Anno 2000
Numero 24
Data 11/12/2000
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 dicembre 2000, n. 149 suppl.
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Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale.



DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti materie: artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, in attuazione del titolo II, capi I-II-III-IV-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; turismo e industria alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV, capi V-VII-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998; istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del titolo IV, capi III-IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.



TITOLO 1

ARTIGIANATO





Art. 2

(Funzioni della Regione)


1. Nella materia dell’artigianato, così come definita dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la predisposizione del programma regionale di sviluppo e sostegno dell’artigianato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
b) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
 
c) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
 
d) l’istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell’impresa artigiana;
 
e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigianali pugliesi;
 
f) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
 
g) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
 
h) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani;
 
i) l’attuazione dei programmi di interventi dell’Unione europea;
 
j) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
 
k) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari nonché l’adozione di criteri speciali per l’attuazione delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n.488;
 
l) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
 
m) le iniziative per l’organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti artigiani;
 
n) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, degli organismi di garanzia collettiva confidi e cooperative di garanzia.
 
3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
 
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale di finanziamento con l’Unione europea e altri soggetti;
 
b) l’Osservatorio dell’artigianato;
 
c) l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, l’adeguamento agli standard qualitativi;
 
d) il risanamento e la tutela ambientale;
 
e) gli insediamenti artigiani.



Art. 3

(Convenzioni)


1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese artigiane attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.
 
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.
 
3. La gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all’Artigiancredito Puglia e all’Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5.
 
4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
 
5. Resta ferma l’estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
 
6. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale individua idonei strumenti estendendo le convenzioni in essere con aziende erogatrici di credito, stipulate sulla base della legislazione vigente.



Art. 4

(Funzioni degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di amministrazione concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.
 
2. E’ delegata alle Province la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell’artigianato tradizionale.
 
3. Le Province possono predisporre ogni triennio un progetto di sviluppo per l’artigianato in concorso con i Comuni, con il quale proporre alla Regione obiettivi di intervento nel comparto.
 
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali prevista dalla presente legge.
 
5. Possono essere delegate alle Camere di commercio la gestione e l’amministrazione degli interventi per:
 
a) l’attività di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani e al ruolo delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato;
 
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
 
6. Le funzioni amministrative delegate ai Comuni, alle Province, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle Comunità montane sono esercitate secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e di riparto delle risorse, approvati e aggiornati dalla Giunta regionale e comunque in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con il concorso dei citati enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigianato.
 
7. Per l’attuazione degli interventi di propria competenza la Regione può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singole o associate, con le quali stipula apposite convenzioni.
 
8. Al fine di assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta regionale, sportelli informativi per le imprese artigiane che garantiscono collaborazione alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni in merito alle agevolazioni, e alle modalità operative per la concessione delle stesse, d’intesa con le associazioni imprenditoriali. Tali funzioni svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono coordinate e integrate con l’attività degli sportelli unici per le attività produttive di cui alla presente legge.



TITOLO 2

INDUSTRIA





Art. 5

(Funzioni della Regione)


1. Nella materia dell’industria, come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.
 
2. Segnatamente, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 
a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
 
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate, nonché i rapporti istituzionali con l’Unione europea;
 
c) la programmazione e l’individuazione delle forme di attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, con priorità per quelli volti a realizzare un duraturo incremento occupazionale;
 
d) la promozione, il potenziamento e il coordinamento dei servizi e dell’assistenza alle imprese industriali, con particolare riguardo alla raccolta, alla gestione, al monitoraggio e alla diffusione dei dati attraverso una rete informatica con gli sportelli unici di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 
e) l’individuazione e attuazione di interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle imprese industriali, con priorità per le piccole e medie imprese; la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito; la determinazione dei criteri della ammissibilità al credito agevolato e dei controlli sulla sua effettiva destinazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 
f) la promozione e il sostegno a:
 
1. consorzi tra piccole e medie imprese industriali costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
 
2. attività di filiera;
 
3. distretti industriali di cui all’articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 e sistemi produttivi locali;
 
4. aree per lo sviluppo industriale;
 
g) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e comunque benefici all’industria, di seguito denominati interventi di sostegno pubblico alle imprese, tra cui quelli relativi:
 
