzature, entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione ed eseguite le opere murarie o le altre opere oggetto del contributo entro e non oltre un anno dalla data di provvedimento di concessione, lazienda beneficiaria dovrà trasmettere allAssessorato allartigianato la seguente documentazione in duplice copia:
A) Acquisto macchine ed attrezzature
- fatture quietanzate in originale unitamente a due copie delle stesse, dalle quali risulti il numero di matricola dei macchinari acquistati.
B) Acquisto laboratorio
- copia registrata del contratto di acquisto;
- perizia stragiudiziale attestante il valore del suolo su cui insiste il laboratorio.
C) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratorio
- dichiarazione del Sindaco attestante la data di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità;
- computo metrico estimativo finale e relative fatture;
- perizia giurata dellimpresa costruttrice attestante:
1) la congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo finale, in relazione a quelli correnti sul mercato;
2) che le opere effettuate sono state realizzate nei limiti, termini e qualità dei materiali descritti nel corrispondente computo metrico estimativo finale.
D) Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti (ENEL - EAAP)
- fatture quietanzate in originale, unitamente a due copie delle stesse.
E) Impianti per la depurazione degli scarichi industriali ed adozione di misure antinfortunistiche
- fatture quietanzate in originale, unitamente a due copie delle stesse, dalle quali risulti leventuale numero di matricola degli impianti acquistati.
Alla suindicata documentazione è da aggiungersi:
1) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà contenente:
- limpegno di non distogliere dalla loro destinazione le opere murarie e/o i macchinari, le attrezzature e impianti che formano oggetto del contributo, per un periodo rispettivamente di cinque e di tre anni a decorrere dalla data di riscossione del contributo stesso, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessorato competente, pena lobbligo della restituzione di quanto riscosso;
- limpegno di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore per lartigianato;
- dichiarazione di avvenuta installazione di macchinari e attrezzature o di ultimazione delle opere murarie oggetto del contributo /cfr. All. Mod. E).
2) Quanto altro possa essere richiesto dal provvedimento di concessione.
Le fatture e le quietanze dovranno essere presentate tutte su carta intestata; qualora ciò non fosse possibile, limpresa beneficiaria dovrà provvedere a fare autenticare da un notaio o dal Segretario comunale le firme del fornitore o dellesecutore dei lavori.
Per le opere murarie effettuate in economia, in sostituzione del computo metrico estimativo finale e relativa fattura, occorre esibire:
- documentazione di spesa sostenuta per materiali impiegati e prestazioni di mano dopera (fatture, ricevute e copia dei libri paga);
- perizia stragiudiziale attestante la congruità del costo delle opere da ammettere a contributo.
Tutti i documenti di spesa dovranno chiaramente indicare le modalità di pagamento. Per gli acquisti effettuati con pagamento rateale, il contributo verrà percentualmente erogato sulla parte di spesa effettivamente pagata entro i termini di presentazione della documentazione definitiva.
Nel caso in cui la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo sia stata già prodotta in fase di presentazione della domanda, lAssessore allartigianato propone alla Giunta regionale lassunzione contestuale dellimpegno e della liquidazione del contributo.
Ad avvenuta liquidazione del contributo, lAssessorato allartigianato provvederà a restituire agli interessati tutta la documentazione di spesa prodotta in originale, dopo aver apposta debita annotazione dei benefici regionali concessi.
Art. 31Gli interessati che abbiano già usufruito dei contributi delle leggi regionali 25 gennaio 1974, n. 7 e 13 giugno 1978, n. 22, possono essere ammessi ad usufruire di un ulteriore contributo, a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate, alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi almeno tre anni, per macchinari ed attrezzature, ed almeno cinque anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda di contributo;
b) dimostrino di essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle opere ed iniziative oggetto del primo contributo già erogato.
Art. 32Il contributo in conto capitale è revocato nei seguenti casi:
1) mancata destinazione totale o parziale dei beni oggetto del contributo;
2) inesistenza dellinvestimento;
3) trasferimento dellattività in altra Regione prima che siano trascorsi i termini di cinque anni per le opere murarie e di tre anni per le macchine e attrezzature dalla data di riscossione del contributo.
Il contributo viene altresì revocato in tutto o in parte se le macchine e attrezzature o le opere murarie vengono alienate prima che siano trascorsi i termini di cui al punto 3) del primo comma.
Tale revoca non ha luogo qualora lalienazione sia autorizzata dallAssessorato regionale competente, sentita la Commissione provinciale per lartigianato territorialmente interessata e la Commissione consiliare competente, e sia motivata esclusivamente da:
a) ristrutturazione aziendale;
b) riconversione aziendale;
c) particolari situazioni congiunturali.
Per le definizioni di cui alle lett. a) e b) si fa espresso riferimento allart. 3 della legge12 agosto 1977, n. 675; ciascuna proposta sarà riesaminata proporzionando la concessione del contributo regionale al nuovo investimento.
