Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 16 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142 Ordinamento
delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n.59 Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143 Conferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’amministrazione centrale, provvede a disciplinare
l’articolazione e l’organizzazione delle funzioni attribuite in materia di
agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi alle imprese
agricole e zootecniche e usi civici alla Regione, ovvero da questa conferite
alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane.
Art. 2(Oggetto) 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 15 gennaio
1972, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 luglio 1977, n. 616
e della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le funzioni amministrative in materia di
agricoltura concernono: le coltivazioni della terra, le attività zootecniche e
l’allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli
o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la
difesa e la lotta fitosanitaria; la raccolta, conservazione, trasformazione e
commercio dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di imprenditori agricoli
singoli o associati; gli interventi a favore dell’impresa e della proprietà
agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di
preparazione professionale degli operatori agricoli; le attività di ricerca e
sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di
uso civico; il demanio armentizio; la propaganda per la cooperazione agricola;
la propaganda, la divulgazione tecnica e l’informazione socio-economica in
agricoltura; la formazione e qualificazione professionale degli operatori
agricoli; l’assistenza aziendale e interaziendale nel settore agricolo; il
miglioramento fondiario e l’ammodernamento delle strutture fondiarie; gli
interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture
associative per la coltivazione, la lavorazione e il commercio dei prodotti
agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico; il servizio diagnostico
delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi; la gestione dei
centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle strutture
agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi
compresa l’erogazione di incentivi e contributi.
Art. 3(Funzioni attribuite alla Regione) 1. Ai sensi dell’articolo 1 del d. lgs. 143/1997, sono esercitate dalla
Regione direttamente, ovvero conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità
montane o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in
materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e
alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e non mantenute alla specifica competenza statale ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo medesimo.
Art. 4(Funzioni riservate alla competenza regionale) 1. Sono riservate alla competenza della Regione le
funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello
regionale concernenti:
- i
rapporti con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Unione
europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in
campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il
coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;
- l’attuazione
di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo,
ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa
comunitaria, da leggi statali e regionali;
- la
ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio delle funzioni
delegate;
- le
funzioni amministrative, comprese la vigilanza e la tutela, relative a enti o
istituzioni a carattere regionale;
- la
proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da
avversità atmosferiche e l’adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti, ai
sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 e successive modificazioni,
sulla base delle proposte formulate dalle Province entro i termini previsti
dalla legislazione vigente;
- la
regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria, anche attraverso la
istruzione e redazione del piano faunistico venatorio regionale e la
predisposizione del calendario venatorio regionale; il controllo
tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;
- il
coordinamento e l’indirizzo per i controlli e le certificazioni fitosanitarie
necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- l’offerta
dei prodotti agricoli e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative
forme organizzative;
- gli
interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli
interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
- i
rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario e, in
particolare, il riparto fra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative
al credito agevolato, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri
relativi al credito stesso;
- il
riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la
vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la
concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- le
funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a
carattere regionale;
- la
rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro, incontri e riunioni a livello
nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo;
- le
funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, le attività
sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale
all’assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d’intesa con le Province, la
formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le
attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- l’impostazione
e gestione di programmi e di azioni di coordinamento per la promozione, a
livello regionale, del comparto agroalimentare pugliese, anche in raccordo con
omologhe azioni locali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Puglia;
- la
rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l’attuazione
degli interventi relativi alla promozione e all’orientamento dei consumi
alimentari;
- la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le azioni per
l’innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello
regionale per l’orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle
politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
- la
bonifica e l’irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi
di bonifica;
- la
gestione del servizio informativo agricolo della Regione Puglia e il
coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma
statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, anche in collegamento
con l’Ufficio statistico regionale;
- la
definizione di capitolati speciali d’appalto finalizzati all’acquisizione di
servizi e beni strumentali per i quali è ritenuta necessaria l’uniformazione su
standard di livello regionale;
- la
definizione di convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Puglia che disciplinino modalità e condizioni per la messa a
disposizione della Regione e degli enti delegati, e il relativo trasferimento
telematico, di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese;
- le
funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l’articolo 1
del d.p.r. 11/1972 e con l’articolo 66 del d.p.r. 616/1977 e disciplinate dalla
legge regionale 28 gennaio 1998, n.7;
- l’irrogazione
delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa regionale, statale
e comunitaria.
