Regolamento Regionale 21 luglio 1980, n. 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35: "Disciplina della ricezione turistica all'aperto".
Art. 1I complessi ricettivi di cui all’art. 2 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35, debbono essere allestiti nelle apposite aree di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, comunque, in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia. La distanza minima da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere, inoltre, inferiore a 250 metri, calcolati dalla recinzione esterna del campeggio già in esercizio. I complessi in parola debbono disporre di adeguata recinzione, debbono avere una attrezzatura proporzionata alla capacità ricettiva prevista dall’art. 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e possedere le caratteristiche di cui all’allegato A del presente Regolamento.
Art. 2La realizzazione di nuovi campeggi è subordinata all’ottenimento della concessione edilizia, da richiedersi al Comune competente per territorio, e fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977. A corredo della domanda e contestualmente alla stessa, debbono essere prodotti:
la planimetria catastale indicante le particelle interessate nonché quelle confinanti;
la corografia della zona interessata all’insediamento, con l’indicazione del previsto impianto anche rispetto agli altri impianti di cui all’art. 1;
la planimetria dell’intera superficie del campeggio con indicate le aree da destinare alle piazzole di sosta e soggiorno per tende e roulottes, agli allestimenti mobili o semifissi (bungalows), agli impianti e servizi idrosanitari, ai servizi commerciali complementari, alle attrezzature sportive e ricreative, ai parcheggi delle auto, ai percorsi veicolari e pedonali; il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1979 ; i disegni e prospetti dei servizi e degli allestimenti in genere;
la relazione tecnica dei lavori da eseguire, degli impianti e servizi idrosanitari, dell’impianto di depurazione e di smaltimento dei rifiuti liquidi, dell’approvvigionamento idrico, dell’illuminazione elettrica, dell’impianto antincendio, del servizio di allontanamento dei rifiuti solidi, della recinzione e dei parcheggi auto del rimessaggio roulottes, degli impianti ed attrezzature sportive, ricreative e di ritrovo;
il titolo di disponibilità del terreno;
la dichiarazione del titolare del campeggio di disponibilità ad assoggettare lo stesso al vincolo di destinazione turistica.
In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali, prima di dar corso agli altri adempimenti istruttori di rito, il Comune acquisirà il parere di cui all’art. 8 della legge regionale n. 35 del 1979.
Art. 3Una volta ottenuta la concessione edilizia, chiunque intenda essere autorizzato all’apertura ed all’esercizio del campeggio, deve indirizzare apposita domanda, in carta legale, al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo le modalità da questi stabilite, ed indicare: le generalità del titolare e del gestore dell’esercizio, ovvero del loro rappresentante qualora si tratti di Associazioni o Società;
la località dove sorge il complesso;
la denominazione del campeggio che non potrà essere uguale o simile a quella di altri campeggi esistenti in Puglia, come da specifica attestazione da richiedersi all’Assessorato regionale al Turismo;
la superficie complessiva del terreno destinato a campeggio;
la capacità ricettiva del campeggio in rapporto alla superficie;
le eventuali attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, nonché l’attività di mensa, bar, parcheggio auto e rimessaggio che si intendono esercitare;
il periodo di apertura e chiusura del campeggio;
le tariffe praticate per ciascun servizio;
l’ubicazione dell’impianto rispetto ad altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali già esistenti e relativa distanza espressa in metri, calcolata dalla recinzione esterna di quest’ultimo;
le norme di funzionamento del campeggio (regolamento interno);
le attestazioni di versamento riguardanti tasse di concessione previste dall’art. 9 della legge n. 35 del 1979 e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a qualunque diverso titolo in relazione alla sua domanda di autorizzazione.
Dalla data di presentazione della domanda decorrono i termini stabiliti dall’art. 9 della legge regionale.
La documentata domanda di autorizzazione deve essere contestualmente prodotta in copia alla organizzazione turistica pubblica sub-regionale competente per territorio per il parere, non vincolante, previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.