Art. 33Qualora, prima della concessione del contributo, si verifichi il decesso dellartigiano, il contributo potrà essere liquidato agli eredi a condizione che questi proseguano lesercizio dellattività artigiana.
In tal caso dovrà essere trasmessa allAssessore allartigianato una certificazione della Commissione Provinciale per lartigianato che attesti la prosecuzione dellattività a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 34Ad avvenuta liquidazione del contributo, ed entro i termini previsti alla lett. a), secondo comma, dellart. 12 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, lAssessorato allartigianato provvederà, anche con controlli a campione, ad effettuare ispezioni presso le imprese artigiane beneficiarie.
Art. 35Le domande di contributo di cui allart. 14della legge regionale n. 22 del 1978, qualora non presentate per lanno 1978, debbono pervenire allAssessorato allartigianato entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .
Art. 36Eventuali sostanziali variazioni ai modelli allegati al presente Regolamento saranno deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore allartigianato, sentita la Commissione consiliare competente; le modifiche da apportare alla Tabella n. 1 e sostanziali variazioni alle convenzioni allegate al presente Regolamento saranno invece approvate dal Consiglio regionale.
Art. 37Per quanto non previsto nel presente regolamento e negli allegati, si fa espresso riferimento alla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.
TABELLA 1 TABELLA N. 1
(categorie artigiane)
CATEGORIA 1a
Alimentari e affini
1) Allevatori avicoli e cunicoli
2) Apicultori e lavorazione del miele
3) Caseari (fabbricazione di burro e formaggi)
4) Salatori e conservatori di pesce purchè abbiano n. 3 addetti e con esclusione delle spese previste alla lett. A, art. 25 del Regolamento i seguenti settori:
5) Dolciari (fabbricazione di cioccolata e caramelle)
6) Fabbricanti di cialde (ostie, coni e Wafers)
7) Fornai e panificatori
8) Insaccatori di carnee macellatori
9) Pastai
10) Pasticceri
CATEGORIA 2a
Pelli e cuoio
1) Astucciai, borsai, cinghiai, fabbricanti di portafogli, valigiai e pelletterie in genere
2) Bulinatori, decoratori, limatori, sbalzatori, stampatori e tappezzieri di pelli e cuoio
3) Conciatori di pelli (escluse quelle da pellicceria)
4) Produttori di tomaie a mano
5) Sellai e staffettai
6) Tintori di pelli da pellicceria)
7) Tintori di pelli e cuoio
CATEGORIA 3a
Tessili e ricamo
1) Arazzieri
2) Battilana e cardatori
3) Canapini
4) Cordai e funai
5) Disegnatori tessili
6) Fabbricanti di giocattoli in panno e stoffa
7) Filatori (a mano e con mezzi meccanici)
8) Incannaggio filati
9) Fabbricanti di reti, vele e affini
10) Lavorazione dei cascami
11) Tintori di filati e fibre tessili artificiali purchè abbiano almeno 3 addetti i seguenti settori:
12) Decoratori di stoffe (compresi i laboratori di decorazione e ricamo di stole, pianete e altre guarnizioni di chiesa)
13) Merlettaie, ricamatrici e trinaie
14) Tessitori di lana, seta, cotone, stoffe e tappeti (a mano e con mezzi meccanici).
CATEGORIA 4a
Abbigliamento
1) Calzolai, ciabattini, pantofolai e sandalai purchè abbiano almeno 3addetti i seguenti settori:
2) Berrettai e cappellai
3) Bottonai, rivestitori di anime di bottoni e affini
4) Camiciaie e cucitrici in bianco
5) Cravattai
6) Gilettai, pantalonai, tagliatori ed occhialai
7) Guantai (compresa la produzione di guantoni da lavoro)
8) Magliaie e calzettaie
9) Modellisti di carta per abiti
10) Sarti
CATEGORIA 5a
Arredamento
1) Fabbricanti di fiori artificiali
2) Restauratori, restauratori del dipinto, del mobile, del mosaico, della statuaria, di vetrate artistiche, di tappeti e copisti di galleria purchè abbiano n. 3 addetti i seguenti settori
3) Materassai, coltronieri e trapuntai
4) Tappezzieri e poltronai
CATEGORIA 6a
Legno e fibre
1) Bigonciai, bottai, mastellai e tinai
2) Carbonai
3) Carpentieri
4) Carradori
5) Cassai e cassettai
6) Cestai, cestinai e stuoiai
7) Corniciai
8) Costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali
9) Doratori di oggetti in legno
10) Ebanisti
11) Fabbricanti di carrozzerie
12) Fabbricanti di forme per scarpe e zoccolai
13) Fabbricanti giocattoli di legno
14) Fabbricanti manichini di legno
15) Fabbricanti oggetti di rafia
16) Fabbricanti oggetti di sughero
17) Fabbricanti pavimenti di legno