1. alle piccole e medie imprese;
 
2. alle aree interessate da programmi comunitari;
 
3. ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
 
4. ai singoli settori industriali;
 
5. alla incentivazione e cooperazione nel settore industriale;
 
6. al sostegno negli investimenti per impianti innovativi e per l’acquisto di macchinari;
 
7. allo sviluppo della commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese;
 
8. allo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle industrie;
 
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio regionale individuate dallo Stato come economicamente depresse;
 
i) la determinazione e l’accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali interventi di sostegno pubblico alle imprese;
 
j) l’adozione, nell’ambito del territorio regionale, di criteri specifici per l’attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992;
 
k) la regolamentazione, la promozione e il coordinamento degli strumenti della programmazione negoziata, nonché le modalità di attuazione, come definiti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per quanto attiene ai rapporti con il sistema delle autonomie locali.



Art. 6

(Funzioni delle Province)


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.
 
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 7

(Funzioni dei Comuni)


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
 
a) la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 
b) l’istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 9 della presente legge.
 
2. Sono delegate ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti l’individuazione, la realizzazione, la gestione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e dei servizi a esse connessi. 



Art. 8

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
 
2. La Regione può avvalersi delle Camere di commercio, singole o associate, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
 
a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l’evoluzione del settore industriale;
 
b) l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
 
c) la realizzazione di iniziative per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. 



Art. 9

(Sportello unico per le attività produttive)


1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fermo restando che la concessione o l’autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l’impianto.
3. Ai fini della piena efficacia dell’azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell’autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Lo sportello unico svolge, altresì, in attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione di assistenza alle imprese che consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
5. Ai fini della coordinata e uniforme realizzazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 4, per la realizzazione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni o accordi, anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Camere di commercio.
6. La Giunta regionale può concedere contributi a Comuni, singoli o associati, per l’istituzione dello sportello unico istituito in conformità del presente articolo, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.



Art. 10

(Piano regionale di sviluppo)


1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, approva il piano regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive. La Giunta può approvare aggiornamenti parziali dello stesso piano.
2. La Giunta regionale predispone il piano regionale, sentito il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 e previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Il piano regionale riguarda l’insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si devono raccordare gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche di sostegno alle imprese industriali.
4. Il piano regionale sostiene, inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente e in coerenza con i principi statutari:
a) la riqualificazione e l’ammodernamento delle imprese esistenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
 
b) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di imprese esistenti, con particolare riguardo alla promozione della imprenditorialità giovanile e femminile;
 
c) l’istituzione e il sostegno dei distretti e dei sistemi produttivi locali;
 
d) la qualificazione delle risorse umane, anche mediante la partecipazione a programmi comunitari;
 
e) la promozione e la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
 
f) la promozione, il sostegno e la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione, con particolare riguardo al rispetto della normativa ambientale nonché alla creazione di marchi di qualità che sintetizzino e valorizzino le peculiari vocazioni di parti del territorio regionale;
 
g) la promozione per l’applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
 
h) la promozione e la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di organismi pubblici, di iniziative imprenditoriali volte a favorire l’esportazione e la internazionalizzazione dei prodotti.
5. Il piano regionale sostiene altresì:
a) l’agevolazione dell’accesso al credito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per agevolare il rapporto con gli istituti di credito;
 
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata e con l’ausilio del sistema dell’università e della ricerca scientifica;
 
c) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all’attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.
6. Il piano regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l’attuazione del piano sono indicati nel bilancio annuale. 



Art. 11

(Convenzioni)


1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate, in forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese industriali attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.
2. La Giunta Regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni dello Stato e gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui al comma 12 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad affidare in concessione, massimo quinquennale, a uno o più soggetti esterni individuati nel rispetto delle norme vigenti di evidenza pubblica, l’erogazione dei contributi oggetto del piano regionale di sviluppo.
4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.



