Regolamento Regionale 3 novembre 1989, n. 5 Disciplina delle pubbliche fognature.
Art. 1 (Finalità) 1. La presente normativa, in attuazione dell’art. 17 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, disciplina le immissioni e gli scarichi di qualsivoglia provenienza nelle pubbliche fognature, nonché gli scarichi di queste ultime nelle acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
Art. 2 (Pubbliche fognature) Per pubbliche fognature si intendono sistemi fognanti insistenti su aree pubbliche.
Le pubbliche fognature ai fini della loro disciplina, vengono distinti nelle seguenti categorie:
a) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili;
b) pubbliche fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
c) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi che provengono da insediamenti produttivi.
Art. 3 (Scarichi in pubblica fognatura) Nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa.
Nelle zone non ancora servite gli scarichi esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla attuazione della stessa.
I regolamenti di cui al successivo art. 5 individuano le modalità di allacciamento in relazione anche alla distanza del tronco fognante pubblico dall’insediamento.
Art. 4(Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature) Tutti gli scarichi in pubblica fognature sono soggetti alla seguente disciplina:
a) gli scarichi abitativi o provenienti da attività alberghiera, sportiva, ricreativa, scolastica, da insediamenti destinati a prestazione di servizi o di ogni altra attività non produttiva sono sempre ammessi senza prescrizione di dispositivi che incidono sulla qualità delle acque di rifiuto;
b) gli scarichi provenienti da attività ospedaliere o da qualsiasi altra attività che determini pericoli di natura igienica, sono ammessi previi specifici trattamenti nei reparti infettivi atti a ridurre la carica patogena e virale. Sono comunque tassativamente esclusi scarichi contenenti sostanze radioattive;
c) gli scarichi provenienti da insediamenti assimilati ai civili, sono ammessi, previo adeguamento ai limiti di accettabilità, alle norme e prescrizioni regolamentari stabilite dall’Ente gestore del servizio di depurazione;
d) gli scarichi provenienti da complessi produttivi insediati all’interno dei nuclei ed aree di sviluppo industriale ovvero di aree servite da pubbliche fognature devono essere adeguati ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dall’Ente gestore.
Art. 5 (Obblighi per i gestori) Gli Enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione devono adottare il regolamento di gestione per gli effetti dell’art. 6 della L. 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 6 (Recapito degli scarichi delle pubbliche fognature) Il recapito degli scarichi delle pubbliche fognature è definito dal Piano regionale di risanamento delle acque , con eventuali integrazioni derivanti dalle verifiche di cui al successivo art. 9.
Art. 7 (Limiti di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano nei corpi idrici superficiali e nelle acque marine) Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2 che recapitano nei corsi d’acqua naturali o artificiali e nelle acque marine devono essere allineati ai limiti di accettabilità di cui alla Tab, A, L. n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per i parametri COD, il cui limite è elevato a 250 ppm, fosforo totale (come P) il cui limite è elevato a 20 ppm, e nitrati (come N), il cui limite è elevato a 60 ppm.
Il limite di concentrazione dell’azoto ammoniacale deve essere rispettato se la temperatura del liquame all’ingresso dell’impianto ha superato 1 15° C per almeno tre settimane consecutivamente.
Il mancato rispetto dei limiti per l’azoto non può comportare la revoca dell’autorizzazione allo scarico quando non dipenda da accertate insufficienze del processo biologico.
I limiti dell’azoto non vanno rispettati se almeno il 50% delle acque viene riutilizzato.
In presenza di fenomeni di cutrofizzazione delle acque costiere, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del CO.T.R.I., con proprio decreto può ridurre il limite del fosforo totale (come P) fino a valori di 1 ppm. Il decreto dovrà definire le aree soggette a più bassi limiti di scarico per il fosforo e le modalità temporali di raggiungimento dei limiti stessi.
Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2 che recapitano nei laghi naturali o artificiali devono essere adeguati ai limiti accettabilità e prescrizioni di cui alla Tab. A, L. n. 319/76 e sue modifiche e integrazioni.
Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui lett. c) precedente art. 2 devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui alla lett. c) precedente art. 2 devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui alla lett. c) precedente art. 2 non sono ammessi nei laghi naturali o artificiali.