18) Fabbricanti di scope
19) Falegnami (compresi gli edili), mobilieri e stipettai
20) Frustai
21) Imballatori
22) Intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno
23) Laccatori
24) Laboratori di oggetti di paglia, vimini, giunco, impagliatori di sedie e fiaschi, trecciaioli e treggiai
25) Laboratori di pipe
26) Laboratori di racchette, slitte, sci, stecche da bigliardi e riparatori di bigliardi
27) Lucidatori in legno
28) Modellisti in legno
29) Scultori e fabbricanti utensili in legno
30) Sediai
31) Segatori e squadratori di legname
32) Taglialegna
33) Tornitori in legno
CATEGORIA 7a
Carta e cartotecnica
1) Cartapestai
2) Fabbricanti di lumi, paralumi e oggetti in pergamena
3) Modellisti di carta e cartone
4) Sacchettai
CATEGORIA 8a
Stampa (poligrafiche, editoriali e affini)
1) Acquafortisti
2) Doratori di libri
3) Fabbricanti di timbri
4) Fotoincisori, zincografi e linotipisti
5) Litografi
6) Rilegatori
7) Riproduzione di disegni per tessitura
8) Stampa edizioni musicali
9) Tipografi
10) Xilografi
CATEGORIA 9a
Strumenti musicali
1) Fabbricanti di arpe
2) Fabbricanti di corde armoniche
3) Fabbricanti di fisarmoniche
4) Fabbricanti di ottoni
5) Fabbricanti di strumenti a fiato (di legno)
6) Fabbricanti di voci per fisarmoniche
7) Liutai
8) Organai
CATEGORIA 10a
Ferro e metalli
1) Argentatori
2) Arrotini
3) Battiferro
4) Bilanciai, staderai e fabbricanti di pesi e misure
5) Bronzisti
6) Brunitori, nichelatori e cromatori
7) Chiavaioli e magnani
8) Damaschinatori e sciabolai
9) Doratori di oggetti in metallo
10) Fabbri ferrai
11) Fabbricanti di campane
12) Fabbricanti di chiodi, viti e bulloni
13) Fonditori di oggetti darte
14) Fonditori di metalli
15) Lattonieri
16) Lavorazione alluminio e sue leghe
17) Lavorazione filo di ferro
18) Lavorazione piombo e ghisa
19) Maniscalchi
20) Mobilieri di ferro
21) Ottonai
22) Peltrai
23) Picchettini
24) Ramai e calderai
25) Saldatori autogeni ed elettrici
26) Sbalzatori e modellatori di metalli
27) Trafilerie di metalli
CATEGORIA 11a
Meccanica e ottica
1) Armaioli
2) Coltellinai e fabbricanti di posaterie
3) Costruttori di apparecchi per lindustria chimica
4) Costruttori e riparatori di accessori per auto
5) Costruttori e riparatori di macchine e attrezzi agricoli
6) Elettrauto
7) Fabbricanti di giocattoli in metallo
8) Fabbricanti di macchine, utensili e pezzi di ricambio
9) Fabbricanti di macinini di caffè
10) Fabbricanti di occhiali, montature e lenti
11) Fabbricanti di strumenti chirurgici e scientifici
12) Meccanici aggiustatori
13) Fabbricanti di macchine, strumenti di precisione e pezzi d ricambio
14) Riparatori di motori elettrici
15) Serramentai
16) Tornitori di metalli
17) Verniciatori a fuoco ed a spruzzo purchè abbiano n. 3 addetti ai seguenti settori:
18) Carrozzieri di auto e motocicli
19) Odontotecnici
20) Ortopedici
CATEGORIA 12a
Oreficeria e argenteria
1) Argentieri
2) Battiloro
3) Bigiottieri
4) Cammeisti e miniaturisti
5) Corallai
6) Lavorazione e incisione pietre dure
7) Lavorazione e incisione su corallo, avorio, conchiglie madreperla, lava e tartaruga
8) Orafi e gioiellieri (compresi i cesellatori, filigranisti e incastonatori)
9) Orologiai
10) Sbalzatori e incisori di metalli preziosi
11) Smaltatori darte
12) Tagliatori di pietre preziose
CATEGORIA 13a
Marmo e alabastro
1) Alabastrai
2) Fabbricanti di articoli vari in cemento e pietra artificiale
3) Figurinai in marmo e alabastro
4) Lapidari
5) Lavorazione pietre litografiche
6) Lucidatori, sbozzatori, sagomatori, squadratori, sgrossatori e tornitori di marmo ed altre pietre
7) Marmisti
8) Mattonai
9) Scultori, ornatisti e mosaicisti di marmo ed altre pietre
10) Tagliapietre e scalpellini
CATEGORIA 14a
Vetro e ceramica
1) Ceramisti darte e comuni
2) Decoratori ed incisori di vetri
3) Fabbricanti di fiale
4) Fabbricanti di gres artistici e comuni
5) Fabbricanti di oggetti artistici e comuni di vetro
6) Fabbricanti e stagnatori di specchi
7) Fabbricanti di vetrate artistiche e piombatori di vetri
8) Figurinai in gesso e argilla
9) Maiolicai artistici e comuni
10) Mosaicisti in vetro
11) Pastigliatori
12) Smerigiatori e molitori di vetri
13) Soffiatori di vetri e tubi al neon
14) Terracottai artistici e comuni
CATEGORIA 15a
Prodotti chimici
1) Candelai e decoratori in cera
2) Fabbricanti di razzi antigrandine
3) Lavorazione di gas compressi (ossigeno, idrogeno acetilene, cloruri, ecc.)