TITOLO 3

COMMERCIO





Art. 12

(Funzioni della Regione e dei Comuni)


1. Nella materia delle fiere e dei mercati, come definita dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione esercita le funzioni non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati.
2. In particolare, la Regione esercita le funzioni a essa conferite dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro della generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell’ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. La Regione, salvo quanto disposto con la legge regionale 16 settembre 1999, n. 33, predispone una legge per la disciplina dell’attività fieristica e dello sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento disciplina il riordino degli enti fieristici, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.
5. La Regione esercita le funzioni conferite dall’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 per il rilascio di concessioni e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ed esercita altresì, di intesa con lo Stato, le funzioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, lettera b), del decreto legislativo n. 443 del 1999, con il quale è stato modificato l’articolo 29, lettera l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.



Art. 13

(Funzioni della Regione)


1. Nella materia del commercio, come definita dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province, ai Comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.
2. Fatto salvo quanto disposto con legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
 
b) l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
 
c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché alla determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale;
 
d) il coordinamento delle funzioni esercitate dagli enti locali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Art. 14

(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


1. Sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i compiti e le funzioni amministrative concernenti la costituzione e la gestione dell’ Osservatorio del commercio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della rete distributiva.
2. Al fine di uniformare le modalità degli interventi agevolativi in sostegno delle attività economiche, le funzioni di cui all’articolo 13, lettera c), possono essere svolte in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Art. 15

(Fondo unico regionale)


1. E’ istituito il fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiranno le risorse statali relative alle materie delegate, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.112 del 1998. 



TITOLO 4

TURISMO





Art. 16

(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento. Nella materia Turismo e industria alberghiera, come definita dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla Regione - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - le funzioni relative:
a) alla definizione, in accordo con lo Stato, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
 
b) alla definizione degli interventi cofinanziati con lo Stato, come previsto rispettivamente dalle lettere a) e d) dell’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
c) alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
 
d) alla definizione degli interventi per agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, alla determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e ai controlli sull’effettiva destinazione;
 
e) alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi, comunque denominati, finalizzati alla promozione dell’offerta turistica, e all’individuazione degli interventi ammissibili;
 
f) all’individuazione dei criteri per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive.
2. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistiche e ricettive sono esercitate esclusivamente dalle aziende di promozione turistica di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23. 



Art. 17

(Funzioni dei Comuni)


1. Ai Comuni - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni amministrative in materia di:
a) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale;
 
b) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione e l’esercizio di strutture turistiche e ricettive, comunque denominate;
 
c) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per l’apertura e la conduzione di agenzie di viaggi e di turismo;
 
d) ogni altro atto di assenso, comunque denominato, necessario per l’avvio di iniziativa ricettiva o turistica con riferimento esclusivo all’ambito comunale;
 
e) vigilanza e ispezione in materia igienico-sanitaria sulle strutture turistiche e ricettive, comunque denominate. 



TITOLO 5

SPORT





Art. 18

(Funzioni della Regione)


1. In materia di sport - oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli - sono riservate alla Regione le funzioni relative all’elaborazione dei programmi di cui all’articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione, inoltre, garantendo la funzione sociale, educativa e culturale dello sport:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, anche in collaborazione con enti locali, Comitato olimpico nazionale italiano, enti di promozione sportiva e altri enti pubblici e privati;
 
b) approva, sentiti gli enti locali interessati, il programma regionale per la realizzazione d’impianti e di spazi destinati alle attività sportive;
 
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello regionale;
 
d) favorisce l’accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive, degli enti locali ovvero dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
 
e) promuove l’avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
 
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti minimi per lo svolgimento di attività sportive. 



TITOLO 6

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI





Art. 19

(Funzioni della Regione)


1. Con riferimento alle attività di tutela, di gestione, di valorizzazione e di promozione - come rispettivamente definite dall’articolo 148, lettere c), d), e), g), del decreto legislativo n.112 del 1998 - dei beni culturali e delle attività culturali, come rispettivamente definiti dalle lettere a) ed f) del citato articolo dello stesso decreto legislativo nei campi d’intervento relativi al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà, sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale regionale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, laddove trasferito alla Regione;
 
b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi informativi di livello regionale, utili all’esercizio delle funzioni e delle attività esercitate;
 
c) la promozione della formazione professionale orientata all’attività di tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle relative attività culturali;
 
d) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alla Regione, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
e) la definizione di criteri tecnico-scientifici e di standard minimi, ulteriori rispetto a quelli definiti dallo Stato, da osservare nell’esercizio delle attività di gestione dei musei o altri beni culturali;
 
f) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale regionale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
g) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte in ambito regionale, ovvero a questo comunque legate, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
h) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali;
 
i) l’individuazione di aree di interesse culturale, e la creazione di organismi, anche di diritto privato, per lassistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle attività culturali.



