Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 6 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
Art. 11. Nelle more della predisposizione del
piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la
Giunta regionale individua i siti nell’ambito del territorio regionale da
destinare allo smaltimento di rifiuti d’amianto.
2. I siti sono individuati
prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave
esaurite nelle quali è cessata l’attività estrattiva, idonee ad accogliere
discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l’osservanza
delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche
di seconda categoria di tipo C.
Art. 21. Possono presentare proposte di
individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro
consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono,
altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o
private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella
gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei
siti.
2. Le proposte devono pervenire
all’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i
soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349
e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In
allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti
per l’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Unitamente alla proposta i soggetti
interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o
dall’amministratore dell’impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che
essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena
di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è
custodita integra, a cura dell’Ufficiale rogante della Regione, fino al momento
in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell’individuazione dei
siti ai sensi del presente articolo.
Art. 31. La Giunta regionale provvede
all’individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano
ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta
regionale provvede all’individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la
Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle
pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi
dell’articolo 2.
2. L’individuazione è effettuata entro il
limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del
territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di
Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di
Brindisi, Lecce e Taranto.
3. L’individuazione è effettuata con
preferenza delle soluzioni che prevedono l’applicazione della tariffa di
smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con
volumetria inferiore a 100 mila mc.
4. A parità di condizioni tariffarie sarà
data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende
speciali di igiene urbana.
5. Entro trenta giorni dalla data di
individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province
competenti i progetti esecutivi dell’impianto di discarica controllata; degli
elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della
gestione dellimpianto. Lapprovazione dei progetti indica il termine entro il
quale gli impianti devono essere attivati.
Art. 41.
Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti
proponenti di cui all’articolo 2.
2. I
Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali
di igiene urbana eserciscono gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti
dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Art. 51. Gli impianti realizzati in attuazione
della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo
dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.
2. Dalla data di attivazione anche di uno
solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai
produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo
smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.
Art. 61. I
produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti
di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della
presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire 10 milioni.
Art. 71. I
termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli
stessi comporta la revoca degli atti d’individuazione adottati dalla Giunta
regionale e l’adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle
proposte già pervenute.
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