Legge Regionale 20 novembre 2000, n. 15
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione.
Art. 11. L’art. 2 della
legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal
seguente:
1.Le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche
del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali
previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione
dell’attività istituzionale, sono soggette all’approvazione della Regione.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma
1.
3.
La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della
richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la
Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.
4. I
procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta
giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.