Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 20 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. In attuazione dei principi
costituzionali vigenti per l’ordinamento regionale, in particolare della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle Regioni e di
elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del
decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la
presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti
locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei
trasporti.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal
d. lgs. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi
coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei principi
generali fissati dalla l. 59/1997 e dal d. lgs. 112/1998 e successive
modificazioni.
TITOLO 1OPERE PUBBLICHE
Art. 2(Oggetto) 1. Le funzioni amministrative relative
alla materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la
progettazione, l’autorizzazione, l’esecuzione e la manutenzione dei lavori
pubblici comunque eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori
dichiarati d’interesse nazionale da norme dello Stato.
2. Sono qualificati lavori pubblici
sussidiati i lavori eseguiti dagli enti pubblici, nonché i lavori eseguiti,
con l’eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, da soggetti
privati ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, sotto qualsiasi
forma o denominazione.
3. I lavori sussidiati eseguiti da
soggetti privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un
progetto redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle
opere pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all’approvazione degli
elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi
regionali.
Art. 3(Funzioni
della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di
regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori
pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle disposizioni
statali e dalla presente legge.
2. Sono riservate alla Regione le
competenze relative a :
- la
predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti
amministrativi generali;
- l’organizzazione
e la gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere
pubbliche;
- la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e delle opere
pubbliche;
- l’individuazione
delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento dei relativi
elenchi;
- la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;
- la
valutazione tecnico amministrativa e l’attività consultiva di cui all’articolo
6, relativa a:
- progetti
di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, in applicazione della
successiva lettera g);
- progetti
di lavori sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3;
- progetti
di opere pubbliche eseguite da province, comuni ed enti pubblici
ausiliari;
- progettazione,
esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della
Regione e in particolare:
- gli
interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno,
con cofinanziamento statale o dell’Unione europea;
- le
opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla
Regione;
- le
opere relative ai porti di interesse regionale;
- le
opere già appaltate con i fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno accreditati in applicazione dell’articolo 2, comma 108, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
- gli
interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale, a seguito di
eventi bellici o di calamità naturali;
- ogni
attività di vigilanza e di verifica dell’attuazione degli interventi
programmati, sia se eseguiti direttamente dalla Regione sia se realizzati dalle
province, comuni e ogni altro soggetto pubblico, per competenza diretta ovvero
per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di monitorarne il rispetto della
spesa programmata. Ove non sussistano imprevedibili giustificati motivi per
l’eventuale superamento della spesa programmata, anche per i lavori direttamente
realizzati da province, comuni e altri enti pubblici, per attribuzione diretta o
per delega, sussiste nei confronti della Regione la responsabilità diretta del
responsabile del procedimento designato dall’ente locale.
3. Per i lavori di propria competenza, la
Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d’urgenza e
indifferibilità dei lavori nonché l’espropriazione per pubblica utilità e
l’occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le
Province e i Comuni competenti. La Regione è altresì competente all’eventuale
retrocessione
4. Per la realizzazione ovvero la
manutenzione delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e
previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 6,
la Giunta regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province
ovvero a comuni ovvero a soggetti pubblici comunque
interessati.
5. La Regione esercita direttamente le
funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria delle opere concernenti le materie di cui
all’articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, con esclusione delle grandi reti
infrastrutturali già con legge statale dichiarate di interesse nazionale, nonché
delle opere in materia di difesa, delle dogane, dei lavori relativi all’ordine e
alla sicurezza pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la manutenzione
straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’amministrazione
statale ed espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del d. lgs.
112/1998.
6. Per la realizzazione di opere di
competenza regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha facoltà
di convocare una ‘Conferenza di servizi’ alla quale partecipano i rappresentanti
delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti pubblici
interessati. In relazione all’esito della Conferenza, l’eventuale approvazione
del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma la
necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA), secondo la procedura
vigente.
7. L’approvazione di cui al comma 6
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
lavori. Ove la determinazione non sia adottata all’unanimità dei presenti,
regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali
interessati, la variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua
adozione.
Art. 4(Funzioni
delle province) 1. Le province esercitano l’attività
amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge
relativa a:
- nel
rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la
fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia
scolastica previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
1996, n. 23;
- la
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di
competenza provinciale, in particolare:
- le
opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle
province;
- gli
impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
- le
opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell’articolo 2, comma 108,
della l. 662/1996, con le successive modifiche;
- l’istruttoria
e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione inferiore a
150 kv.
2. Alle Province è delegato l’esercizio
dell’attività amministrativa concernente:
- le
opere portuali di terza e quarta classe;
- i
procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti
le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere di competenza
della comunità montana la cui sede risulti ubicata nel territorio provinciale
nonché di qualsiasi soggetto o ente non territoriale per opere da eseguirsi
comunque nel territorio della provincia. Per tali opere, la provincia è
competente anche all’eventuale retrocessione;
- l’adozione
dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio
provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.