Art. 4Il titolare ed il gestore dell’esercizio, il loro rappresentante ed i gestori delle attività commerciali complementari devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di P.S. e commercio. Essi, inoltre, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della gestione e degli obblighi conseguenti, di cui all’art. 9 della legge regionale. La designazione del rappresentante del titolare o del gestore dell’esercizio nonché dei gestori delle attività commerciali complementari, se non sia fatta contemporaneamente con la richiesta di apertura del campeggio o entro il termine previsto per il pagamento delle tasse di concessione nel caso di rinnovo, dovrà avvenire con apposita domanda, in carta legale, da presentare al Comune competente per territorio, 60 giorni prima dell’apertura del complesso
Art. 5Gli enti, le associazioni pubbliche e private, le società private di cui all’art. 10 della legge n. 35 del 1979, qualora il gestore dell’esercizio venga a cessare, per qualsiasi motivo o causa, devono darne immediato avviso al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; provvedendo a designare contestualmente, altro gestore responsabile, in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando l’obbligo di cui al primo comma dell’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.In assenza di detta comunicazione e nuova designazione, il Comune procederà nei confronti dell’esercizio ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge n. 35 del 1979.
Art. 6L’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio del campeggio comprende, a richiesta dell’interessato, anche l’esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonché di mensa, di generi alimentari e non, di svago, di autorimessa e parcheggio, limitatamente alle persone ospitate. Il gestore non può, tuttavia, imporre agli utenti l’uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa ed il bar all’interno del campeggio.
Apposita convenzione deve essere stipulata tra il Comune ed il titolare ed il gestore dell’esercizio, al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni mobili e semifisse, l’affitto a tempo indeterminato e qualsiasi altra forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.
Nell’autorizzazione verranno indicati il nome del titolare e/o del gestore, e dei loro eventuali rappresentanti; il periodo di apertura del complesso; il numero massimo delle persone ospitabili in tende o roulottes o altri impianti mobili o semifissi nonché visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni sanitarie, di cui al punto 4) dell’allegato <<A>>: tariffe d’ingresso soggiorno ed uso dei servizi e degli impianti.
Art. 7Copia dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio del campeggio rilasciata dal Comune, nonché dell’eventuale revoca o sospensione temporanea, deve essere trasmessa a cura dell’Ente locale alla Regione Puglia, Assessorato al Turismo ed al Prefetto competente per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 12 della legge n. 35 del 1979. L’autorizzazione deve essere pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia. Il provvedimento motivato di negata autorizzazione deve essere notificato agli interessati ai fini dell’eventuale ricorso, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.
Art. 8I campeggi con l’autorizzazione stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura: complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore a 500 m/L: dal 15 giugno al 15 settembre; complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore a 500 m/L: dal 1° luglio al 31 agosto. Il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche, ambientali e di occupazione locali.
Art. 9 I gestori hanno l’obbligo di denunciare al Comune le tariffe praticate, comprensive di IVA, entro il 30 settembre dell’anno precedente. E’ consentito l’aggiornamento delle tariffe da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo e da valere per il periodo da giugno a dicembre qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi dei costi che ne rendano necessario tale adeguamento. Le tariffe denunciate e gli eventuali successivi adeguamenti dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 16 della legge. Le tariffe devono essere affisse all’ingresso del campeggio ed in altri posti ben visibili ai turisti.
Art. 10Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 20 agosto l’occupazione delle piazzole con tende, roulottes, o altri mezzi di soggiorno è subordinata alla effettiva presenza in campeggio delle persone costituenti l’equipaggio. Il gestore ha l’obbligo di far accedere nel campeggio soltanto le persone munite di documento personale di riconoscimento o di documento familiare nazionale ed internazionale, nel quale siano riportate le generalità dei componenti il nucleo familiare.