4) Lavorazione di terre coloranti
5) Imbalsamatori
6) Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, prodotti vari per calzaturifici e affini
7) Produzione e lavorazione di acidi e loro derivati
8) Produzione e lavorazione di pastiglie, prodotti farmaceutici e affini
9) Produzione e lavorazione di saponi, detersivi (liscive, soda, saponina, ecc.), glicerine, profumerie, essenze, aromi e affini
10) Produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri, destrine, colle, ceralacche e affini
CATEGORIA 16a
Materie plastiche
1) Fabbricanti articoli materie plastiche
2) Produzione di resine e mastici
CATEGORIA17a
Gomma e derivati
1) Confezione di copertoni impermeabili
2) Fabbricanti di guarnizioni industriali per macchine
3) Produzione di articoli di gomma elastica, di guttaperga, di gomma rigenerata e derivati (compresi i giocattoli)
4) Stampaggio oggetti di gomma in genere
5) Vulcanizzatori
CATEGORIA 18a
Edilizia, installazione e manutenzione impianti
1) Fabbricanti di calce e gesso
2) Fabbricanti di laterizi e refrattari
3) Fabbricanti di canne fumarie
4) Installazione di frigoriferi (in muratura e celle frigorifere)
5) Installazione di impianti idraulici purchè abbiano n. 3 addetti i seguenti settori:
6) Installazione e riparazione di impianti elettrici
7) Installazione e riparazione di impianti idricosanitari
8) Installazione e riparazione di impianti telefonici
9) Installazione e riparazione di impianti per termosifone
10) Installazione e riparazione di impianti di ventilazione e condizionamento daria con esclusione delle spese previste alla lettera A, art. 25 del Regolamento i seguenti settori:
11) Muratori, pavimentatori e opere stradali
CATEGORIA 19a
Barbieri e parrucchieri
con esclusione delle spese previste alla lettera A, art. 25 del Regolamento:
1) Parrucchieri per uomo, donna e misti
ALLEGATO 1 (Legge regionale 13 giugno 1978, n. 22)
CONVENZIONE REGIONE-ARTIGIANCASSA
Convenzione tra la Regione Puglia e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane per lintegrazione del Fondo per lerogazione del contributo in conto interessi ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, e della legge regionale13 giugno 1978, n. 22.
Lanno millenovecentosettantanove, addì … del mese di ………………. in ………………….. tra la Regione Puglia …………………….. rappresentata dall ……………….., nato a ……………………..il ……………………… residente in ……………………….. via ………………………………….. nella qualità di …………………………. a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. ……….. del ………………………….
e
la Cassa per il Credito alle imprese artigiane, rappresentata dallOn.le Avv. Giacinto Froggio Fràncica nato a Vibo Valentia il 15 febbraio 1919, residente per la carica a Roma, Lungotevere Michelangelo, 6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1976)
premesso
- che lart. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (modificato dallart. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685), prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo contributivo interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane possono essere costituite anche dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle leggi regionali e da utilizzarsi nellambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi a valere sui conferimenti predetti sono determinati con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio;
- che la legge della Regione 13 giugno 1978, n. 22, concernente fra laltro interventi della Regione ai sensi dellart. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 681, dispone conferimenti al predetto Fondo.
Tutto ciò premesso
Come parte integrante e sostanziale del presente atto;
si stipula la seguente convenzione diretta a regolare i rapporti
- tra la Regione Puglia (appresso denominata Regione) in persona del suo Presidente, da una parte, e
- la Cassa per il Credito alle Industrie Artigiane (appresso denominata Artigiancassa) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dallaltra.
-
1. La Regione simpegna a versare allArtigiancassa la somma di lire ……………………. relativa allesercizio finanziario …….. entro il ……………………… .
2. La somma di cui allart. 1 sarà accreditata su un conto intestato allArtigiancassa, presso gli istituti di credito scelti dal comune accordo.
Gli interessi, che matureranno sul predetto conto, regolati al tasso annuo massimo previsto dagli accordi
interbancari vigenti , andranno in aumento del conferimento regionale.