Art. 5(Funzioni dei
comuni) 1. I comuni sono competenti per l’attività
amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita
direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano l’attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa
a:
- nel
rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la
fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia
scolastica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.
23/1996;
- la
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di:
- opere
relative all’edilizia di culto;
- opere
infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
- opere
di interesse locale destinate a finalità di assistenza e beneficenza
pubblica;
- attrezzature
fisse dei mercati locali;
- impianti
elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di
elettrificazione rurale;
- interventi
di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità
naturali;
- opere
appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno,
accreditati ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 108, della l. 662/1996,
con le successive modifiche.
2. I comuni
sono delegati all’attività relativa a:
- denunce
di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche,
previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- denunce
di opere da realizzarsi in zone sismiche in osservanza della legge 2 febbraio
1974, n. 64;
- controlli
previsti dall’articolo 21 della l. 64/1974 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché quelli previsti dall’articolo 64 della legge regionale 16
maggio 1985, n.27 e relative norme procedurali.
3. E’ altresì delegato ai comuni
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i
procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale,
fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1. Per tali opere, il comune è delegato anche all’eventuale
retrocessione.
Art. 6(Consiglio
regionale dei lavori pubblici) 1. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è organo della Regione istituito presso l’Assessorato ai lavori
pubblici della Regione Puglia.
2. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è composto da:
- l’Assessore
regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- il
dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori
pubblici;
- un
numero di esperti non superiore a nove, competenti nelle materie di idraulica,
impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica
e biologia, geologia, strutture, architettura e beni culturali e
architettonici;
- due
esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
- un
esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini
provinciali degli ingegneri e uno indicato dall’associazione regionale di
categoria;
- un
esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini
provinciali degli architetti e uno indicato dall’associazione regionale di
categoria;
- i
dirigenti responsabili del Settore competente in materia di lavori
pubblici;
- un
dirigente di Settore competente nelle sotto specificate materie, designato dagli
assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità,
istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.
3. Quali componenti aggiunti, in funzione
consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il diritto di
voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei lavori
pubblici:
- il
Soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- i
Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia o loro
delegati;
- il
Soprintendente archeologico per la Puglia o suo delegato.
4. Le attività ausiliarie sono svolte
dall’ufficio di segreteria.
5. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di lavori pubblici.
6. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della
quale risulta costituito.
7. E’ applicabile ai componenti esterni
del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di
esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri
regionali.
8. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di
determinazione delle modalità organizzatorie e di funzionamento del Consiglio
regionale dei lavori pubblici.
9. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:
- strumenti
programmatori predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori pubblici, di
competenza regionale;
- progetti
di competenza regionale d’importo pari o superiore a 5 milioni di euro e
relative varianti;
- progetti
per i lavori pubblici sussidiati dei quali all’articolo 11, comma 2, relativi ad
opere di eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti che, qualora
ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento,
comportino una spesa superiore al 5 per cento dell’importo
contrattuale;
- vertenze
relative ai lavori pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso d’opera
ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità
contrattuali; nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei
contratti;
- ogni
altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento
ovvero che l’Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla
valutazione del Consiglio regionale dei lavori pubblici.
10. Il Consiglio regionale dei lavori
pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o
regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge
altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori regionali
preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità
di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard
operativi.
11. Sono oggetto di parere delle strutture
tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei rispettivi
territori provinciali in materia di lavori pubblici:
- i
progetti di competenza regionale d’importo inferiore a 5 milioni di
euro;
- i
progetti dei lavori sussidiati nell’ipotesi in cui l’opera non rientri nelle
competenze professionali del dirigente dell’ufficio tecnico dell’ente attuatore,
e per le relative varianti.
12. I pareri di cui sopra sono resi,
rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in sessanta
giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di presentazione
della richiesta, il parere s’intende reso per assenso, salve le eventuali
responsabilità per l’esecuzione delle opere.
13. Al fine di consentire la continuità
dell’attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della l.r.
27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo insediamento del
Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente
legge.
TITOLO 2VIABILITA’
Art. 7(Oggetto) 1. Le
funzioni amministrative relative alla materia ‘viabilità’ concernono la
programmazione, la progettazione, l’esecuzione, la gestione delle strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi incluse la
manutenzione e il miglioramento delle strade esistenti; nonché i compiti di
classificazione e di declassificazione delle strade, e la potestà generale di
vigilanza.
Art. 8(Funzioni
della Regione) 1. La Regione, al fine di assicurarne
l’unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
- individuazione,
pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale,
nonché classificazione e declassificazione delle strade di interesse regionale e
di quelle provinciali;
- pareri
relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade
statali;
- progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle eventuali autostrade regionali, da
attuarsi attraverso concessioni;
- salvo
il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione dei
criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per progettazione,
manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale;
- determinazione
dei criteri per la fissazione dei canoni per licenze e concessioni, nonché per
l’esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade e autostrade
della rete viaria regionale;
- determinazione
delle tariffe del pedaggio autostradale di cui alla lettera c) e adeguamento
delle stesse, nonché controllo delle concessionarie regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere c) e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della rete
viaria regionale non autostradale.
