Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 1
Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari", modificata e integrata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.
Art. 1(Modifica
articolo 3 l.r. 3/1994)
1. L’articolo 3 della
l.r. 3/1994, così come modificato dalla l.r. 12/1994, è così modificato:
1. Ciascun Gruppo si
avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo
regionale secondo i seguenti criteri:
a) due dipendenti per i Gruppi di un solo
consigliere;
b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma
degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a
cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni
consigliere;
c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a
norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da
sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni
consigliere;
d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma
degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre
dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni
consigliere.
2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive
da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono
incarichi di governo.
3. A ogni Gruppo è
altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all’organico della Regione
Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del
Gruppo.
4. Il Presidente del Gruppo conferisce l’incarico
di responsabile dell’Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della
qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella
categoria ‘D’ o in possesso dei
requisiti per l’inquadramento nella medesima
posizione.
5. Il personale
distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo
richiedente.
6. Il personale
assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei
rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l’orario di servizio nel
rispetto della normativa vigente in materia di personale
regionale.
7. La Giunta regionale
assicura l’espletamento delle procedure previste dalla presente
normativa.