Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.
Art. 11. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano faunistico venatorio regionale.
Art. 21. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. 2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali. 3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998.
Art. 31. E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. Con l’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale n. 27 del 1998 e nel rispetto dei criteri determinati dal piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.
Art. 41. Dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 27 del 1998.
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