Le somme versate per ciascun esercizio e non impegnate nello stesso esercizio o in esercizi precedenti rimarranno accreditate sul conto per essere impegnate nei successivi esercizi.
3. Lartigiancassa simpegna ad operare, in sede di esame della domanda di finanziamento, sulla base delle direttive determinate dal Consiglio Regionale ai sensi dellart. 2 della legge regionale
4. Lartigiancassa, tramite il proprio Ufficio regionale di Bari, invierà immediatamente alla Regione lelenco delle operazioni ammesse al contributo regionale in ciascuna riunione del Comitato tecnico regionale dellArtigiancassa. Detto elenco dovrà indicare lIstituto finanziatore , il nominativo e la sede dellazienda artigiana mutuataria, lammontare e il tipo di investimento, lammontare del finanziamento e il relativo periodo di ammortamento, loccupazione in atto e quella prevista a seguito dellinvestimento; dovrà inoltre contenere le indicazioni relative alla eventuale revoca di contributo precedentemente concesso.
5. Entro un mese dalla fine di ogni trimestre solare lArtigiancassa provvederà a redigere ed inviare alla Regione un prospetto riepilogativo contenente le somme impegnate, le somme erogate e quelle che restano da impegnare.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, lArtigiancassa invierà alla Regione un rendiconto riepilogativo corredato dallestratto del conto corrente bancario di cui allart. 2 e dai documenti comprovanti lerogazione dei contributi.
Tale rendiconto sintenderà approvato qualora non perverranno allArtigiancassa, entro i due mesi successivi,
specifiche osservazioni in ordine agli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
7. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Regione.
Letto, approvato e sottoscritto
ALLEGATO 2 (Legge regionale 13 giugno 1978, n. 22)
CONVENZIONE REGIONE - BANCHE
Per operazioni di prefinanziamento
Ai sensi e per gli effetti dellart. 5 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, lanno millenovecento………, addì ……. del mese di ……………… in ……………….tra la Regione Puglia, rappresentata dal …………………..,, nato a …………………., il ………………………….., residente in via ……………………, nella sua qualità di ………………………. autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. ……. del ……………………..
e
………………………………………rappresentat ……. dal ……………………., nato a ……………………. residente in ……………………., via ………………….., nella sua qualità di ……………………………. si stipula la seguente convenzione diretta a regolare i rapporti tra la Regione Puglia (appresso denominata Regione) in persona del suo Presidente, da una parte, e ……………………………. (appresso denominata Banca) in persona del ……………….., dallaltra.
1. Le operazioni di prefinanziamento sono regolate al tasso annuo globale dinteresse pari al prime rate attivo vigente lo stesso giorno di concessione di ciascun prefinanziamento.
2. La Regione, per le pratiche accolte, riconoscerà alla Banca la differenza degli interessi, per la durata effettiva del prefinanziamento, fra la quota di interessi a carico della impresa artigiana ed il tasso globale di cui al precedente articolo, esclusa ogni altra spesa.
3. Ai fini della liquidazione delle proprie spettanze, la Banca trasmetterà, non appena in grado, alla Regione - Assessorato allArtigianato - la seguente documentazione in duplice copia:
- domande di prefinanziamento accolte;
- elenco riassuntivo delle operazioni eseguite, indicando per ognuna di esse limporto degli interessi a c/ della Regione.
4. Le competenze in favore della Banca, per la quota di interessi a carico della Regione, verranno liquidate dalla stessa Regione entro tre mesi dalla data di presentazione della prevista documentazione.
5. La Regione si riserva di esaminare soltanto le domande presentate su moduli conformi allallegato Mod. A; detti moduli saranno forniti a cura della Banca.
6. La presente convenzione si intende valida sino a revoca da comunicarsi alla controparte a mezzo lettera raccomandata con preavviso di giorni 15.
7. Per quantaltro non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa richiamo alla legge 13 giugno 1978, n. 22, art. 5 ed alle relative norme di attuazione.
8. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.
Letto, approvato e sottoscritto.
………………………..
………………………..
…………., lì ……………………..
Spett.le
…………………………………….
…………………………………….
………………….
OGGETTO: L.R. 13 giugno 1978, n. 22 - Art. 5 - Richiesta di prefinanziamento a tasso di interesse agevolato su finanziamento a medio termine allartigianato.
Con riferimento alla domanda di finanziamento di L. …………… avanzata in data ……………., ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazion, 13 giugno 1978, n. 22 - Art. 3,
la sottoscritta impresa artigiana …………………………con sede in ……………… (Prov. ……) via …………………, n. ……., prega codesto Spett.le Istituto di Credito di voler richiedere alla Regione Puglia, per lo stesso finanziamento, lammissione ai benefici di cui allart. 5 della legge indicata in oggetto per limporto di L. …………….. .