Art. 9(Funzioni
delle province) 1. Le province esercitano le funzioni
amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative
a:
- approvazione,
integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade
provinciali;
- nei
confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane,
promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di infrastrutture
pubbliche di servizio alle zone rurali;
- determinazione
dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle tariffe
relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in
vista delle strade di cui al comma 3;
- progettazione,
costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.
2. E’ delegato alle province l’esercizio
delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi
i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di
concessione.
3. Sono trasferite al demanio della
provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella
rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero
regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune
strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel
proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive regionali.
Art. 10(Funzioni dei
comuni) 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli
altri enti locali e in particolare:
- classificazione
delle strade comunali;
- approvazione,
integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade
comunali;
- progettazione,
costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade comunali.
Art. 11(Accordi di
programma 1. Per la finalità di assicurare
omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade, sentite le Province
territorialmente interessate la Regione promuove, in applicazione dell’articolo
98, comma 4 e dell’articolo 99, comma 4, del d. lgs. 112/1998, accordi di
programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti
stradali e autostradali interregionali, nonché per la progettazione, costruzione
e manutenzione di rilevanti opere di interesse
interregionale.
2. La Regione può promuovere, per le
strade di interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le
province territorialmente interessate, per la definizione delle opere da
eseguire, le modalità progettuali e gli impegni e oneri
rispettivi.
TITOLO 3TRASPORTI
Art. 12 (Oggetto) 1. Le funzioni e i compiti conferiti alla
Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi pubblici
di trasporto di persone e di merci definiti dai decreti legislativi 19 novembre
1997, n. 422 e 20 settembre 1999, n. 400, nonché dall’articolo 2 della legge
regionale 25 marzo 1999, n.13, nonché i servizi pubblici non di
linea.
2. L’attribuzione delle competenze e
l’organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono
disciplinate dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto
pubblico di linea e dalla legge regionale 3 aprile 1995, n.14 per il trasporto
pubblico non di linea.
Art. 13(Funzioni
della Regione) 1. Sono riservati alla Regione, ferme
restando le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla l.r. 13/1999, anche
quelli concernenti:
- la
programmazione del sistema portuale per gli scali di rilievo regionale e
interregionale;
- la
programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli
di rilievo nazionale e internazionale indicati all’articolo 104, comma 1,
lettera h), del d. lgs. 112/1998;
- l’istituzione
dell’albo dei medici abilitati all’accertamento medico dell’idoneità alla guida
degli autoveicoli;
- l’assegnazione
delle risorse e del personale trasferito dal Ministero dei trasporti ai comuni
delegati per l’attività di escavazione dei fondali dei porti non sede di
autorità portuale;
- la
programmazione delle opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici
riservati alla Regione.
Art. 14(Funzioni
delle province) 1. Le province esercitano, ferme le
funzioni attribuite dalla l.r. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato
concernenti:
- l’autorizzazione
e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
- il
riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a
motore;
- gli
esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
- il
rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle
revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- il
controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore
dell’autotrasporto di cose per conto terzi;
- il
rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;
- gli
esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di
merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e
dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
- la
tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli
autotrasportatori.
2. E’ attribuito alle province, oltre alle
funzioni delegate dalla l. r. 13/1999, anche l’esercizio dei compiti
concernenti:
- l’individuazione
delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell’articolo 4 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di collaborazione
tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- l’adozione
dei provvedimenti previsti dall’articolo 14, comma 8, del d. lgs. 422/1997, in
caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- l’approvazione
dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla
base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 e 2, della legge 21/1992;
- la
nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di commercio,
artigianato, industria e agricoltura per l’accertamento dei requisiti di
idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 7 della legge regionale
3 aprile 1995, n. 14.
- le
autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- le
autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e alle
macchine operatrici eccezionali;
- i
porti lacuali e di navigazione interna.
3. E’ altresì delegato ad ogni provincia,
rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il
rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la
circolazione nell’intero territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione
- da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta
dell’ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero
di altre province. L’individuazione della provincia competente è gradatamente
determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio
provinciale risulti ubicata:
- la
sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;
- il
cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per le
ditte con sede legale in altre regioni;
- il
primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto
eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni indicate alle
lettere a) e b).
Art. 15(Funzioni dei
comuni) 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla
legislazione statale nonché dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni e
integrazioni. I comuni svolgono le funzioni relative agli autoservizi pubblici
non di linea di cui alla l. 21/1992 e alla l.r. 14/1995, ad eccezione delle
funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente
capo.
2. Sono delegate, altresì, ai
comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di
escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l’affidamento a
soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|