Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1Finalità e principi
Art. 1(Finalità e
definizione della disciplina) 1. La presente legge, in attuazione
dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce la disciplina
generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne
il riparto fra la Regione e gli enti locali.
2. In particolare, le funzioni e i compiti
amministrativi, in materia di tutela dell’ambiente, contenuti nella presente
legge attengono alla protezione della natura e dell’ambiente (compresi la fauna
e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto
ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all’inquinamento
acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle
risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle
acque.
TITOLO 2PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE
CAPO 1Funzioni e compiti di carattere generale e di
protezione della fauna e della flora
Art. 2(Funzioni e
compiti della Regione) 1. Sono esercitati dalla Regione tutti i
compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs.
112/1998, salvo quanto disposto dall’articolo 18 della presente legge, e tra
questi, in particolare, quelli concernenti:
a. l’elaborazione e l’adozione di un programma regionale
per la tutela dell’ambiente;
b. la determinazione delle priorità dell’azione
ambientale;
c. il coordinamento degli interventi
ambientali;
d. la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra
i vari interventi.
2. La Regione esercita altresì, in via
concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi
relativi all’informazione e all’educazione ambientale.
Art. 3(Modalità di
esercizio) 1. Le
funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 8 sono espletati dalla
Regione in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia. Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via
generale esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall’Assessore
competente in materia, coadiuvati dall’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n.
6.
Art. 4(Programma
regionale per la tutela dell’ambiente) 1. Al fine di stabilire le linee e le
azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell’ambiente da attuarsi
attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti
locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell’ambiente
(PRTA).
2. Il PRTA è approvato dalla Giunta
regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole
componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni
territoriali, determina, in particolare:
a. gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali,
anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o
produttive;
b. le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da
destinare a tale fine;
c. i tempi e i criteri per l’approvazione del quadro
triennale degli interventi di cui all’articolo 5;
d. gli ambiti di intervento per i quali le Province
prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e
c).
3. Sulla base del programma le Province,
sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni
contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi
da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l’indicazione presuntiva dei
costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli
stessi.
4.
Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:
a. concessione a enti locali di contributi in conto
capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di
impianti e opere;
b. bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in
conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti
e opere collegate alla finalità del programma;
c. bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa
comunitaria, per l’introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della
qualità ambientale.
5.
Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi
e delle ricerche necessarie anche ai fini dell’attività di pianificazione
condotti dall’ARPA per la Puglia.
6.
Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle
relative all’informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla
tutela delle acque.
Art. 5(Quadro degli
interventi) 1. La Giunta regionale, sulla base del
programma regionale per la tutela dell’ambiente e delle proposte delle Province,
sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il quadro
triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare
annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e
limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione
del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla
Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto
finale.
4. Per la realizzazione degli interventi
previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo le
modalità stabilite dal quadro medesimo.
Art. 6(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Sono attribuiti alle Province tutte le
funzioni e i compiti concernenti:
a. la gestione del quadro triennale degli
interventi;
b. la protezione e osservazione delle zone
costiere;
c. le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza
statale;
d. il servizio reso da organizzazioni di volontariato che
operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e
dell’ambiente.
2. Sono attribuite, altresì, alla
Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione,
il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione
temporanea.
CAPO 2Valutazione di impatto
ambientale
Art. 7(Funzioni e
compiti della Regione e degli enti locali) 1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali in materia di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs.
112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge
regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996.
CAPO 3Aree a elevato rischio
ambientale
Art. 8(Funzioni e
compiti della Regione) 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti
locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua
le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la
popolazione.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al
comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi
ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per
una sola volta.
3. La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento
precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni.
Art. 9(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Le Province, sulla base dei criteri e
indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi
di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di
risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le
situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.
2. Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative relative all’attuazione dei piani di
risanamento.
3. Le Province, per il periodo di validità
della dichiarazione di cui all’articolo 8, predispongono annualmente una
relazione sull’evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato
di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Art. 10(Piano di
risanamento) 1. Per ciascuna area a elevato rischio
ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli
interventi finalizzati a:
a. ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale
e di inquinamento, anche con la realizzazione e l’impiego di appositi impianti e
apparati;
b. favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente
sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi
di eliminazione o riduzione dell’inquinamento e dei fenomeni di
squilibrio;
c. garantire la vigilanza e il controllo sullo stato
dell’ambiente, sull’attuazione degli interventi e sull’efficacia degli stessi a
risolvere lo stato della crisi.
2. L’approvazione del piano comporta la
dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello
stesso previsti.
3. Unitamente al piano di risanamento
viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse
pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure
per l’attuazione.
CAPO 4Parchi e riserve naturali
Art. 11Parchi e riserve naturali 1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per
quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357.
TITOLO 3INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 12(Funzioni e
compiti della Regione) 1.
Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a. la definizione legislativa delle linee guida per la
zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
b. la formulazione da parte della Giunta regionale delle
proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali;
c. la tenuta, presso l’Assessorato competente in materia,
dell’elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall’articolo 2 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento
acustico);
d. in via concorrente con i Comuni e le Province,
l’emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di
carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività.
Art. 13(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Le Province esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore
attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree
ricadenti nel territorio di più Comuni;
b. il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento
acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più
Comuni;
c. in via concorrente con la Regione e i Comuni,
l’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività;
d. la gestione dei dati di monitoraggio relativi
all’inquinamento acustico, forniti dall’ARPA.
Art. 14(Funzioni e
compiti dei Comuni) 1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la classificazione del territorio comunale in zone
acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici
comunali;
b. l’approvazione dei piani di risanamento acustico, ai
sensi dell’articolo 7 della l. 447/1995;
c. l’adozione di regolamenti locali ai fini dell’attuazione
della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento
acustico;
d. la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive integrazioni e
modifiche;
e. le attività di controllo sull’osservanza delle
prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal
traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita
dall’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto
dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto, della disciplina
delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del
presente articolo;
f. il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e
per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori
limite definiti dalla vigente normativa;
g. per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila
abitanti, l’adozione di una relazione biennale sullo stato
acustico;
h. la verifica sull’osservanza della normativa vigente per
la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni
edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o
di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, ivi compresi i
nulla-osta di cui all’articolo 8, comma 6, della l.
447/1995;
i. la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente
dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5,
della l. 447/1995;
l’adozione delle misure amministrative e tecniche tese al
contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree
ricadenti nel territorio comunale;
l. l’approvazione dei progetti di risanamento delle imprese
nei confronti dell’ambiente esterno;
m. in via concorrente con la Regione e le Province,
l’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività.
TITOLO 4INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 15(Funzioni e
compiti della Regione) 1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti:
a. la fissazione di valori limite di qualità dell’aria
compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato,
nell’ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si
ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria
derivante da sviluppi urbani o industriali;
b. la fissazione dei valori di qualità dell’aria
coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell’ambito
dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario
assicurare una speciale protezione dell’ambiente;
c. la fissazione dei valori delle emissioni di impianti
sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di
emissione;
d. l’individuazione di zone, anche interregionali,
particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale,
in relazione all’attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono
soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione
definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di
impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di
esercizio;
e. l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo
e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l’organizzazione dell’inventario
regionale delle emissioni;
f. la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità
dell’aria da trasmettere ai Ministeri competenti;
g. l’emanazione di direttive, indirizzate alle Province,
inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e
organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle
emissioni.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma
1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza
dell’ARPA.
Art. 16(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Si intendono attribuiti alle Province
tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la vigilanza e il controllo sulle emissioni
atmosferiche;
b. la redazione, la tenuta e l’aggiornamento
dell’inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri
generali dettati dallo Stato e dalla Regione;
c. le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti
industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli
minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni
stesse.
2. Nell’espletare le attività di vigilanza
e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti
provinciali dell’ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di
prevenzione.
Art. 17(Funzioni e
compiti dei Comuni) 1. I soggetti titolari di nuove attività
ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli
organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca
significatività dell’inquinamento atmosferico prodotto.
2. La comunicazione deve essere rimessa
per conoscenza anche alla Provincia.
Art. 18(Emissioni
odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici) 1. Sono
fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto
1999, n. 7.
TITOLO 5INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Art. 19(Funzioni e
compiti della Regione) 1. Sono riservati alla Regione le funzioni
e i compiti concernenti:
a. l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano
generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di
obiettivi di qualità e per l’esecuzione di azioni di risanamento
dall’inquinamento elettromagnetico;
b. la realizzazione, tramite l’ARPA, di un catasto delle
sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze
comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.
Art. 20(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Le Province esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. l’attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e
all’esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e
alle relative varianti;
b. il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa
l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in
materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;
c. l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti
impianti.
2. Qualora gli impianti interessano il
territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il
maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre
Province.
Art. 21(Funzioni e
compiti dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. l’attività autorizzatoria inerente alla costruzione e
all’esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento
KHZ e trecento GHZ;
b. il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa
l’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in
materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico;
c. l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti
impianti.
2. I Comuni possono dotarsi, al fine di
minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di
organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la
pianificazione territoriale.
TITOLO 6GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 22(Funzioni e
compiti della Regione e degli enti locali) 1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti
locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19,
20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le
disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive
integrazioni e modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17
e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 23(Integrazione
delle funzioni delegate alle Province) 1. I commi 1
e 2 dellarticolo 5 della l.r. 30/86 sono sostituiti dai
seguenti:
1. Sono delegate alle Province, per il
territorio di rispettiva competenza, le funzioni
concernenti:
a. lapprovazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e lautorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti;
b. lautorizzazione allesercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
c. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di
spedizione e di destinazione;
d. lelaborazione, lapprovazione e laggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo
territorio provinciale.
