Anno 2001
Numero 4
Data 04/01/2001
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 2001, n. 5
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".



Art. 1


1. L’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:
1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l’Associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:
a) Unione italiana ciechi           
b) Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra
e) Unione mutilati per servizio
f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra                                                                      
g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili                                                                       
h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra                                   
i) Associazione italiana ciechi di guerra                                                                                   
                                                            
                       
23 per cento
9 per cento
 
9 per cento
4 per cento
13 per cento
18 per cento
15 per cento
5 per cento
 
4 per cento