Nel caso la domanda di finanziamento di L. ……………….. non fosse accolta, in tutto o in parte, dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o la presente richiesta non fosse accolta, in tutto o in parte, dalla Regione Puglia, loperazione di prefinanziamento si intenderà convenuta al tasso annuo ordinario di interesse del ……..…%………, per la qual cosa la sottoscritta impresa corrisponderà a codesto Spett.le Istituto la differenza degli interessi dovuti per tutta la durata della stessa operazione.
Con loccasione, si allega originale del certificato di iscrizione allAlbo delle imprese artigiane.
Con osservanza.
……………………………………………………..
(Firma dellimpresa)
……………….., lì …………………………
Spett.le REGIONE PUGLIA
Assessorato allArtigianato
BARI
OGGETTO: Impresa ………………………………………………………………………………………………………
Prefinanziamento di L. …………….………………………….. pari al ………………% del finanziamento
Deliberato di L. ………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dellart. 5 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 e sulla convenzione stipulata in data ……………… la sottoscritta Azienda di Credito chiede a codesta Spett.le Regione Puglia di voler riconoscere la somma di L. ……………………… per integrazione interessi dovuti sulloperazione di prefinanziamento effettuato allImpresa in oggetto, su domanda avanzata dalla stessa sul contraesteso modulo.
Qui di seguito si riportano le notizie di Vs. interesse:
- data deliberazione del finanziamento ………………………………………………………………………
- data di erogazione del prefinanziamento …………………………………………………………………..
- data di ammissione ai benefici operati dallArtigiancassa………………………………………………….
- conteggi per quota interessi a c/Regione …………………………………………………………..………
(imp. prefinanziamento X gg. Durata prefinanz. X coefficiente e tasso interesse applicato)
- tasso di interesse a carico Impresa Artigiana ………………………………………….%………………..
- tasso di interesse globale (<< prime rate >>) …………………………………………%
…………………………………………………….
(Timbro i Firma Az. Credito)
ALLEGATI originale del certificato di iscrizione allAlbo Imp. Art.
………….., lì ……………………………………..
Spett.le
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
OGGETTO: L.R. 13 giugno 1978, n. 22 - Art . 6 - Richiesta di ammissione alla garanzia sussidiaria del <<Fondo Regionale di Garanzia>>, su finanziamenti a medio termine allartigianato.
Con riferimento alla domanda di finanziamento di L. ……………………………….. avanzata in data ……………………………….., ai sensi delle leggi
25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni, 13 giugno 1978, n. 22 - Art. 3,
la sottoscritta impresa artigiana ………………………………………………………………. ………………………….
con sede in ……………………………………………..(Prov. ……………..) via ………………………………………
n. ………, prega codesta Spett.le Azienda di credito di voler richiedere alla Regione Puglia, per lo stesso finanziamento, lammissione alla garanzia sussidiaria prevista dalla legge in oggetto.
A tal fine, la sottoscritta impresa allega originale del certificato di iscrizione allAlbo delle imprese Artigiane ed autorizza codesta Spett.le Azienda di credito ad operare, allatto dellerogazione del finanziamento, la trattenuta una tantum dello 0,50% prevista dallart. 7, lett. a) della citata legge 13 giugno 1978, n. 22, e a trasmettere alla Regione Puglia le informazioni di cui al presente modulo ed ogni altra notizia utile per lesame della stessa domanda.
Con osservanza
……………………………………………………..
(Firma dellimpresa)
Parte riservata allAzienda
Spett.le REGIONE PUGLIA
Comitato del Fondo Regionale di Garanzia
B A R I
OGGETTO: Impresa …………………………………………………………………………………………………… Finanziamento di L. ……………………………………………………….
La sottoscritta Azienda di Credito chiede a codesta Spett.le Regione di voler ammettere il finanziamento in oggetto alla garanzia sussidiaria del Fondo alle condizioni e modalità stabilite dalla legge 13 giugno 1978, n. 22 e delle norme di attuazione e successive modificazioni.
A tal fine, la sottoscritta Azienda di credito garantisce la esattezza e la veridicità delle notizie e delle informazioni appresso riportate, relative allimpresa artigiana ed alle garanzie che assistono il finanziamento.
