Anno 2000
Numero 1
Data 28/02/2000
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 29 febbraio 2000, n. 27.
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Regolamento Regionale 28 febbraio 2000, n. 1

Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga.



Art. 1

 (Progetti triennali)


1. Le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dellarticolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono destinate al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle province, dai comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.




Art. 2

(Attività finanziabili)


1. Le attività finanziabili attraverso i progetti triennali di cui all’articolo 1 comprendono:

a. interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell’alcoldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresa la riduzione del danno, purchè finalizzata al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;
b. interventi di educazione alla tutela della salute;
c. interventi in contrasto alla diffusione delle nuove droghe;
d. reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;
e. interventi a bassa soglia integrati sul territorio, integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato;
f. riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, a famiglie di tossicodipendenti, a stranieri e detenuti tossicodipendenti;
g. riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;
h. servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;
i. iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell’alcoldipendenza correlata fra servizi e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;
j. formazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori interessati all’iniziativa;
k. acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività condotte per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini dell’adeguamento alle normative vigenti.
2. Non sono finanziabili:
a. le funzioni istituzionali definiti dal d.p.r. 309/1990 e dalla l. 45/1999 finalizzate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);
b. i progetti di prevenzione e reinserimento sociale finanziati con altre leggi specifiche;
c. l’acquisizione o la ristrutturazione di immobili, nonché l’acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d’uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.
3. I progetti che contengono interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi in natura sanitaria siano garantiti da soggetti accreditati con il SSN.



Art. 3

(Costi ammissibili)


1. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:

a. acquisto di beni durevoli;
b. oneri per la costituzione e l’avviamento di attività imprenditoriali individuali o collettive;
c. oneri per le risorse umane e materiali direttamente necessarie per la realizzazione del progetto;
d. spese per il funzionamento e di gestione (canoni ed utenze, locazioni, carburanti, manutenzione ordinaria di macchinari, impianti e strutture, cancelleria e stampati, materiale didattico, spese postali);
e. acquisto di beni e servizi;
f. oneri per la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati;
g. oneri assicurativi;
h. rimborsi delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai volontari secondo le modalità di cui all’articolo 2 della l. 266/1991;
i. spese di progettazione, coordinamento, supervisione e valutazione dei risultati conseguiti;
j. spese per l’impiego di documenti e di tutori,
2. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti devono essere congrui rispetto agli obiettivi da conseguire tramite l’azione progettuale e possono essere ridimensionati in sede di valutazione e finanziamento dei progetti.

3. Non sono ritenute ammissibili le spese relative alle funzioni istituzionali con oneri a carico del SSN nonché le spese non chiaramente connesse alla realizzazione delle attività progettuali.

4. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti di cui si chiede il finanziamento si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge.




Art. 4

(Finalità dei progetti)


1. I progetti triennali di cui all’articolo 1 sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a. prevenzione, caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private presenti sul territorio e orientata alla quotidianità e non alla eccezionalità degli interventi;
b. inclusione sociale e lavorativa di tossicodipendenti tramite interventi personalizzati;
c. diffusione sul territorio dei servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza;
d. strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
e. educazione alla tutela della salute;
f. formazione e aggiornamento degli operatori.




Art. 5

 (Aree di intervento)


1. In relazione ai soggetti destinatari dei finanziamenti si individuano le seguenti aree di intervento:

a. province, comuni e loro consorzi, comunità montane:
1. prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell’alcoldipendenza correlata;
2. attività di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
3. inclusione sociale;
b. aziende unità sanitarie locali:
1. prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
2. trattamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
3. attivazione o potenziamento degli Osservatori epidemiologici;
4. avvio di nuove attività sperimentali;
5. attivazione di servizi ed interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso del metadone purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi;
6. formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
7. progetti di educazione alla salute;
c. enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 iscritti all’albo definitivo o provvisorio della Regione:
1. avvio di nuove attività volte al recupero e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti ovvero sostegno ad attività già esistenti;
2. attivazione di servizi e interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 del d.p.r. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
3. programmi di riconversione specialistica delle strutture terapeutiche esistenti e/o attivazione sperimentale di strutture specialistiche limitatamente alla fase di avvio;
4. educazione alla tutela della salute;
5. prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
6. formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
d. organizzazione di volontariato iscritte nel registro generale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
1. prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza correlata;
2. reinserimento sociale di tossicodipendenti, attraverso attività di sostegno delle azioni di recupero e reinserimento lavorativo svolto dagli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 306/1990 e dalle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991 e loro consorzi;
e. cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 e loro consorzi:
1. reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, limitatamente a progetti concordati con i SERT territorialmente competenti e con l’Agenzia per l’impiego.
2. Ai fini dell’ammissibilità dei progetti, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all’articolo 2 della l.r. 11/1994, nonché le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 21/1993 e loro consorzi, devono documentare il pregresso svolgimento di specifiche attività in favore di persone tossicodipendenti.




