Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 19 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche.
Art. 1(Finalità) 1. La
presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere
e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate alle competenze
regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n.59 e del Titolo Il, Capo VI, articolo 34, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2(Funzioni
della Regione) 1. Sono esercitate dalla Regione le
seguenti funzioni amministrative:
- elaborazione
del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato
allindividuazione delle aree dove lattività estrattiva è prioritaria, ivi
comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali,
idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali lattività estrattiva può
essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- concessione
ed erogazione degli ausilii finanziari previsti da leggi dello Stato;
- concessioni
ai sensi dellarticolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- determinazione
delle tariffe entro i limiti fissati dallarticolo 33, lett. i), del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
- determinazione
dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la
coltivazione di cave;
- compiti
di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
- compiti
di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma..
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono
esercitate dalla struttura regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale
17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3(Funzioni
delle Province) 1. Sono esercitate dalle Provincie le
funzioni amministrative in materia di:
- autorizzazioni,
permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- gli
obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di
concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede
alla trasmissione dei dati al Ministero dellindustria, commercio e artigianato.
Art. 4(Funzioni
della Regione) 1. Sono delegate alla Regione le funzioni
amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio e al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano
attribuite agli enti locali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Per far fronte alle esigenze di spesa
relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità
della legge 9 gennaio 1991, n.10, la Regione destina con legge di bilancio
almeno la quota dell’uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai
sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,
n.549.
3. La Regione svolge funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti
di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di
formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. La Regione
riferisce annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il rispettivo
territorio.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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