Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.
Art. 1(Ambito
oggettivo di applicazione) 1. La presente legge disciplina la materia delle
opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge
per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si
realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l’intervento
finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o
comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque
realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo
Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 2(Funzioni
regionali) 1. La Regione
esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative
a:
a)
programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione
tecnico-amministrativa e l’attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici
di interesse regionale così definiti dall’articolo 1;
b) progettazione,
affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di
lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei
medesimi.
Art. 3(Ambito
soggettivo di applicazione) 1. Le norme della
presente legge si applicano ai soggetti di seguito
elencati:
a. Comuni,
Province e Comunità montane della Regione;
b. Aziende unità
sanitarie locali operanti nel territorio regionale e Aziende
ospedaliere;
c. Consorzi tra
soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i Consorzi degli enti di cui alla
lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti,
anche privati;
d. concessionari
di lavori pubblici;
e. organismi
dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di
interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui
gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti designati dai medesimi
soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non esaustivo, sono
compresi:
1. Autorità
portuali;
2. Aziende
speciali, istituzioni e società di cui all’articolo 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonché società per azioni a prevalente capitale privato
di cui all’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n.498;
3. Consorzi per
opere idrauliche;
4. Istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
5. Consorzi di
bonifica;
6. Enti di
sviluppo o di irrigazione;
7. Consorzi per
le aree industriali;
f. soggetti
privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale per
la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto
capitale o in conto interessi delle Amministrazioni committenti, che
complessivamente superi il 50 per cento dell’importo complessivo, e comunque gli
appalti per i quali l’Amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un
contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di
DSP.
Art. 4(Programma
triennale) 1. La Giunta regionale
adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori
delle opere pubbliche, con l’indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
2. Nel programma è
data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al
completamento di lavori già iniziati.
Art. 5(Programma
annuale) 1. Per l’attuazione
del piano previsionale triennale di cui all’articolo 4 la Giunta regionale,
entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione,
adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse
finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti
attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.
2. Possono essere
inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione
preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi con la stima sommaria dei
costi.
3. Ciascun intervento
è sempre finanziato per intero. E’ tuttavia possibile il finanziamento di
progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di
una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente
fruibili da parte degli utenti.
4. Il piano annuale
comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse
appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di
opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della
progettazione di quelle di competenza degli enti di cui all’articolo 3, lettera
a).
5. I fondi erogati a
titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al momento
del finanziamento dell’opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di entrata
previsto in bilancio.
Art. 6(Responsabile
del procedimento) 1. I soggetti di cui
all’articolo 3 nominano, nell’ambito del proprio organico, un responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento
e dell’esecuzione.
2. Per la definizione
e l’esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia
alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.
Art. 7(Catasto
opere pubbliche) 1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle Province e dei Comuni, alla raccolta e all’elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di: a. definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse; b. determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 8(Osservatorio
dei lavori pubblici) 1. E’ istituito,
presso l’Assessorato regionale ai lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei
lavori pubblici. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera
coordinata con l’Osservatorio nazionale.
2. La responsabilità
dell’Ufficio Osservatorio regionale dei lavori pubblici è affidata a un
funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla
Giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell’Assessorato
ai lavori pubblici.
3. L’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici provvede:
a. alla raccolta
ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle
concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di
esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS, INAIL e Casse Edili delle Province di Puglia ed Edilcassa
di Puglia;
b. alla
formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni
interessate.
4. Gli enti e i
soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Osservatorio i dati
dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e
nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto
innanzi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa nazionale.
5. Fenomeni
particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono
segnalati ai competenti organismi statali.
Art. 9(Spese
ammissibili a finanziamento) 1. Le spese
ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554.
2. Eventuali maggiori
oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti e
soggetti appaltanti.
Art. 10(Interventi
in gestione diretta della Regione) 1. Per gli interventi
di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30
novembre 2000, n. 20, la Giunta regionale individua le strutture interne
all’organizzazione regionale che devono provvedere alla loro
realizzazione.
2. Con deliberazione
di Giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono
definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo, con la
determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare
riguardo all’assunzione degli impegni a carico del bilancio
regionale.
Art. 11(Organi
consultivi) 1. Il Consiglio
Regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) è organo della Regione istituito presso
l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.
2. Il CRLLPP è
composto da:
a. l’Assessore
regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo
presiede;
b. il dirigente
coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori
pubblici;
c. un numero di
esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere
marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia,
architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e
forestali;
d. due esperti
nella legislazione dei lavori pubblici;
e. un esperto, da
scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali
degli ingegneri;
f. un esperto, da
scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali
degli architetti;
g. i dirigenti
responsabili delle strutture tecniche provinciali del Settore lavori
pubblici;
h. un dirigente
del Settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato
dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente,
sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio,
agricoltura.
3. Quali componenti
aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso,
quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del
CRLLPP:
a. il
Soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;
b. i
Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro
delegati;
c. il
Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.