Tale obbligo è riferito sia alle persone stabilmente ospitate nel campeggio sia ai visitatori occasionali che abbiano richiesto l’ingresso nel campeggio e ne corrispondano il prezzo, ad eventuali <<visitatori occasionali>> verrà destinato apposito luogo, in prossimità dell’ingresso e sotto il controllo della direzione di campo, dove potranno incontrare le persone ospitate nel campeggio. A tal uopo potrà essere utilizzato il piazzale per il parcheggio delle auto, oppure il <<precampo>>.
Laddove la visita sia dichiaratamente lunga, ed i visitatori accedano nel campeggio, essi dovranno depositare per il periodo di sosta nel campeggio stesso documento d’identità personale.
L’accesso di visitatori, comunque, è condizionato dalle possibilità, al momento, garantite dalle installazioni sanitarie, come indicato all’ultimo comma dell’art. 6.
Onde permettere alle Autorità all’uopo preposte ed agli ospiti del campeggio, un controllo su tali adempimenti da parte del gestore, è fatto obbligo di tenere ben visibile una apposita -aggiornata- tabella, indicante il numero di persone che l’impianto può ospitare, come da autorizzazione di cui all’art. 6, nonché il numero di persone di fatto presenti, ivi compresi i visitatori occasionali.
Art. 11Per la notifica delle persone alloggiate, i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie due delle quali da recapitare alle autorità di p:s:, rispettivamente all’arrivo dell’ospite ed alla sua partenza. Le terze copie delle schede, qualora sostituiscano il registro previsto all’art. 109, terzo comma, del T.U. delle leggi di P.S., debbono riportare anche l’indicazione della data di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e conservate presso l’esercizio per un triennio. Le schede di notifica debbono essere recapitate alle autorità di polizia giornalmente, salvo i complessi situati in località isolate, nel qual caso le schede dovranno pervenire all’autorità di P.S. nel più breve tempo possibile, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi statali. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista, nonché ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed i gestori dei complessi devono trasmettere mensilmente all’Ente turistico competente per territorio un riassunto numerico degli ospiti distinti per nazionalità e delle relative presenze.
Art. 12L’autorizzazione per l’esercizio, anche per quei campeggi che abbiano attività stagionale, si rinnova automaticamente con il solo pagamento annuale delle tasse prescritte, entro il 31 gennaio, purchè non siano intervenute modifiche oggettive e soggettive nelle originarie condizioni di rilascio dell’autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione dovrà avanzare apposita istanza di rinnovo al Comune interessato e per conoscenza alla Regione Assessorato al Turismo ed al Prefetto competente per territorio, allegando la prova dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute.
Art. 13utte le autorizzazioni rilasciate dalla Regione, dai Prefetti nonché quelle comunali in relazione al D.P.R. n. 616 del 1977, purchè concesse anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere riesaminate dal Comune competente per territorio al fine di accertare se esistano le caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato A. Nei casi in cui detti complessi non posseggano, in tutto o in parte, tali caratteristiche, la conservazione dell’autorizzazione che dette origine al complesso è subordinata all’adempimento delle prescrizioni intese ad ottenere la rispondenza degli impianti alle condizioni fissate dalla legge e dal presente regolamento.
ALLEGATO "A" CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A TUTTI I CAMPEGGI
1) Terreno. Il suolo deve essere sistemato e reso regolare in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche ed in ogni modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con il traino.
2) Recinzione.
Dato che gli accessi al terreno debbono essere controllabili, si rende necessario una recinzione lungo tutto il perimetro del complesso. Questa recinzione, di altezza non inferiore a mt. 1,50 allorquando non fosse sostituita da elementi naturali, sarà costruita artificialmente con muri a secco, cancellate e reti metalliche. L’ingresso del campeggio deve essere munito di cancello e sbarra.
3) Accessi. Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.
Eventuali difficoltà di accesso dovranno essere opportunamente segnalate.
4) Installazioni sanitarie. Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ciascun complesso, debbono essere costruite da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia.
I pavimenti e rivestimenti debbono essere in materiale non assorbente e poroso.
Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio.
Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana e fire-clay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.
I gruppi di servizio sanitari, divisi per sesso, saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l’equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 250 m. per raggiungerli.
