Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 26 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia, in attuazione dei
principi indicati nello Statuto, nell’ambito delle proprie attribuzioni e in
armonia con la Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dell’Unione europea e con
le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati
extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini
italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne
ostacolano l’inserimento nell’organizzazione sociale, culturale ed economica
della Regione.
2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad
assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente
nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i
Comuni.
Art. 2(Destinatari) 1. Accedono ai beni e ai servizi di cui
alla presente legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di
accoglienza e gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione
europea, che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che
dimostrino di aver rispettato le disposizioni del testo unico sull’immigrazione,
contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Sono considerati immigrati, ai fini
della presente legge, i soggetti previsti all’articolo 29 del d. lgs.
286/1998.
Art. 3(Azioni e
interventi. Competenze dei Comuni) 1. Le iniziative e le attività previste
dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni
operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per
conseguire un’azione territorialmente equilibrata e
integrata.
2. I Comuni sono competenti per tutte le
attività di servizio in favore degli immigrati di cui all’articolo 2. Essi
operano normalmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni del
volontariato e di tutte le altre formazioni sociali.
3. I Comuni esercitano inoltre le
competenze di cui agli articoli 10 e 11.
4. Per la realizzazione delle attività i
Comuni possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in
relazione alle materie di intervento.
Art. 4(Programmazione e sostegno. Competenze della
Regione) 1. La Regione partecipa a iniziative
nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici
progetti.
2. La Regione programma e promuove, con i
piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali,
diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione
professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari,
diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all’articolo 2 l’estensione
degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre
a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori
immigrati.
3. La Giunta regionale, sentita la
Consulta di cui all’articolo 6, presenta un piano triennale per l’approvazione
da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano
contiene gli obiettivi e le priorità d’intervento, le condizioni e le modalità
per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l’ammontare delle
risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la
Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.
4. I Comuni e gli altri enti locali
concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri
programmi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. La Regione eroga finanziamenti a
sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di
bilancio.
Art. 5(Programma
annuale) 1. La Giunta regionale, in attuazione del
piano triennale e sentita la Consulta di cui all’articolo 6, approva il piano
annuale degli interventi.
2. In sede di prima attuazione, la Giunta
approva, anche senza il concorso della Consulta, un piano annuale delle
attività.
Art. 6(Consulta
regionale dell’immigrazione extracomunitaria) 1. E’ istituita la Consulta regionale
dell’immigrazione extracomunitaria.
2. La Consulta regionale dell’immigrazione
extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo
delegato ed è composta:
- da
un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari,
costituita in associazione regionale e iscritta all’albo di cui all’articolo 9.
I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento
dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie
diverse fra loro;
- dal
Presidente regionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani o suo
delegato;
- dal
Presidente dell’Unione regionale delle Province pugliesi (URPP) o suo
delegato;
- da
un rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori
comunali o loro sostituti;
- da
quattro Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o
loro delegati;
- da
quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell’Organismo
nazionale di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria
rappresentanza in Puglia;
- da
quattro Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei
diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri
adottati dal CNEL, o loro delegati;
- da
un rappresentante del CNEL;
- da
un rappresentante dell’Ufficio immigrazione, senza diritto di voto;
- dai
Sindaci dei Comuni sede dei centri di accoglienza.
3. I componenti della Consulta decadono se
sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la carica non è
rinnovabile.
4. In caso di decadenza o dimissioni, i
componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di
nomina.
Art. 7(Compiti
della Consulta) 1. Alla Consulta sono attribuiti i
seguenti compiti:
- promuovere
fra gli immigrati, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5,
un’adeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella
Regione;
- esprimere
pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi
regionali, per i profili riguardanti l’immigrazione extracomunitaria;
- esprimere
pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio
regionale;
- collaborare,
su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative
concernenti le problematiche connesse all’immigrazione;
- promuovere
gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite dagli enti locali della
Puglia, con quelle delle altre Regioni, con quelle nazionali e con i Consigli
territoriali per l’immigrazione;
- promuovere,
attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la costituzione e lo sviluppo
di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
- proporre
alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo,
concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e
assistenziale, da realizzare anche d’intesa con gli Stati dai quali gli
immigrati provengono;
- sottoporre
al Consiglio regionale una relazione triennale sullo stato di attuazione delle
politiche per l’integrazione degli immigrati e un rapporto annuale sullo stato
delle iniziative.
Art. 8(Funzionamento della Consulta) 1. I componenti della Consulta per
l’immigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute dai
soggetti di cui all’articolo 6. Le designazioni del componente effettivo e del
supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e supplenti, che
sono nominati contestualmente.
2. Qualora nel termine di cui al comma 1
non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base
di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di
cui all’articolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali
integrazioni.
3. La Consulta elegge a maggioranza, nel
proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui
all’articolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.
4. Le funzioni di Segretario della
Consulta sono svolte da un dipendente regionale dell’ufficio competente all’uopo
incaricato dalla Giunta regionale.
5. Ogni qualvolta lo ritiene utile, il
Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di
voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti, associazioni,
centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi
migratori.
6. La Consulta si riunisce almeno quattro
volte all’anno.
7. Le riunioni della Consulta sono valide
se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima convocazione,
con qualunque numero dei componenti in seconda
convocazione.
8. La Consulta, entro sessanta giorni
dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di
funzionamento. Il regolamento può prevedere anche l’istituzione e il
funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.
9. La partecipazione ai lavori della
Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese di
viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge
regionale.
Art. 9(Albo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari) 1. Resta in vigore l’Albo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge
regionale 11 maggio 1990, n.29. La tenuta dell’Albo può essere disciplinata nel
dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
2. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1
è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui allarticolo 6,
lettera a).
Art. 10(Albo dei
centri di accoglienza) 1. E’ istituito l’Albo regionale dei
centri di accoglienza.
2. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un
regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono
uniformarsi per ottenere l’iscrizione all’Albo e le modalità di
iscrizione.
3. I Comuni interessati autorizzano
l’istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio;
nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di
gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. L’iscrizione all’Albo regionale dei
centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l’ammissione ai
finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 40, comma 2,
del d. lgs. 286/1998.
5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila
abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall’articolo 15 della legge regionale 4
maggio 1999, n.17, calcolando al doppio la consistenza
demografica.
Art. 11(Azione
civile contro la discriminazione) 1. Ogni
Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con
compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri,
vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del
volontariato sociale.
Art. 12(Centri di
accoglienza già in funzione) 1. I centri di accoglienza attualmente in
funzione in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la
propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al
criterio del rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla
sicurezza vigenti.
2. Le strutture e l’organizzazione interna
dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle
norme regolamentari di cui all’articolo 10.
Art. 13(Abrogazioni) 1. La
l.r. 29/1990 è abrogata, con eccezione dellarticolo 15.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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