A) IPOTECHE
La sottoscritta Azienda di credito assicura di aver effettuato lesame ventennale della proprietà e libertà degli immobili sotto descritti, e, sotto la propria responsabilità, attesta: Descrizione catastale dellimmobile | Generalità del proprietario dellimmobile | Eventuali pesi o vincoli e relativo grado | Valutazione | Criteri di valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B) PRIVILEGI La sottoscritta Azienda di Credito assicura di aver effettuato gli accertamenti presso il Tribunale o presso il P.R.A. e, sotto la propria responsabilità, attesta: Macchinari o autoveicoli | Anno di fabbrica= zione | Generalità del proprietario dellautoveicolo | Eventuali pesi o vincoli e relativo grado | Valutazione | Criteri di valutazione | Specie, marca e tipo | N. matricola targa e telaio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AVALLI E FIDEJUSSIONI La sottoscritta Azienda di credito assicura di aver effettuato i necessari accertamenti e, sotto la propria responsabilità, attesta: Generalità dei garanti | Giudizio (ottimo, buono, sufficiente, incerto) | Descrizione degli immobili di proprietà | Eventuali pesi o vincoli | Valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parte riservata allAzienda di credito SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLIMPRESA ARTIGIANA
AL …………………………………………… ATTIVO Fondi in cassa e presso banche L… Crediti cambiari L............. non cambiari - verso P.A. L............. - verso privati L............. Materie prime, prodotti in lavorazione e prodotti finiti L.......... Immobili di proprietà destinati esclusivamente allattività artigiana L............. Immobili, macchine, attrezzi, mobilio L............... L……. Immobili di proprietà non destinati allattività artigiana L............ L……. Altre attività L............ Perdite L............ L……. Totale L…….
| PASSIVO Debiti - verso banche - Ordinari L. - Atigiancassa L… - Altre agevolazioni L… - verso fornitori L……. - altri L……. Patrimonio netto L…….. Utile L…….. Totale L……. |
RISULTATI DELLA VERIFICA DEI PROTESTI E DEI PIGNORAMENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI: Ha subito protesti? sì no | Ammontare e data dei protesti | Osservazioni | | | | | | | Ha subito pignoramenti? sì no | Ammontare e data dei pignoramenti | Osservazioni | | | | | | |
RISULTATI DELLE VISITE IPOCATASTALI Descrizione catastale dellimmobile | Valutazione | Libero | P e s i o v i n c o l i | | | sì no | | | | | | | | | | |
RISULTATI DELLE VISURE PRESSO IL TRIBUNALE E PRESSO IL P.R.A.: Descrizione dei principali beni | Valutazione | Libero | P e s i o v i n c o l i | | | sì no | | | | | | | |
Parte riservata allAzienda di Credito NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE Importo finanziario deliberato (linea capitale) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - destinazione finanziamento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - durata finanziamento mesi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - piano ammortamento: rate semestrali n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Importo rate L. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Capitale + Interessi) - informazioni sullimpresa artigiana ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Produzione aziendale annua a) Descrizione dei prodotti e/o servizi esplicati ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) importo annuo lordo effettivo della produzione e/o dei servizi ……………………………………………………………………………………………………………….…… L. ………………………………………………………………………………………………………………………… Occupazione | Familiari | Operai | Apprendisti | Titolare (o soci) | Totale | Attuale | n. | n. | n. | n. | n. | Prevista dopo linvestimento | n. | n. | n. | n. | n |
La sottoscritta Azienda di credito dichiara, infine, che il finanziamento non gode di altre provvidenze previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, analoghe a quelle previste nellart. 6 della legge 13 giugno 1978, n. 22, che il finanziamento medesimo non è assicurato, in tutto o in parte, presso terzi e simpegna a trasmettere, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, la documentazione prevista allArt. 16 - Cap. IV delle norme di attuazione della predetta legge regionale. Timbro e Firma dellAzienda di Credito ________________________________ ALLEGATI 1) Originale del certificato di iscrizione allAlbo delle Imprese Artigiane. 2) Estratto di delibera di concessione del finanziamento. 3) N. ………… bollettini informativi ottenuti, per ciascun avallante, o fidejubente, da almeno due fonti qualificate. RACCOMANDATA ………………, lì ………………………………….. Spett.le REGIONE PUGLIA COMITATO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA BARI OGGETTO: Impresa Artigiana. L.R. 13 giugno 1978, n. 22 - Art. 6 <<Fondo Reg. di Garanzia>>. Dichiarazione sostitutiva di documentazione (Art. 16 - Cap. IV norme di attuazione). Qui di seguito Vi riportiamo i dati essenziali relativi al contratto di finanziamento stipulato con la impresa a margine: - Importo del finanziamento ………………………………………………………………………………………………………………………… (in linea capitale) - Tasso di interesse a carico impresa artigiana ……………………………………………………………………………………………………... - Notaio rogante e data di stipula ………………………………………………………………………………………………………………… - Estremi di registrazione ………………………………………………………………………………………………………………… - Data di liquidazione del finanziamento …………………………………………………………………………………………………………… - Data di scadenza dellultima rata……………………………………………………………………………………………………………. Con loccasione, Vi assicuriamo che la stessa impresa artigiana risulta tuttora regolarmente iscritta presso lAlbo delle Imprese Artigiane, come dal certificato camerale già trasmessoVi con Mod. B il …………………………………….. Nel riservarci di fornirVi copia autentica del relativo contratto di finanziamento e della nota di liquidazione del finanziamento, ovvero copia della nota di accredito, se richiesti, distintamente Vi salutiamo. Az. Credito) (Timbro e Firma _______________________________ Dichiarazione da trasmettere alla Regione - Comitato del Fondo Regionale di Garanzia entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Domanda da inviare alla Commissione Provinciale per lArtigianato. Al Presidente Della Giunta Regionale - BARI Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ………………………………..il ……………………………………… esercente lattività di …………………………………. nel Comune di ……………………………… via ……………………………. n. ……… residente nel Comune di …………………………… via ……………………………………….. n. chiede che gli sia concesso il contributo previsto dallart. 