Nel caso del campeggio aperto anche durante il periodo invernale, tutti i locali, dal 1° novembre al 31 marzo, debbono essere riscaldati e nei lavabi e nelle docce è obbligatoria l’erogazione di acqua calda.
Il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
1 WC ogni 20 persone;
1 lavabo per le pulizie personali ogni 25 persone;
non meno di 2 lavapiedi per ogni gruppo separato di servizi sanitari;
1 doccia per acqua fredda ogni 50 persone;
1 doccia con acqua calda ogni 80 persone;
1 lavatoio per biancheria ogni 80 persone;
1 vuotatoio per WC chimici ogni 30 roulottes.
Qualora gli allestimenti mobili e semifissi, di cui all’art. 2 della legge regionale siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo di apparecchi sanitari del campeggio potrà essere ridotto detraendo dal totale delle persone autorizzate il doppio dei posti letto dei bungalows. Così facendo si otterrà il numero delle persone rispetto al quale sarà calcolato il numero complessivo di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti del campeggio.
5) Approvvigionamento idrico. La dotazione minima totale di acqua è fissata in litri 100 per persona e per giorno.
Ogni complesso dovrà assicurare una riserva di acqua pari al fabbisogno per 12 ore di consumo, calcolato al massimo delle persone autorizzate.
Eventuale erogazione di acqua non potabile riservata ad usi che non comportino pericoli per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile in lingua italiana, nonché lingua inglese, francese e tedesca.
Nel campeggio dovranno essere assicurati più punti di acqua potabile chiaramente indicati con appositi cartelli.
Ove non fosse possibile allacciarsi ad acquedotti comunali, l’acqua prelevata da pozzi e sorgenti privati, dotati di idonei impianti di clorazione e potabilizzazione, dovrà essere sottoposta entro i 60 giorni antecedenti l’apertura del campeggio, a cura e spese del titolare o gestore del complesso ad analisi batteriologica da parte del competente Laboratorio di Igiene e Profilassi che ne rilascerà il relativo certificato.
6) Acque reflue di scarico. Ove da parte dell’utente non fosse possibile allacciarsi alle fognature comunali, è obbligatorio depurare le acque reflue di scarico, secondo quanto stabilito dalla legge n. 319 del 10 maggio 1976 (<<Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento>>), prima della loro immissione nel terreno per sub-irrigazione o in acque superficiali.
7) Allontanamento rifiuti solidi.
I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta la estensione del terreno mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti rigidi di plastica e ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e tenuta dei sacchi medesimi.
Il numero dei recipienti deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati nella proporzione minima di 1:30.
Giornalmente i rifiuti solidi debbono essere trasportati in appositi depositi previsti all’interno del campeggio, ed allontanati dal complesso a cura dei servizi pubblici almeno una volta al giorno.
In mancanza di servizio pubblico, i rifiuti solidi debbono essere allontanati a cura del complesso stesso e recapitati alla pubblica discarica comunale che, con l’autorizzazione alla gestione, si intende implicitamente offerta. I recipienti ed i depositi debbono essere sottoposti a periodica disinfezione.
8) Mezzi antincendio. Salvo più precise disposizioni emanate dai vigili del fuoco, competenti per territorio, ogni complesso dovrà essere dotato di estintori a polvere, nella misura minima di uno ogni 3.000 mq., installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque.
9) Illuminazione e distribuzione elettricità. L’illuminazione notturna è prescritta per le strade principali di viabilità interna e per i servizi igienici.
Gli impianti di distribuzione di elettricità dovranno essere riservati alle sole caravans, campers e case mobili, e costruiti secondo le norme nazionali ed europee onde garantire la incolumità del servizio.
Per ciascuna caravan, camper o casa mobile è consentita una fornitura di energia elettrica non superiore a 2,5 Amp.
10) Erogazione di acqua calda. Deve essere assicurata la fornitura di acqua calda nelle docce, nei lavabi, nei lavelli per stoviglie, nei lavatoi per la biancheria e nei bungalows anche mediante impianti a collettori solari (energia solare) od altri impianti alternativi e sostitutivi del gasolio e dell’energia elettrica.
