Anno 2000
Numero 2
Data 05/12/2000
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2000, n. 146
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Regolamento Regionale 5 dicembre 2000, n. 2

Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.



Art. 1


E’ costituito, ai sensi della L.R. 7/97 art. 7 co.6, il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, struttura autonoma che opera, con funzioni di ausiliarietà, per l’esercizio delle attività Istituzionali del Presidente e con compiti di raccordo e coordinamento dell’attività complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.





Art. 2


Il Capo di Gabinetto, nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’art. 7 co. 6, della L.R. 7/97 e dell’art. 21 della L.R. 18/74, svolge le funzioni del Dirigente Coordinatore di Area, nei termini di cui all’art. 12 della L.R. 7/97, avvalendosi di una propria unità operativa, con funzioni di Segreteria Tecnica, e dei seguenti Settori:

- Servizi generali

- Comunicazione istituzionale

- Rapporti Istituzionali

- Attuazione del Programma di Governo.

A supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi Consiglieri nel numero massimo di quattro per le aree giuridica, amministrativa, economica, internazionale.

L’incarico di Consigliere è conferito dal Presidente, sentito il Capo di Gabinetto, a soggetti in possesso di notevole e specifica esperienza professionale.

Ai Consiglieri del Presidente, se esterni all’Amministrazione regionale (sulla base di un contratto individuale di diritto privato) è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione massima tabellare spettante ai Dirigenti regionali responsabili di settore, secondo le misure stabilite dal CCNL di categoria e dalla regolamentazione regionale, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore. Se appartenenti al personale in servizio sarà corrisposta una indennità mensile massima pari a quella dei Dirigenti di Settore.




Art. 3

Settore Servizi generali


Il Settore sovrintende alle funzioni formali di rappresentanza, agli impegni protocollari e alle relazioni esterne del Presidente con Istituzioni pubbliche e private; attende alle concessioni di patrocinio, adesioni e contributi previsti dalla L.R. 34/80 e alla organizzazione di manifestazioni; attende a tutte le attività finalizzate ad assicurare l’efficiente esercizio della funzionalità ed idoneità logistica e strutturale degli ambienti, delle attrezzature, delle risorse strumentali e di supporto.

Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Affari del Cerimoniale;
- Posta e protocollazione, archivio, riproduzione e catalogazione documentale;
- Economato, cassa, approvvigionamento e magazzino della cancelleria e degli stampati, servizi telematici e di rete, impiantistica, manutenzione generale;
- Uffici Servizi Comuni e Gestione del contenzioso del Lavoro.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.




Art. 4

Comunicazione Istituzionale


Al Settore sono demandate:

- le competenze giuridico-amministrative dirette ad assicurare assistenza al Presidente nell’espletamento degli atti a lui direttamente attribuiti dalle leggi, curandone il procedimento approvativo e relazionando sulla applicazione o eventuale modifica delle norme che investono la sua competenza;
- le attività finalizzate ad assicurare una corretta e tempestiva comunicazione istituzionale, rendendo accessibili le informazioni e la documentazione riguardante le attività e il funzionamento della Regione Puglia. Tanto al fine di migliorare il rapporto con i cittadini, con le espressioni della realtà regionale, attraverso ogni utile impulso finalizzato ad attivare e sollecitare i riferimenti istituzionali e le strutture amministrative regionali per il perseguimento del principio di trasparenza e di giustizia.
Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Leggi e Decreti e Atti del Presidente;
- Relazioni con il Pubblico;
- Addetto Stampa;
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di Settore mediante propri atti dispositivi.




Art. 5

Settore Rapporti Istituzionali


Al Settore sono demandate le attività finalizzate:

- ad assistere e supportare il Presidente della Giunta nella funzione di componente del Comitato delle Regioni d’Europa (Art. 198/A del Trattato di Maastricht), della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata. In tale veste cura il necessario coordinamento con gli uffici e servizi regionali interessati alle specifiche tematiche;
- a curare i rapporti istituzionali, con le diverse articolazioni strutturali dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, dei livelli centrali dello Stato, con i Rappresentanti delle realtà istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio regionale, con gli Stati esteri.
Il Settore si articola in quattro Uffici:

- Rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea - con sede a Bruxelles (Legge n. 52 del 6.02.1996 art. 58 c. 4)
- Delegazione romana di rappresentanza (L.R. 31.05.1980, n. 53);
- Rapporti con la Realtà Regionale;
- Rapporti Internazionali - (D.P.R. 31 marzo 1994).
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.




Art. 6

Settore Attuazione del Programma di Governo


Al Settore sono demandate le attività finalizzate a supportare l’azione del Presidente nella realizzazione degli obiettivi programmatici.

Il Settore si articola in tre Uffici:

- Rapporti con il Consiglio Regionale;
- Statistico;
- Monitoraggio Politiche Settoriali e Documentazione.
Funzioni, compiti, procedure e processi di funzionamento riguardanti le strutture di cui innanzi sono stabiliti dal Dirigente di settore mediante propri atti dispositivi.




Art. 7

Disposizione finale



Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l’emanazione della citata legge.