Art. 6

(Destinazione del fondo)


1. La quota regionale del Fondo sarà utilizzata come segue:

a. 50 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle aziende USL;
b. 48 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 e dalle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991 e loro consorzi;
c. 2 per cento per il finanziamento delle spese generali relative alla gestione del Fondo, tra le quali le spese di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 7, le spese conseguenti l’attività di verifica e controllo, gli scambi interregionali e l’attuazione di un idoneo sistema di informatizzazione.
2. Le quote di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei progetti sono ripartite su base provinciale secondo i seguenti parametri:

a. 20 per cento in base alla popolazione generale;
b. 30 per cento in base alla popolazione giovanile compresa tra i quindici e venticinque anni;
c. 50 per cento in base al numero dei soggetti in carico presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze.
3. I fondi non assegnati per carenza di progetti sono destinati al finanziamento dei progetti di altre categorie di soggetti, nell’ambito della medesima provincia e in proporzione alla ripartizione di cui al comma 1.

4. Le quote di destinazione del Fondo potranno essere modificate dalla Giunta regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

5. Eventuali somme erogate e non utilizzate dovranno essere restituite dai soggetti destinatari e assegnate al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga, per essere impiegate nell’esercizio finanziario successivo.

6. La quota di finanziamento delle spese generali è posta a disposizione del Settore servizi sociali della Regione e utilizzata secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.




Art. 7

 (Commissione consultiva regionale)


1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale ai servizi sociali, una Commissione regionale a carattere consultivo avente i seguenti compiti:

a. valutazione dei progetti presentati per il finanziamento;
b. individuazione di sistemi di verifica e di valutazione dell’efficacia degli interventi;
c. verifica degli obiettivi generali da perseguire.
 2.  La Commissione è costituita da:
a. Assessore regionale ai servizi sociali;
b. due esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata nominati dalla Giunta regionale;
c. tre esperti, tra gli operatori in servizio presso i SERT, nominati dalla Giunta regionale;
d. due esperti in materia di lotta alle tossicodipendenze designati dall’ANCI di Puglia;
e. un esperto in materia di lotta alle tossicodipendenze designato dall’UPI di Puglia;
f. tre esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata, nominati tra gli operatori in servizio presso gli enti ausiliari per le tossicodipendenze, designati dalla Commissione permanente sulle tossicodipendenze di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22;
g. il dirigente dell’Ufficio adulti del Settore servizi sociali della Regione;
h. il dirigente dell’Ufficio tossicodipendenze del Settore sanità della Regione.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale ai servizi sociali o da suo delegato nominato tra i componenti della stessa Commissione.

5. I componenti dimissionari o assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Commissione è validamente costituita se sono presenti almeno sette componenti.

7. In caso di mancata riunione per tre sedute consecutive la Commissione decade e, in attesa della sua ricostituzione, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico alla quota di finanziamento destinata alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all’articolo 6; ai componenti della Commissione, estranei alla Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.




Art. 8

(Modalità e termini di presentazione delle domande)


1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle risorse finanziarie, fissa i termini per la presentazione dei progetti triennali, che devono essere inoltrati, esclusivamente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o tramite altri servizi di recapito postale, alla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 5 che devono dare corso ai progetti.

3. Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità all’allegato A del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

a. progetto tecnico dettagliato;
b. formulario sintetico redatto in conformità all’allegato B del presente regolamento.
4. Le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende USL, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare il provvedimento di approvazione del progetto, in copia autenticata, adottato dal competente organo.

5. Gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del d.p.r. 309/1990 possono presentare progetti relativi a:
a. sedi operative iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari;
b. sedi o servizi di nuova istituzione ovvero complementari e/o annesse alle sedi iscritte.
6. Per le sedi e servizi di cui al comma 5, lettera b), entro e non oltre tre mesi dalla data di approvazione dei progetti l’Assessorato competente, sulla base della domanda dell’ente interessato, espleta e conclude le procedure per la iscrizione all’albo. Decorsi inutilmente i tre mesi, l’assenza di iscrizione all’albo determina comunque la possibile assegnazione dei fondi la cui utilizzazione è vincolata all’ottenimento dell’iscrizione all’albo.

7. Le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge quadro 266/1991, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare:

a. il certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;
b. l’atto costitutivo e lo statuto che prevedono lo svolgimento di attività nel settore delle tossicodipendenze;
c. una relazione delle attività effettivamente svolte circa l’esperienza maturata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione o reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti.