Art. 20

(Funzioni delle Province)


1. Oltre alle funzioni già esercitate dalla Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province l’esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale provinciale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito alla Provincia;
 
b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alle Province, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale provinciale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all’ambito provinciale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
e) la definizione, sentiti i Comuni e gli enti locali interessati, dei programmi di associazione e di cooperazione fra Comuni per la gestione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali;
 
f) l’esercizio delle funzioni concernenti gli organismi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge;
 
g) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali. 



Art. 21

(Funzioni dei Comuni)


1. Oltre alle funzioni già esercitate dai Comuni secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ai Comuni l’esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale comunale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito ai Comuni;
 
b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato ai Comuni, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale comunale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 
d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all’ambito comunale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.



Art. 22

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)


1. La Commissione per i beni e le attività culturali istituita dall’articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è la sede permanente per l’armonizzazione e il coordinamento delle iniziative dei soggetti ivi rappresentati per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività, con riguardo al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà.
2. La composizione, le funzioni e i compiti della Commissione sono definiti dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale, che provvede a dotarla delle risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti propri.
4. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento, si dota di un regolamento interno per la disciplina dei propri lavori. 



TITOLO 7

SPETTACOLO





Art. 23

(Funzioni della Regione)


1. Oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli, sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l’insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l’equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili finanziari previsti dalla legislazione vigente;
 
b) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo;
 
c) la definizione, con il concorso dei Comuni interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante;
 
d) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante;
 
e) il consolidamento della rete regionale dei teatri, nonchè dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d’essai, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione;
 
f) la definizione degli interventi di sostegno alle imprese dello spettacolo, anche favorendone l’accesso al credito;
 
g) lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali associazioni di categoria;
 
h) la promozione della formazione professionale orientata allo spettacolo.



Art. 24

(Funzioni degli enti locali)


1. Spettano agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni:
a) l’attuazione dei piani regionali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b);
 
b) l’attuazione dei piani regionali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c);
 
c) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
 
d) la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
 
e) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
 
f) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università, d’intesa con le amministrazioni competenti e in collaborazione con le principali associazioni di categoria e degli operatori locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e cinematografiche presso gli istituti scolastici;
 
g) il concorso, per quanto di propria competenza, all’attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in particolare, nell’ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
 
b) svolgono i compiti attinenti all’erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato;
 
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore della sale cinematografiche e teatrali nei centri storici;
 
d) individuano, in conformità ai criteri previsti dalla legge e secondo le indicazioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), le aree per l’allestimento di circhi e parchi divertimento, attrezzati dagli esercenti lo spettacolo viaggiante. 



TITOLO 8

ISTRUZIONE SCOLASTICA





Art. 25

(Funzioni e compiti della Regione)


1. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
 
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni in qualsiasi forma associate e i rapporti con le istituzioni comunitarie;
 
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di carattere unitario quando ai fini dell’efficacia degli stessi la dimensione regionale risulti la più adeguata;
 
d) il piano annuale di riparto per l’attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari, in coerenza con la programmazione di cui alla lettera e);
 
e) la programmazione regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all’articolo 26, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui all’articolo 30, lettera b) e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
 
f) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
 
g) la determinazione del calendario scolastico;
 
h) l’erogazione dei contributi alle scuole non statali, nonché l’attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole pubbliche e private, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l’attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;
 
i) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998, quali quelle dirette all’alfabetizzazione, all’elevamento dei livelli di scolarità, al miglioramento dell’offerta educativa, all’interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative, alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica, all’integrazione degli studenti stranieri, al sostegno della parità e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione può, in osservanza del principio di leale cooperazione e collaborazione e nel rispetto delle autonomie locali, avvalersi degli uffici degli enti locali e delle autonomie funzionali mediante specifiche convenzioni. 



