Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 4
Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".
Art. 11. L’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2
è così modificato:
1.
Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni
privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l’Associazione italiana
ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica,
annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite
allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle
sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:
a) Unione italiana
ciechi
b) Ente nazionale per
la protezione e assistenza dei sordomuti
c) Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro
d) Associazione
nazionale vittime civili di guerra
e) Unione mutilati per servizio
f)
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra
g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
h)
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra
i) Associazione
italiana ciechi di guerra
|
23 per cento
9
per cento
9 per
cento
4 per
cento
13 per
cento
18 per
cento
15 per
cento
5
per cento
4 per
cento |