Art. 9

(Disposizioni generali)


1. I progetti sono realizzati direttamente dai soggetti proponenti; gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali possono ricorrere a diversa gestione, espressamente motivata, avvalendosi degli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d), ed e).

2. Nel caso di acquisizione o di ristrutturazione di immobili, nonché di acquisizione di beni e servizi durevoli, nel progetto deve essere indicato il mantenimento della destinazione d’uso originaria dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti da realizzare in forma associata nonché le iniziative per lo sviluppo di interventi a rete devono indicare l’ente responsabile del progetto.

4. I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del primo finanziamento, dandone comunicazione alla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

5. La mancata comunicazione di avvio del progetto, nei termini indicati al comma 4. Comporta il recupero delle somme erogate.




Art. 10

 (Criteri di valutazione dei progetti)


1. I progetti triennali, in conformità al d.p.c.m. 10 settembre 1999, relativo all’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 127, comma 7, del d.p.r. 309/1990, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle specifiche progettuali:

a. contesto di riferimento:
1. area territoriale interessata;
2. studio e analisi del contesto sociale del territorio interessato;
3. cause e/o fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
b. dati generali di progetto:
1. numero e tipologia dei destinatari finali;
2. durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
3. ricadute sul territorio;
4. obiettivi ed esiti attesi in relazione alle cause e/o ai fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;
5. integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
6. collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitari, nazionali, regionali, locali);
7. soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
c. congruità dei costi di realizzazione:
1. relazione sui criteri adottati nella determinazione dei costi delle singole componenti del progetto;
2. rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d. metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto;
e. modalità di realizzazione del progetto:
1. gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;
2. livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;
3. protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da burn-out e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di grave disagio;
4. rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
f. diffusione dei risultati:
1. modalità e forme di trasferimento dei risultati progettuali: al Settore servizi sociali della Regione Puglia; agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; alle amministrazioni pubbliche centrali. Per i progetti riguardanti il reinserimento lavorativo il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;
2. strumenti per dare visibilità alla realizzazione dei progetti e al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell’opinione pubblica;
3. collegamento con iniziative assunte dall’Unione europea sull’esclusione sociale.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 7 predispone apposita scheda da acquisire al verbale delle riunioni.



Art. 11

 (Procedure per la erogazione di finanziamenti)


1. La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti, secondo criteri predeterminati dalla Giunta regionale su proposta della medesima Commissione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

2. All’approvazione e al finanziamento dei progetti si provvede con atto del dirigente del Settore servizi sociali sulla base della predetta graduatoria.

3. La prima annualità del progetto triennale viene pagata subito.

4. I finanziamenti relativi al secondo e al terzo anno del progetto triennale possono essere pagati previa presentazione al Settore servizi sociali della Regione di una dichiarazione (sostitutiva dell’atto notorio per gli enti privati) attestante il regolare svolgimento del progetto e la corretta utilizzazione della prima parte del finanziamento nonché di una relazione indicante lo stato di attuazione dei progetti e la descrizione analitica delle spese sostenute.

5. Il Settore regionale servizi sociali, sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi e delle verifiche di regolare svolgimento del progetto, autorizza il Settore regionale ragioneria all’emanazione dei mandati di pagamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali, gli enti destinatari dei finanziamenti possono richiedere autorizzazione a effettuare modifiche al progetto o storni tra diversi capitoli di spesa al Settore servizi sociali della Regione Puglia, che vi provvede previa acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale di cui all’articolo 7.

7. Variazioni di spesa per un importo complessivo non superiore al venti per cento dell’intero finanziamento erogato possono essere effettuate autonomamente, dandone motivazione in sede di rendicontazione finale, a condizione che tali variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto finanziato tali da snaturarne le finalità.




Art. 12

(Verifica e controllo)


1. Per ogni annualità dei progetti triennali finanziati il Settore servizi sociali della Regione provvede a effettuare verifiche e controllo finalizzati ad accertare, in particolare, l’effettivo svolgimento dell’attività progettuale, l’utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il progetto approvato e con l’importo finanziato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile.

2. Nell’accedere agli atti contabili e ai dati connessi all’esecuzione dei progetti, i controllori devono avere cura di assicurare il rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza.

3. Per ogni visita di controllo e verifica, si deve compilare apposita scheda di rilevazione secondo uno schema predisposto a cura del Settore servizi sociali della Regione, controfirmato dal responsabile del progetto, il quale può farvi iscrivere proprie osservazioni.

4. Le spese conseguenti all’attività di verifica e controllo fanno carico alla quota di finanziamento destinato alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui allarticolo 6.