Art. 8 (Limiti di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo e nel sottosuolo) Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 2 sono ammessi, sul suolo e nel sottosuolo, nelle aree definite dal Piano regionale di risanamento delle acque con le eventuali integrazioni derivanti dalle verifiche di cui al successivo art. 9, e devono essere allineati ai limiti di accettabilità previsti nella tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per:
a) i parametri tossici e bioaccumulabili di cui all’allegato 1 delle direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature emanate dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento con delibera del 30 ottobre 1980 per i quali resta confermato il rispetto dei limiti della tabella A allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni;
b) il BOD5 che non potrà superare il valore di 200 p.p.m. ed il carico totale sversato comunque non potrà eccedere il limite di 500 Kg/BOD5/giorno.
Il valore del carico totale potrà essere superato ove venga rispettato per il BOD5 il limite di concentrazione di 40 p.p.m. previsto dalla tabella A allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni;
c) l’ammoniaca totale (NH4 - come N) il cui limite di accettabilità viene elevato a 60 p.p.m. quando il quantitativo giornaliero supera i 100 Kg di N-NH4 al giorno;
d) il fosforo totale (come P) il cui limite di accettabilità viene elevato a 20 p.p.m., quando il carico totale sversato supera i 40 Kg di P/giorno.
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui alla lett. c) del precedente art. 2 sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla lettera A allegata alla L. 10 maggio 19767, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9 (Scelta del sito) La scelta del sito per gli scarichi delle pubbliche fognature deve essere effettuata sulla base di dettagliate indagini che valutino le possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente l’inquinamento organico e disperdere la carica batterica residua.
In relazione al corpo idrico ricettore dovranno condursi le seguenti indagini di dettaglio:
a) per le acque marine: l’andamento delle correnti, i venti prevalenti e le caratteristiche morfologiche del fondo marino. Dovrà altresì evitarsi la compromissione delle zone di litorale particolarmente idonee per la balneazione;
b) per i corsi d’acqua superficiali: la temperatura, il pH, la concentrazione di ossigeno disciolto, la portata minima del corso d’acqua, la sua durata ed il periodo dell’anno in cui essa si verifica, la concentrazione finale in solidi sospesi ed il BOD5 a valle del punto di scarico;
c) per il suolo o sottosuolo: lo spessore del terreno vegetale e dello stato permeabile, la porosità, conducibilità idraulica e tessitura del terreno, la capacità di scambio per i cationi, la composizione chimica, la natura e la geometria delle unità geologiche sottostanti, con particolare riferimento alla permeabilità e le caratteristiche idrogeologiche delle falde.
Art. 10 (Modalità di smaltimento) Lo smaltimento degli effluenti depurati delle pubbliche fognature dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle caratteristiche dei corpi idrici ricettori.
Per gli scarichi nelle acque superficiali e marine dovrà essere assicurata la massima dispersione attraverso idonee condotte subacquee di scarico prolungate fino ad intercettare le correnti.
Per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo dovranno essere adottati sistemi di percolazione ed infiltrazione che utilizzino, ove possibile, il filtro suolo.
In questi ultimi casi gli impianti di trattamento dovranno essere dotati di stazione di chiariflocculazione e di disinfezione di soccorso.
Ove le indagini di cui all’art. 9 non consentano di individuare aree di possibile smaltimento sul suolo, è consentito lo smaltimento in falda nelle zone di transizione tra acque dolci e acque salate.
Art. 11 (Scarichi delle fognature pluviali e scaricatori di piena) Gli scarichi delle fognature urbane di tipo separato che convogliano le sole acque di pioggia sono ammessi in tutti i corpi idrici ricettori.
Gli scarichi devono essere sottoposti a trattamenti di grigliatura.
Gli sfioratori o scaricatori di piena delle reti di fognatura urbana di tipo misto devono essere sottoposti a pretrattamenti di grigliatura quando scaricano direttamente nei corpi ricettori.
Il rapporto consentito fra la portata di prima pioggia da convogliare all’impianto di depurazione e la portata media giornaliera dovrà essere pari a 6.
Tale rapporto potrà ridursi a 4 per l’ultimo sfioro in prossimità dell’impianto di depurazione.
Il dimensionamento dei processi biologici dovrà essere idoneo al trattamento di un carico idraulico pari a 2,5 volte la portata media giornaliera in tempo secco.
Art. 12 (Aree di rispetto) Attorno agli scarichi di pubbliche fognature dovranno essere previste le seguenti fasce di rispetto:
a) per gli scarichi nei corpi d’acqua superficiali, una fascia di rispetto di 500 mt a valle dello scarico, in detta fascia non è ammessa la balneazione, la pesca e la derivazione per usi potabili;
b) per gli scarichi nelle acque marine una fascia di rispetto di 500 mt a monte ed a valle dello scarico, in detta fascia non è ammessa la balneazione, la molluschicoltura e la stabulazione; c) per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo una fascia di rispetto con raggio di 500 mt all’intorno del punto di scarico, in detta fascia non è ammesso l’emungimento delle acque per qualsiasi uso. L’emungimento per uso potabile è ammesso a distanza non inferiore a 1000 mt dal punto di scarico.