Art. 26

(Piano annuale prima infanzia e studi preuniversitari)


1. La Giunta regionale, nel quadro del programma di sviluppo economico, approva, previo parere del competente organo collegiale territoriale scolastico e tenuto conto di progetti di interventi predisposti, nell’ambito delle proprie competenze, dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità montane, il piano annuale per l’attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari.
2. Il piano di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera e) dell’articolo 25 e con i piani annuali e triennali per il diritto allo studio universitario previsti dall’articolo 35 della legge regionale 5 luglio 1996, n.12, determina:
a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione e l’erogazione del servizio scolastico, nonché per l’assegnazione di assegni di studio e altri servizi agli studenti;
 
b) i finanziamenti e le risorse, distinti per ciascun ente destinatario delle stesse, necessari per l’attuazione degli obiettivi e degli interventi di cui alla lettera a);
c) i soggetti attuatori;
 
d) le localizzazioni degli interventi;
 
e) le modalità procedurali, temporali, tecniche, finanziarie e operative da osservare nel rispetto del riparto di competenze di cui al presente capo e dell’autonomia degli enti locali. 



Art. 27

(Funzioni delle Province)


1. Le Province esercitano, in relazione all’istruzione secondaria superiore, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) la proposta di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 
b) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
 
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
 
d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 
e) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
 
f) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi scolastici a livello territoriale;
 
g) ogni altra attività non riservata allo Stato o alla Regione e non conferita ad altri enti locali;
 
h) la risoluzione dei conflitti di competenza tra le istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 28.
2. Le Province, inoltre, forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio. 



Art. 28

(Funzioni dei Comuni)


1. I Comuni, singoli o associati, esercitano, in relazione all’istruzione di grado inferiore della scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’articolo 27, nonché quelli concernenti:
a) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;
 
b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
 
c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
 
d) gli interventi per la scuola dell’infanzia nell’ambito della legislazione regionale di settore;
 
e) l’erogazione di assegni di studio (per gli alunni delle scuole secondarie superiori);
 
f) l’istituzione di residenze e convitti;
 
g) il servizio di mensa scolastica e di trasporto degli alunni;
 
h) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
 
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 
d) azioni di supporto tese a promuovere la coerenza e la continuità in senso verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 
e) interventi perequativi;
 
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
 
g) ogni altra attività per favorire il diritto allo studio.



Art. 29

(Funzioni delle Comunità montane)


1. In materia di istruzione spettano alle Comunità montana le funzioni a esse conferite dalla presente legge, nonché quelle a esse conferite dalla Regione o dalle Province ovvero esercitate in forma associativa da due o più Comuni appartenenti alla stessa zona omogenea.



TITOLO 9

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE





Art. 30

(Funzioni regionali)


1. La Regione persegue lo sviluppo qualitativo e la realizzazione del sistema regionale dell’orientamento e della formazione professionale in integrazione con i sistemi scolastici e universitari e il raccordo con i servizi per l’impiego.
2. Sono riservati alla Regione:
a) i rapporti e le intese con l’Unione europea, il Ministero del lavoro, il Ministero della pubblica istruzione e con le Università;
 
b) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale anche con riferimento all’educazione permanente e degli adulti;
 
c) la programmazione e la definizione dei piani di riparto delle risorse finanziarie;
 
d) la definizione dei criteri cui ispirare le attività di vigilanza e rendicontazione;
 
e) la vigilanza sugli interventi di residua competenza regionale di seguito elencati sub lettere f), g) e h);
 
f) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile o per la cooperazione sociale;
 
g) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
 
h) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale.
3. La Regione, in sede di programma regionale per la formazione professionale e i relativi aggiornamenti di cui all’articolo 31, può delegare alle Province l’attuazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, lettere f) e g).
4. La Regione promuove azioni rivolte a facilitare l’ingresso nel lavoro ai disabili e ai soggetti deboli per motivi sociali o situazioni di emarginazione.
5. Nei casi del comma precedente e per le situazioni ad evidente rilevanza regionale, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, la Regione concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale nell’ambito degli interventi formativi del comma precedente.