2. Nellesercizio delle funzioni delegate, le Province devono
uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonchè agli atti di
programmazione della Regione.
TITOLO 7RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO
Art. 24(Funzioni e
compiti della Regione) 1. La Regione, in materia di risorse
idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti
dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale,
in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, della legge 5
gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche, della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Ferme restando le attribuzioni
riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza
regionale i compiti e le funzioni seguenti:
a. pianificazione e programmazione, garantendo adeguate
modalità di partecipazione degli enti locali;
b. fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo
sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di
salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l’integrità
ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli
usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino
idrografico;
c. determinazione dei canoni di concessione di derivazione
delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi ai fini
della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa
idrica;
d. emanazione di direttive e individuazione di zone
sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle
medesime;
e. adozione dei provvedimenti e realizzazione delle intese
relative a grandi derivazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89,
commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi
previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2, del d. lgs.
112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione,
la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui
territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la
medesima;
f. rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio
idrico;
g. autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza
regionale e vigilanza sull’esercizio delle stesse;
h. realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi
d’acqua;
i. delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni
potabili;
l. monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello
già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici
nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
m. concessione di contributi agli enti locali per le opere
da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e
26;
n. nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità
idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità
idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai
sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
3. La Regione attua il monitoraggio degli
usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province,
l’organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse,
sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli
usi in atto.
Art. 25(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Sono attribuiti alle Province le
funzioni e i compiti concernenti:
a. il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli
attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale
5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi
a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni
e modificazioni;
b. il rilascio di concessioni relative alle piccole
derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
c. la formazione e l’aggiornamento del catasto delle utenze
idriche;
d. lo svolgimento del servizio di
piena;
e. i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo
all’applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
f. il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni
di materiale litoide dai corsi d’acqua, all’uso di pertinenze idrauliche delle
aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.
37;
g. il controllo sulle costruzioni nelle zone
sismiche.
Art. 26(Funzioni e
compiti dei Comuni) 1. Si intendono attribuiti ai Comuni le
funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. l’adozione dei provvedimenti di polizia
idraulica;
b. l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore
della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei
torrenti e dei corsi d’acqua;
c. l’adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da
consolidare, ivi compresa l’approvazione dei progetti generali di
consolidamento.
TITOLO 8TUTELA DELLE ACQUE
Art. 27(Funzioni e
compiti della Regione) 1. La Regione, in materia di tutela delle
acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello
Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, in particolare in
attuazione della l. 183/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo, della l. 36/1994 Disposizioni in materia di risorse
idriche, della l.r. 28/1999 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in
attuazione della legge n. 34/96, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque.
2. Ferme restando le attribuzioni
riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza
regionale i compiti e le funzioni seguenti:
a. pianificazione e programmazione, garantendo adeguate
modalità di partecipazione agli enti locali;
b. adozione di norme regionali in materia di tutela delle
acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;
c. definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei
corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d’uso degli stessi, nel
rispetto del d. lgs. 152/1999;
d. individuazione dei corpi idrici che non costituiscono
aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle
identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano;
e. designazione e classificazione delle acque, nonché
formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti
locali;
f. individuazione e classificazione dei corsi d’acqua
superficiali e dei laghi naturali e l’aggiornamento dei relativi
elenchi;
g. organizzazione e gestione della rete regionale di
monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee
finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla
identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al
raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di
qualità;
h. organizzazione e gestione del sistema informativo
regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla
raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio
ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al
consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle
utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei
servizi idrici;
i. monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
l. monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere;
m. costituzione dell’Osservatorio dei servizi idrici, ivi
compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi
idrici;
n. regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e
delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell’eliminazione degli
sprechi;
o. integrazione del codice di buona pratica agricola
emanato dallo Stato;
p. concessione di contributi agli enti locali per le opere
da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi
articoli.
Art. 28(Funzioni e
compiti delle Province) 1. Sono attribuiti alle Province i compiti
e le funzioni concernenti:
a. la formazione e l’aggiornamento del catasto di tutti gli
scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni
agronomiche di cui alla lettera d);
b. la formazione e l’aggiornamento del catasto delle
infrastrutture irrigue;
c. il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi
compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse
provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n.
31;
d. il rilevamento, la disciplina e il controllo delle
operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque
reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da
allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;
e. il rilevamento e il controllo sull’applicazione del
codice della buona pratica agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
f. l’adozione di programmi di analisi biologica delle
acque;
g. i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque
designate e classificate, volti alla tutela delle medesime
acque;
h. l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni
attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela
qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
i. l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di
cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di
inquinamento dei corpi idrici;
l. il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi
compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque
risultanti dall’estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde,
nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi
geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate
nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
Art. 29(Funzioni e
compiti dei Comuni) 1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e
le funzioni concernenti:
a. il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi
compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse
comunale ai sensi della l.r. 31/1995;
b. l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni
attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative
conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e
quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
c. l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di
cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di
inquinamento dei corpi idrici.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
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