Art. 13

 (Conclusione delle attività progettuali e rendicontazione)


1. Entro tre mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità del progetto triennale i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo erogato.

2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata, che affluirà al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga.



Art. 14

 (Disposizione transitoria)



1. Le domande di finanziamento dei progetti triennali, da finanziare con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, devono essere presentate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.




ALLEGATO A

Allegato A


DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
 
 
Alla REGIONE PUGLIA 
 
Assessorato Sanità e Servizi Sociali 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Viale Caduti di tutte le guerre n.70 
 
BARI 
 
 
 
protocollo n. 
 
del 
 
 
 
 
ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azienda U.S.L. 
 
 
Ente ausiliario per le tossicodipendenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia 
 
 
Cooperativa Sociale di tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità montana 
 
 
Consorzio di Cooperative Sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune 
 
 
Organizzazione di volontariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorzio di Comuni 
 
 
 
 
DENOMINAZIONE DELLENTE 
 
 
 
 
SEDE LEGALE 
 
Città 
 
PR ( 
 
cap. 
 
 
 
Via 
 
n. 
 
 
 
Rappresentante legale 
 
 
 
Codice Fiscale 
 
 
 
 
SEDE OPERATIVA PRESSO CUI SI SVOLGE IL PROGETTO 
 
Denominazione della sede operativa 
 
 
 
Città 
 
PR ( 
 
cap. 
 
 
 
Via 
 
n. 
 
 
 
Telefono 
 
Fax 
 
 
 
e-mail 
 
 
 
Responsabile della sede operativa 
 
 
 
 
RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Cognome e nome 
 
 
 
Qualifica 
 
 
 
Telefono 
 
Fax 
 
 
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
ESTREMI DELLISCRIZIONE NEGLI ALBI O REGISTRO 
 
Tipo ed estremi del provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
 
 
Prevenzione primaria 
 
 
Servizi e strutture innovative 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione secondaria 
 
 
Ricerca e criteri di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione terziaria 
 
 
Centri di documentazione (e simili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinserimento lavorativo 
 
 
Formazione ed aggiornamento degli operatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del danno 
 
 
Educazione alla tutela della salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusione di servizi di primo intervento 
 
 
Acquisti di beni o servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strutturazione di sistemi di intervento a rete 
 
 
Riconversione specialistica delle strutture esistenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivazione o potenziamento Osservatori 
 
 
Epidemiologici 
 
 
Altro(specificare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovo progetto 
 
 
 
 
 
Continuità con progetti finanziati per gli esercizi finanziari 
 
 
 
 
 
 
FINANZIAMENTO RICHIESTO 
 
 
 
Prima annualità: 
 
 
 
 
 
Seconda annualità: 
 
 
 
 
 
Terza annualità: 
 
 
 
 
 
Importo triennale: 
 
 
 
 
 
 
 
Conto corrente postale n. 
 
 
 
Conto corrente Bancario n. 
 
c/o 
 
 
 
 
sede di 
 
 
 
Codice ABI 
 
Codice CAB 
 
 
 
 
firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B

Allegato B


SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 
Triennio 
 
 
 
DENOMINAZIONE DELLENTE 
 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
 
 
 
 
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE IN CUI SARÀ REALIZZATO IL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 
 
 
Prima annualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda annualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terza annualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI 
 
 
 
 
COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI SVOLTI NEL TERRITORIO 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLEFFICACIA DEGLI INTERVENTI 
 
 
 
 
 
 
OPERATORI IMPEGNATI NEL PROGETTO 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Qualifica 
 
 
n. 
 
 
 
Volontari n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C

Allegato C


PIANO FINANZIARIO 
 
annualità 
 
 
PERSONALE IMPEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
VOCI DI SPESA 
QUANTITÀ 
IMPORTO 
TOTALE 
 
Spazio riservato 
 
N° 
Ore 
Costo 
 
 
 
alla Commissione 
 
unità 
settimanali 
medio 
 
 
 
consultiva regionale 
 
 
 
orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 
N° VOLONTARI 
ORE SETTIMANALI 
TOTALE RIMBORSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPESE PER ONERI ASSICURATIVI 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
VOCI DI SPESA 
QUANTITÀ 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
N° 
Ore 
Costo 
 
 
 
 
 
unità 
settimanali 
medio 
 
 
 
 
 
 
 
orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI 
DESCRIZIONE 
QUANTITÀ 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO 
 
annualità 
 
 
SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERVISIONE E VALUTAZIONE 
 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DIFFUSIONE RISULTATI 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFACIMENTO O POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE SPESE 
VOCI DI SPESA 
IMPORTO 
TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE FINANZIAMENTO 
 
 
 
 
RICHIESTO