9 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 sulla spesa: 1) per opere murarie: a) per opere principali (fabbricato, capannone, ecc.) L. ………………… b) per spese di progettazione e direzione lavori (5% sulla voce a) . ………………… c) per spese di allacciamento alle pubbliche reti idrico-fognanti ed elettriche . ………………… Totale L. ………………… 2) per macchine ed attrezzature . ………………… 3) per gli impianti di depurazione degli scarichi industriali . ………………… 4) per ladozione di misure antinfortunistiche . ………………… Totale L. ………………… Alluopo allegala prescritta documentazione in duplice copia. …………, lì ………………………….. firma ……………………………………… N.B. - La domanda deve essere presentata in duplice copia, applicando una sola marca da bollo. Mod. D (legge regionale 13 giugno 1978, n. 22). FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA CHE RIPORTI LE SOTTOELENCATE ATTESTAZIONI A) Macchine e attrezzature - Che le stesse risultano installate e funzionanti e corrispondono esattamente a quelle indicate nella documentazione di spesa trasmessa. - N. di matricola di ciascuna macchina. - Modalità di pagamento (contanti - a rate scadute e pagate - a scadere). - Indicazione dei prezzi di listino per contanti (comprensivo IVA). B) Acquisto - costruzione - ampliamento - ammodernamento di laboratorio - Che gli elaborati tecnici e la documentazione trasmessa sono conformi alle opere realizzate. - Che i locali oggetto del contributo risultano in effetti totalmente ed esclusivamente adibiti allesercizio dellattività artigiana certificata. - Che nello stesso laboratorio non vengono venduti beni prodotti da terzi, con o senza rilascio di apposita licenza commerciale. C) Allacciamenti elettrici idrici e fognanti - Impianti per la depurazione degli scarichi industriali - Misure antinfortunistiche - Che gli impianti oggetto del contributo risultano installati e funzionanti conformemente ai progetti presentati. Per ciascuno dei suddetti casi va altresì dichiarato: 1) Unità di personale addette allimpresa (operai - apprendisti - familiari). 2) Impegno ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 3) Impegno a comunicare ogni variazione di Sede dellimpresa. 4) Impegno a proseguire lesercizio dellimpresa e a non alienare né destinare ad uso diverso i beni oggetto di contributo per tutto il periodo di vincolo previsto dalla legge n. 22 del 1978. Mod. E (legge regionale 13 giugno 1978, n. 22) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1) Programma di spesa La sottoscritta impresa artigiana ……………………………………………… esercente lattività di ………………… nel Comune di ……………………………..via ……………………………………………………… intende effettuare le seguenti spese: A) acquisto macchinari: ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. ………………………………………………………………………………………… L. ………………………….. Totale L. ………………………….. I.V.A. L. ………………………….. B) opere murarie: costruzione …………………………………………………………………………… L. ………………………….. ampliamento …………………………………………………………………………. L. ………………………….. Totale L. ………………………….. C) acquisto di immobili o parte di immobili già esistenti: spesa di acquisto …………………………………………………………………….. L. ………………………….. ammodernamento ……………………………………………………………………. L. ………………………….. completamento ………………………………………………………………………. L. ………………………….. Totale L. ………………………….. Totale generale L. ………………………….. 2) Parte tecnica Macchinari ed attrezzature esistenti nel laboratorio e non proposti per il contributo ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numero e qualifica degli addetti, oltre il titolare, prima della realizzazione del programma proposto (operai n. ………, apprendisti n. …………, ed altri dipendenti n. ………..). Numero e qualifica dei nuovi addetti che saranno utilizzati dopo la realizzazione del programma, esclusi quelli sopra indicati (operai n. ………., apprendisti n. ………., familiari n. ………, altri dipendenti n. ………). Sistema di lavorazione (precisare se su ordinazione o in serie). ………………………………………………………………………………………………………………………………… Entità della produzione settimanale (espressa in numero di manufatti o di prestazioni). ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Risultati presumibili che si otterranno dopo la realizzazione del programma (nuove o maggiori o migliori produzioni, ecc.). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3) Parte economica Vantaggi economici che si conseguiranno ad avvenuta esecuzione del programma (entità dei maggiori utili, minori spese di gestione, ecc.). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4) Parte finanziaria Mezzi con i quali si farà fronte alle spese proposte per il contributo (prestito artigiano, acquisto a rate, acquisto in contanti, ecc.). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………….., lì ……………………………………….. firma …………………………………………………….. Mod. F (legge regionale 13 giugno 1978, n. 22)
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