Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22 Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in applicazione della legge 15
marzo 1997, n. 59 e in conformità con i principi della Carta europea
dellAutonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i
criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli
enti locali nelle materie di cui allarticolo 117 della Costituzione, in quelle
delegate dallo Stato di cui allarticolo 118, comma 2, della Costituzione e in
quelle conferite in attuazione della l. 59/1997 e successivi provvedimenti
legislativi.
Art. 2(Criteri e
principi per il riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi) 1. La Regione, nel
rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al
conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei
compiti amministrativi che non richiedono lunitario esercizio a livello
regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il conferimento
avviene in base ai principi dettati dallarticolo 4, comma 3, della l.
59/1997.
Art. 3(Funzioni
amministrative della Regione) 1. La Regione esercita
funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di
controllo.
2. La Regione
esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono
lunitario esercizio a livello regionale.
3. La Regione
determina lapplicazione delle politiche dellUnione europea a livello regionale
mediante il concorso degli enti locali.
Art. 4(Funzioni e
compiti amministrativi degli enti locali) 1. Le leggi regionali
individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli
o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle
province, nonché le relative modalità di esercizio.
2. In applicazione
delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le
province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura
degli interessi localizzati sui relativi territori.
3. Le funzioni e i
compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni
nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni
legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità
montane o dalle province sulla base dellapposita normativa regionale di settore
adottata con le modalità di cui allarticolo 4 della l.
59/1997.
Art. 5(Esercizio
associato di funzioni) 1. Il Consiglio
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in attuazione dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e di quanto disposto dallarticolo 4, comma 3, della presente
legge, al fine di favorire lesercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale
allindividuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui allarticolo 6, e,
nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali
considerati congrui.
2. I Comuni
interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1,
secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare
lesercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla
Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito
il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
3. La Regione
incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di
funzioni da parte degli enti locali.
Art. 6(Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali) 1. E istituita la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione,
cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e
altri enti locali.
2. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali:
a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma
in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti
locali;
b) su espressa richiesta della competente Commissione
consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi
di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle
Autonomie locali.
3. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed
è assistita da una segreteria tecnica.
4. I pareri richiesti
alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data
della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte
e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma
3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.
5. I pareri sugli atti
legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima
della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere
richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.
Art. 7(Composizione
e funzionamento) 1. A far parte della
Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali sono
chiamati:
a. il Presidente della
Giunta regionale;
b.due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza
e opposizione;
c. i Presidenti delle
Province;
d.i Sindaci delle città capoluogo di
provincia;
e. due rappresentanti
delle comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità
montane;
f. il Presidente della
delegazione regionale dell’UPI;
g. il Presidente della
delegazione regionale dell’ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza
dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila
abitanti;
h. il Presidente della
delegazione regionale dell’UNCEM.
2. Il Presidente della
Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della
Conferenza partecipano senza diritto di voto lAssessore agli enti locali e
lAssessore competente per la materia allordine del
giorno.
3. Il Presidente della
Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di
insediamento.
4. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a
maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per
disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le
procedure interne di funzionamento, lorganizzazione dei lavori e della
segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle
sedute.
5. Ai componenti la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia
di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno
a carico delle amministrazioni di appartenenza.
6. Eventuali organismi
indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali
Art. 8(Durata in
carica e convocazione) 1. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali si rinnova allinizio di ogni legislatura
regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio
regionale e i suoi componenti restano in carica fino allinsediamento dei nuovi
componenti.
2. I componenti della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono dalla carica
nellipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti
rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta
regionale.
3. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal
regolamento, dal suo Presidente.
Art. 9(Disposizioni
finanziarie) 1. Agli oneri
finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante
listituzione di un Fondo per le spese di funzionamento connesse allesercizio
delle funzioni conferite in attuazione della l. 59/1997, alimentato dalle
risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dellarticolo 7, comma 1,
della l. 59/1997, nonchè con listituzione di un Fondo per lesercizio delle
funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, alimentato con
risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di
previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
2. La ripartizione dei
fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di
norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di
parametri predefiniti dintesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
3. Lindicazione
provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è
effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle
previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.
Art. 10(Risorse
umane) 1.
Con decorrenza dallesercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi
dellarticolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i
dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni
prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1
tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3. Ai fini della
definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede allindividuazione
degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro
riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso,
risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
4. Il personale di cui
ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e
pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi
comprese le indennità di posizione e di funzione.
5. Dalla data di
decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano
le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale
riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente
trasferito agli enti stessi. E data facoltà al personale di qualifica
dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il
trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione
dell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23
dicembre 1999.
6. Al personale
trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le
organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.
7. Al personale trasferito ai sensi del presente
articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e lintero trattamento
economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti presso i quali
il personale è trasferito non consenta lerogazione delle indennità di posizione
e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di assegno ad
personam pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi
benefici.
8. Trovano
applicazione larticolo 2112 del codice civile e larticolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428.
9. La Regione, per le
funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione
degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti
stessi.
10. Gli atti attuativi
del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei
CCNL.
11. Qualora la data di
decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da
provvedimenti sostitutivi di cui allarticolo 4 della l. 59/1997, lattuazione
di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dellentrata in vigore
delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con
riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi
dellarticolo 16, comma 3. Nelle more dellassegnazione funzionale del personale
di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nellavvalimento delle strutture o
del personale in atto.
12. A seguito del
processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione
provvede ad adeguare lorganizzazione strutturale dellente, rideterminando i
propri organici.
Art. 11(Risorse
strumentali) 1. I beni utilizzati
in modo stabile ed esclusivo per lesercizio delle funzioni conferite sono resi
disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e
4.
2. LAmministrazione
regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in
locazione o in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono
trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva
dellAmministrazione regionale.
4. Nel caso di beni
mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali
subentrano nei contratti in corso.
5. La copertura
finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi
agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie
di cui allarticolo 9.
Art. 12(Resoconti e
verifiche) 1. E’ istituito presso
la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio sulla riforma
amministrativa.
2. Gli enti locali
trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un
resoconto sullesercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti
con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
formulata dintesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
3. La Giunta regionale
esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali
nellesercizio delle funzioni conferite.
4. La Giunta regionale
provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione
dellesercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al
Consiglio gli esiti delle verifiche, nonchè degli interventi sostitutivi di cui
allarticolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti
locali.
Art. 131. La Regione e gli
enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e
coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o
periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo
svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. E’ attribuito alla
Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale
e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la
Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale
all’interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della
pubblica amministrazione (RUPA).
Art. 14(Potere
sostitutivo) 1. In caso di inadempienza degli enti locali
nellesercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta
regionale, su proposta dellAssessore competente per materia, invita gli stessi
a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone lesercizio
in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri
finanziari agli enti inadempienti.
Art. 15(Funzioni
normative) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori
competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi
per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti
degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, sentita
la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 16(Adeguamento
delle normative di settore e norme finali) 1. Con successivi
provvedimenti legislativi si provvede all’adeguamento delle normative di settore
anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di
abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione
normativa e amministrativa.
2. Le competenze, la
composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie
locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione
trascorso un anno dal suo insediamento.
3. Salvo quanto
diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza
dell’esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta
regionale.
4. Salvo quanto
diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale,
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire
l’effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo
7 della l. 59/1997.
5. E’ in ogni caso assicurata la contestualità tra la
decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite e l’attribuzione delle
risorse necessarie al loro svolgimento.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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