Sono consentite apparecchiature singole (gettoniere, pedalie, pulsanti con ritorno forzato, miscelatori centralizzati, etc.) tendenti a regolamentare in termini di economia il consumo pro-capite di acqua calda.
11) Telefono.
Tutti i compessi dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione diretta degli ospiti.
12) Pronto soccorso. Per i complessi eccedenti le 1.500 persone/giorno autorizzate è obbligatorio un locale di pronto soccorso, con l’assistenza periodica di idoneo personale medico e paramedico assicurata da apposita convenzione di reperibilità.
Tutti gli altri campeggi dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l’Autorità Sanitaria locale.
13) Parcheggio auto. Le auto dei turisti non debbono accedere nelle aree destinate alle piazzuole di soggiorno ed agli allestimenti mobili e semifissi se non per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli. Esse debbono sostare, all’interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e comunque munite di almeno un estintore ogni 50 auto.
Tali zone debbono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzuole di soggiorno e gli allestimenti semifissi.
14) Pre-campo. Al fine di assicurare una prima, necessaria, sistemazione ai campeggiatori in arrivo in orari destinati al riposo dal regolamento interno, ed in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio dovrà destinare a <<pre-campo>> una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell’ingresso.
A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto, specialmente se dotato dei servizi indispensabili ed urgenti (acqua, allacciamento energia elettrica, etc.).
15) Rimessaggio roulottes. Al fine di assicurare la rigenerazione dei suoli e della vegetazione presente nell’area del complesso, durante i periodi di inattività non è consentita la sosta in rimessaggio delle ruolottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti nelle piazzuole destinate al soggiorno estivo.
Tale servizio di rimessaggio potrà essere svolto allestendo apposite aree prive di vegetazione oppure adibendo i piazzali già predisposti per i parcheggi delle auto durante il periodo estivo.
16) Regolamento interno. E’ fatto obbligo a tutti i campeggi di esporre in modo visibile il regolamento interno contenente, oltre gli aspetti di carattere organizzativo interno, le istruzioni e raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e dell’ambiente, alla tutela del patrimonio boschivo.
Tale regolamento deve essere redatto in lingua italiana e nelle principali lingue europee.
17) Assicurazioni per rischi degli ospiti. Ogni campeggio deve essere assicurato per rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.
18) Piazzole di sosta e soggiorno. Le piazzole destinate alla sosta ed al soggiorno di equipaggi, calcolati mediamente di 3 persone, debbono avere una superficie minima di 80 mq., compreso lo spazio adibito al posto macchina, e debbono essere delimitate e numerate.
E’ comunque, fatto obbligo di osservare, fra roulottes o tende o altri impianti contigui, una distanza per ciascun lato, di almeno metri 3.
E’ consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di tende con non più di due posti ciascuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree fortemente alberate, le piazzole possono avere una superficie compreso lo spazio destinato al posto macchina, inferiore a mq. 80 purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.
19) Allestimenti mobili o semifissi. Ferma restando la percentuale di ricettività consentita dall’art. 2 della legge regionale n. 35 del 1979 e le specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi, gli allestimenti mobili o semifissi debbono rispondere ai seguenti requisiti minimi:
la superficie abitabile, compresi i servizi igienici, ed eventuale veranda coperta, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
la superficie massima non può superare i mq. 40;
l’altezza interna minima viene stabilita in mt. 2,40;
ciascun allestimento non può ospitare più di 5 persone;
gli allestimenti debbono insistere individualmente su piazzole non inferiori a mq. 60 e rispettare la distanza minima tra un allestimento e l’altro di mt. 4, veranda coperta compresa:
le coperture debbono essere assolutamente impermeabili, incombustibili e coibentate, come le pareti;
i pavimenti debbono essere in materiale durevole e lavabile;
tutti gli allestimenti debbono essere di un solo piano.
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