Anno 1999
Numero 2
Data 05/08/1999
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2

Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.



Art. 1


1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano faunistico venatorio regionale.




Art. 2


1. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.

2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.

3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998.





Art. 3


1. E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. Con l’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale n. 27 del 1998 e nel rispetto dei criteri determinati dal piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.




Art. 4


1. Dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 27 del 1998.