Art. 5(Funzioni delegate alle Province) 1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
- gli
interventi relativi al miglioramento delle strutture agrarie (l’insediamento di
giovani agricoltori, l’indennità compensativa nelle aree non rientranti fra
quelle delimitate per le Comunità montane), ivi compreso il finanziamento dei
piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione
aziendale;
- la
ricomposizione e il riordinamento fondiario;
- i
contributi per l’acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per
rottamazione;
- la
difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l’autorizzazione per l’uso
dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.1255 e successive modifiche e
integrazioni;
- le
richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;
- le
attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l’apicoltura, l’elicicoltura e
le relative produzioni;
- l’acquacoltura
e la produzione ittica nelle acque interne;
- l’autorizzazione
all’abbattimento di piante di ulivo; l’attestazione per i terreni vitati ai fini
dell’iscrizione nell’albo dei vigneti; l’autorizzazione all’attività vivaistica
e al commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione
vegetale;
- l’attuazione
di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non compresi nelle aree
sottese alle Comunità montane, e, in particolare, i contributi in conto
interessi su prestiti, compresi quelli di soccorso, e i mutui di miglioramento
perfezionati a tasso agevolato dalle banche convenzionate, a favore delle
aziende agricole e degli organismi cooperativi, nonché l’istruttoria,
l’accertamento e i controlli per l’erogazione di premi, integrazioni di reddito
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli
interventi di mercato;
- la
rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l’attuazione dei
programmi provinciali d’intervento relativi alla educazione alimentare e alle
politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;
- l’istruttoria,
l’accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
- l’attuazione
delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità
atmosferiche, nonché le attività istruttorie e la gestione degli interventi
conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali,
nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell’ambito delle zone
delimitate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e);
- le
funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni
agricole dalle avversità atmosferiche;
- i
controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e
circolazione dei prodotti vegetali;
- le
funzioni ex UMA connesse all’immatricolazione delle nuove macchine agricole e al
trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;
- gli
interventi relativi all’irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito
esclusivamente provinciale;
- le
attività agrituristiche di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte
salve quelle ricadenti nei territori compresi nelle Comunità montane.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni
amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri
genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli
adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme inerenti alla riproduzione
animale.
Art. 6(Funzioni conferite ai Comuni) 1. Sono conferite ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli stessi le
funzioni amministrative concernenti:
- la
certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo
a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in agricoltura previa
verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’autorizzazione
degli interventi relativi a strade vicinali e interpoderali;
- la
formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi alla
realizzazione di elettrodotti rurali;
- le
funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti
agricoli.
Art. 7(Funzioni conferite alle Comunità montane) 1. Sono conferite alle Comunità montane le funzioni amministrative
concernenti:
- l’attuazione
di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi nelle aree di
competenza;
- la
tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- le
attività agrituristiche di cui alla l.r. 34/1985 in relazione ai territori
ricadenti nelle zone omogenee delle Comunità montane;
Art. 8(Disposizioni regionali) 1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi e le
Comunità montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro
conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica
agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono attenersi alle
disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni
loro conferite.
3. La Regione può in ogni tempo specificare e meglio
dettagliare le norme relative alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti
locali, adottando regolamenti di esecuzione con atti della Giunta regionale. I
regolamenti di esecuzione disciplinano, altresì, l’esercizio delle funzioni
conferite dalla Regione agli enti locali al sol fine di semplificare e
accelerare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto dell’autonomia degli
enti locali e dei principi di cui all’articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.
Art. 9(Programmazione in agricoltura) 1. In funzione del bilancio triennale e in coerenza con
gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la
programmazione di settore con la politica agricola nazionale e dell’Unione
europea, al fine di garantire l’omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni
con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce il piano
agricolo poliennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da
attivarsi a sostegno del sistema agricoloalimentare, della pesca,
dell’agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana
alimentazione.
2. Il piano definisce in particolare:
- le
linee strategiche dell’intervento regionale in agricoltura, coordinate con il
programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore
e i restanti strumenti di programmazione negoziata;
- le
priorità nell’allocazione delle risorse;
- i
criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l’esercizio delle
funzioni conferite.
3. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La
Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il
documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).
4. Le Province partecipano alla programmazione di cui
al presente articolo mediante lo strumento del piano agricolo triennale
provinciale, il quale è articolato in stralci annuali in analogia con lo schema
regionale di programmazione e:
- indica
gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento
alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree
sub-provinciali;
- individua
i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e
quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli
interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in
condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
- definisce
le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l’attuazione dei
servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;
- formula
proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;
- definisce
le linee di indirizzo per l’omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle
funzioni amministrative conferite con la presente legge agli enti
sub-provinciali.
Art. 10(Anagrafe aziendale) 1. Gli enti delegati sono obbligati a fornire i dati e gli elementi per
concorrere alla formazione dell’anagrafe informatizzata delle aziende agricole
istituita presso la Regione. Essi possono collegarsi alla banca dati per
conoscere informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di
istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze.
Art. 11(Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti
strumentali regionali) 1. Nell’ambito del conferimento di funzioni di cui alla
presente legge e in correlazione con le indicazioni relative alla riforma degli
enti controllati dal Ministero per le politiche agricole di cui all’articolo 3,
comma 1, del d. lgs. 143/1997, la Regione avvia la riforma degli enti
strumentali regionali operanti in agricoltura.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 può prevedere
:
- la
ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolte dagli enti;
- l’aggregazione
di funzioni attualmente svolte da enti differenti;
- l’aggregazione
e/o la soppressione degli enti;
- la
ridefinizione delle forme statutarie degli enti;
- la
previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti da parte della
Regione e l’elezione degli enti alla fornitura dei servizi di quanto previsto
all’articolo 10.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli enti
controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico
progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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