Le zone di rispetto dovranno essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici.
Art. 13(Verifica dell’impatto ambientale sui corpi idrici ricettori) Durante l’esercizio dello scarico dovranno essere effettuate dall’Ente gestore tutte le verifiche necessarie a controllare l’impatto del sistema di smaltimento sull’ambiente.
In particolare si dovrà controllare, con frequenza mensile:
a) nelle acque superficiali: i nutrienti, gli elementi tossici, la sostanza organica, la salinità, la ricerca batterica e l’ossigeno disciolto;
b) nelle acque marine: nel periodo da aprile a settembre, i nutrienti, gli elementi tossici, la sostanza organica e la carica batterica;
c) nelle acque sotterranee, nei casi di immissione nella zona di transizione, la sostanza organica degradabile e persistente, i nitrati, gli elementi tossici, la salinità, i coliformi e gli organismi patogeni, il livello freatico.
Per le acque sotterranee i controlli dovranno essere estesi alla intera area di rispetto attraverso il prelievo di campioni da idonei pozzi spia.
I dati rilevati ed i controlli condotti devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione tenuti a disposizione delle autorità di controllo e da queste vistati in sede di ispezione.
Art. 14 (Autorizzazione allo scarico) Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere autorizzati:
- dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente, se si tratta di scarichi nelle acque marine;
- dal Sindaco, se si tratta di scarichi in corsi d’acqua superficiali, nei laghi, sul suolo o nel sottosuolo.
Le domande di autorizzazione sono presentate dall’Ente gestore.
Alle domande devono essere allegati i seguenti elaborati:
a) relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’impianto, le verifiche condotte nella scelta del sito di scarico, le modalità di smaltimento, le modalità di gestione degli scarichi sul suolo, i metodi di controllo per la verifica dell’impatto ambientale sui corpi idrici ricettori;
b) lo studio geologico ed idrogeologico di dettaglio per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo;
c) il progetto dei sistemi di controllo.
Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettino tutte le norme previste dalla L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed i limiti di accettabilità e disposizioni previste dal presente regolamento.
A domanda dell’Ente gestore, l’autorità competente all’autorizzazione allo scarico, può assegnare un termine per la messa a punto dei processi depurativi.
Il tempo non potrà superare i 120 giorni dall’attivazione dello scarico.
La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita nell’atto di autorizzazione.
(1) Il Consiglio regionale in data 21 marzo 1990 con deliberazione n. 1237 (B.U. 12 giugno 1990, n. 103 suppl.) ha inserito il seguente articolo:
14bis
(Autorizzazione allo scarico degli impianti esistenti)
Per gli impianti già autorizzati, i limiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8 entreranno in vigore entro 120 giorni dalla attivazione degli interventi necessari per la ristrutturazione e/o il potenziamento finalizzati al conseguimento dei richiamati limiti La disciplina dello scarico ed i limiti di accettabilità da conseguire fino all’attivazione degli interventi di cui al comma precedente saranno definiti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’art. 46 della L.R. 1983, n. 24, su motivata proposta dell’Ente gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
L’Autorità preposta al controllo provvederà ad adeguare l’esistente autorizzazione alle determinazioni della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza avanzata dall’Ente gestore.
Art. 15(Controlli) I controlli sono affidati all’autorità competente al rilascio della autorizzazione.
I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica, almeno bimestrale, e tendono a verificare l’osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione nonché il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.
In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e delle verifiche eseguite e dei campioni prelevati.
Il verbale deve essere notificato all’Ente gestore e copia dello stesso trasmesso alla Regione.
Art. 16(Revoca delle autorizzazioni) Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nella fattispecie contemplate dagli artt. 15, ultimo comma e 22 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché per il mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle disposizioni del presente regolamento.
Prima di revocare l’autorizzazione, l’autorità competente al controllo, fermo l’obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.
Decorso tale termine, senza che l’interessato vi abbia provveduti, l’autorità competente, contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, ingiunge l’immediata cessazione dello scarico.
Art. 17 (Sanzioni) Per le violazioni alle presenti disposizioni si appalesano le sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23, 24 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni provvedono le autorità competenti al controllo.
|