Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 2
Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni.
Art. 11.
L’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, è sostituito
dal seguente:
Art. 8
1.L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui
all’articolo 1, lettere a), b) e c).
2.Ai sensi dell’articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo, l’Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio
atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di
cui al comma 1.