Art. 31

(Funzione di programmazione)


1. La Regione esercita le funzioni di programmazione mediante la definizione di un programma regionale della formazione professionale.
2. Il programma regionale, in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate, contiene in particolare:
a) l’individuazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi che si intendono raggiungere nell’arco di durata del programma regionale;
 
b) la determinazione delle risorse disponibili per l’attuazione da parte delle Province degli interventi a esse riservati, compresi i fondi statali e il finanziamento comunitario;
 
c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell’occupazione, per l’affidamento ai soggetti pubblici e privati accreditati allo svolgimento delle attività di formazione e orientamento professionale.
3. Il programma regionale di formazione professionale è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul BURP.



Art. 32

(Funzione di coordinamento)


1. La Regione esercita le funzioni di coordinamento mediante:
a) il visto di conformità dei piani provinciali annuali di cui all’articolo 34 alle previsioni del programma regionale;
 
b) la definizione degli standard per l’accreditamento delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l’accreditamento in sede regionale, sentite le Province;
 
c) la gestione dell’elenco regionale delle strutture accreditate;
 
d) l’individuazione delle attività formative di rilevanza regionale e quelle a carattere innovativo e sperimentale. 



Art. 33

(Funzioni provinciali)


1. Spettano in particolare alle Province le funzioni concernenti:
a) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o regionale;
 
b) l’affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale;
 
c) la verifica amministrativo-contabile e di vigilanza amministrativa e tecnico-didattica in ordine agli interventi di propria competenza;
 
d) ogni altra materia non espressamente riservata alla Regione.



Art. 34

(Piano provinciale annuale)


1. Le Province esercitano, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e comunitarie a esse trasferite, le funzioni amministrative relative alla pianificazione e alla programmazione territoriale di competenza in coerenza con l’articolo 143, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge n. 142 del 1990.
2. La programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l’ambito territoriale provinciale avviene mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale volti al soddisfacimento dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza.
3. I fabbisogni formativi sono definiti dalle Province, che possono avvalersi dei sistemi informativi delle CCIAA, degli organismi bilaterali, delle agenzie provinciali per la formazione professionale .
4. Il piano provinciale annuale di formazione professionale è approvato dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del programma regionale di cui all’articolo 31 e diviene esecutivo con il visto di conformità del Presidente della Giunta regionale.
5. Il visto si intende espresso favorevolmente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione regionale del piano annuale provinciale.
6. Il Presidente della Giunta regionale, quando ritiene che il piano provinciale annuale eccede le competenze provinciali o contrasta con le previsioni del piano regionale per la formazione professionale, rinvia il piano al Consiglio provinciale nel termine fissato per lapposizione del visto.
7. L’atto di rinvio deve recare le prescrizioni a cui il Consiglio provinciale deve uniformarsi nell’approvazione del piano provinciale annuale nei trenta giorni successivi.
8. Ove la Provincia non approvi il piano nel termine di cui al comma 7 o, approvandolo, non si adegui alle prescrizioni di cui all’atto di rinvio, il Presidente della Giunta regionale procede all’approvazione del piano in via sostitutiva.



Art. 35

(Soggetti attuatori)


1. Sono soggetti attuatori delle attività formative:
a) gli enti pubblici e gli enti privati senza fine di lucro che svolgono per statuto attività di formazione, ivi compresi gli istituti professionali dello Stato;
 
b) consorzi e società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
 
c) imprese o loro consorzi, limitatamente alle attività di formazione rivolte ai propri dipendenti e per attività di formazione volte all’assunzione presso le stesse;
 
d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente ai loro addetti o associati e alle persone da assumere;
 
e) agenzie provinciali per la formazione professionale costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico, secondo l’articolo 22, lettera e), della legge n.142 del 1990 e successive modificazioni, e ogni altro soggetto giuridico accreditato per tale attività.  



Art. 36

(Norma finale)


1. Per la utilizzazione delle risorse del piano finanziario del POR Puglia relative al FSE per le annualità 2000 e 2001 si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.



Disposizioni finali


La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt .127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.