4. Le attività
ausiliarie sono svolte dall’Ufficio di segreteria affidato alla responsabilità
di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato
dalla Giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di Segretario del
Consiglio. In caso di assenza del Presidente, il CRLLPP è presieduto dal
dirigente del Settore lavori pubblici.
5. Il CRLLPP è
nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di lavori pubblici.
6. Il CRLLPP dura in
carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta
costituito.
7. E’ applicabile ai
componenti esterni del CRLLPP la disciplina delle cause di esclusione e di
incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.
8. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e
di funzionamento del CRLLPP.
9. Il CRLLPP è
competente a esprimere pareri relativi a:
a. strumenti
programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di
competenza regionale;
b. progetti di
competenza diretta della Regione d’importo pari o superiore al controvalore in
euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore
al 5 per cento dell’importo originario del contratto;
c. progetti di
lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo
tecnico nonchè alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per
cento dell’importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati
motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;
d. controversie
relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso
d’opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da
penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo 31 bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di
risoluzione o di rescissione dei contratti;
e. ogni altro
oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che
l’Assessore ai lavori pubblici. ritenga opportuno sottoporre alla valutazione
del CRLLPP.
10. Il CRLLPP esprime,
inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari,
ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni
di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di
lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi,
anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
11. Sono oggetto di
parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi
territori provinciali in materia di lavori pubblici:
a. i progetti di
opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione d’importo
inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se
comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del
contratto;
b. i progetti di
lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del
dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ente attuatore e relative varianti se
comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del
contratto.
12. I pareri di cui al
comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della
documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s’intende reso
favorevolmente.
Art. 12(Attività di
progettazione, direzione lavori e accessorie) 1. Le prestazioni
relative alla progettazione, direzione dei lavori, nonché a incarichi di natura
tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al
dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere
pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le
prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di
professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente
secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti. Qualora la prestazione
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico,
le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
2. Gli incarichi il
cui importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP
sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/Cee e
97/52/Cee e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni e integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione
delle modalità di gara, le Amministrazioni si possono avvalere degli schemi
riportati nel regolamento di cui al d.p.r. 554/1999.
3. Per l’affidamento
di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il
controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono
procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la
pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la
categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali,
l’ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico. La pubblicazione dell’avviso deve avvenire quantomeno presso
l’Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l’avviso deve essere inviato
agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il
termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici
giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Le domande dei soggetti interessati
all’affidamento dell’incarico devono essere corredate di appositi curricula
professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione, nei quali
devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell’avviso svolti
nell’ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro
fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l’Amministrazione effettua la scelta
del soggetto cui affidare l’incarico con provvedimento motivato, rendendolo noto
a tutti i concorrenti.
4. Per tutte le altre
disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle
norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.
5. A valere
sull’apposito capitolo nell’obiettivo lavori pubblici del bilancio regionale
viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10 per cento
del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione dei
progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché
all’aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali perdura
l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
6. La Giunta regionale
può concedere agli enti di cui all’articolo 3 contributi in conto capitale per
la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione
sulle somme per spese generali. La concessione dell’anticipazione non
costituisce titolo per l’ente beneficiario per l’ottenimento del finanziamento
dell’opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i
termini per l’affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini
entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il
mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del
finanziamento.
Art. 13(Elenco
regionale prezzi) 1. Al fine di
garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli
enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente
l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
2. Tale elenco, che
riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro
varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per
la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere
pubbliche. L’adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.
Art. 14(Conferenza
dei servizi) 1. Per l’acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui
alla presente legge, l’Amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una Conferenza di servizi con le
modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare,
statale.
2. Ai fini della
realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del
Settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può convocare una Conferenza di servizi.
Sulla base delle risultanze di tale Conferenza la conclusione con parere
favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte
salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale
(VIA).
3. Qualora il progetto
costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali,
l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera presso
la Segreteria della Regione, l’ente interessato e chiunque possono presentare
proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui
la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia
definitivamente costituisce variante urbanistica.
Art. 15(Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza.
Espropriazioni) 1. Il dirigente del
Settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in
materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di
indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza
regionale.
2. Il dirigente del
Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai
procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza,
le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti
preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza
regionale.
3. Sono trasferite,
per i lavori di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità montane, alle
Province, ai Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province le funzioni
amministrative concernenti:
a. la
dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e indifferibilità dei
lavori;
b. l’occupazione
temporanea d’urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
4. Sono altresì
delegate alle Comunità montane per i lavori localizzati nell’ambito territoriale
delle Comunità stesse e, per i restanti lavori, alle Province le funzioni
amministrative previste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla
realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri
enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più
Comuni.
5. Nel caso di opere
interessanti il territorio di più Province o di opere pubbliche la cui
esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi
1 e 2.
6. I provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono
adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.
Art. 16(Acquisizione
delle aree) 1. Le aree occorrenti
per l’esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi
alla Regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di
qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico
interesse.
2. Nei casi in cui lo
strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche
ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento
urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le
opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono
destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti
stessi.
4. Entro quindici
giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la
segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si
pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di
controllo regionale.
5. Per le opere di
edilizia scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di
approvazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di
idoneità dell’area rilasciata da una commissione costituita
da:
a. dirigente del
Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
b. dirigente
dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo
delegato;
c. dirigente
dell’Assessorato provinciale interessato, limitatamente alle opere di edilizia
scolastica di competenza provinciale;
d. coordinatore
medico della AUSL competente per territorio, o suo
delegato.
I deliberati della Commissione sono validi e
sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione
geologica.
Art. 17(Realizzazione delle opere) 1. All’affidamento ed
esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si
provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di
regolamento, vigenti in materia.
2. L’affidamento dei
lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui
esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve
avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all’Albo delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive
integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere da
appaltare.
Art. 18(Trattativa
privata) 1. L’affidamento dei
lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa
statale.
2. Nel caso di opere a
rete, le somme rivenienti dal ribasso d’asta dell’impresa aggiudicataria possono
essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore al
controvalore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per l’estendimento
della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa privata alla
stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.
Art. 19(Disciplina
economica degli appalti e delle concessioni) 1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla
presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti
economici dei contratti di appalto e delle concessioni.
Art. 20(Piani di
sicurezza) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al recepimento del
regolamento nazionale in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili
conformi alle direttive CEE e alla normativa nazionale.
Art. 21(Collaudo
delle opere) 1. Per le opere e i
lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo
tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in
aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti
per legge o per contratto.
2. Il collaudo tecnico
amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla
normativa di legge e regolamentare nazionale.
3. Il conferimento
degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla
Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del
Settore lavori pubblici dell’Assessorato regionale con il rispetto del criterio
della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il
collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie
strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di
organico per l’espletamento dell’attività di collaudo, l’incarico deve essere
affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all’ Albo regionale dei
collaudatori.
4. Per le operazioni
di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel
caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al
controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione
composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un
dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori
pubblici.
5. I compensi
spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono
determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive
modificazioni e integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non
appartenenti all’organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi
delle disposizioni regolamentari statali.
6. Nel caso di lavori
di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del
soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con
quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del
collaudatore ai sensi del comma 3.
Art. 22(Albo
regionale dei collaudatori) 1. Ai fini del
conferimento dell’incarico di collaudo è istituito l’Albo regionale dei
collaudatori.
2. All’Albo possono
essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata
documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i
soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.
3. Costituiscono
requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo e quindi
all’iscrizione all’Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente
a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e
forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione, nonchè, ad esclusione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’iscrizione da almeno cinque
anni nel rispettivo albo professionale.
4. L’iscrizione
all’Albo regionale, nonchè la cancellazione dallo stesso, viene disposta con
decreto motivato dell’Assessore regionale ai lavori
pubblici.
5. Apposito
regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione
e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo da parte
dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Art. 23(Riserve
dell’impresa e definizione delle controversie) 1. Per la disciplina
delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori
di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in
materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la Giunta
regionale adotta specifico regolamento.
2. Qualora, a seguito
dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili,
l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo
contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a
favore dell’Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior
costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’Amministrazione per il
collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la
Tesoreria dell’ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata
la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale
termine senza il deposito delle somme suddette, l’impresa decade dal diritto di
far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti
contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore
e il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei
lavori.
Art. 24(Rendiconto
finale) 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, rendono all’Assessorato regionale ai lavori
pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di
ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla
Regione.
2. Il dirigente del
Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione
delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale
concesso.
3. Non sono ammesse a
contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella
esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di
legge.
4. Il responsabile del
procedimento è tenuto all’osservanza di quanto previsto dal comma
1.
Art. 25(Rinvio alle
norme statali) 1. Per quanto non
previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in
materia.
2. Nei capitolati
speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere
esplicitamente richiamate le norme della presente legge.
Art. 26(Finanza di
progetto) 1. La Regione Puglia
favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di
opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in
relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e
gestionali.
2. Gli interventi di
cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a
garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse
derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.
3. Per le finalità di
cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli economici,
gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché
gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale,
individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle
stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di
programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto
dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
4. Qualora i soggetti
promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei
programmi triennali, le Amministrazioni possono inserirle negli stessi,
successivamente a un’analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria,
nonché sull’utilità pubblica che deriverebbe dalla loro
realizzazione.
5. Le procedure per la
presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori,
nonchè per l’affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa
nazionale.
Art. 27(Abrogazioni.
Norme transitorie. Deleghe) 1. Con l’entrata in
vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27
nonchè tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere
pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente
legge.
2. Restano ferme le
disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di
cui al Titolo XI della l.r. 27/1985, ad eccezione dell’esercizio delle funzioni
delegate ai Comuni con l’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della l.r.
20/2000.
3. Le procedure in
atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle
previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino
i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e
impresa.
4. Il punto 4
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2000 è così sostituito:
4.
L’istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione
pari o inferiore a 150 KV.
Art. 28(Disposizioni
finali) 1. Alla presente legge non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30
maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni in quanto la stessa ha
la finalità di adeguare la legislazione regionale ai principi desumibili dalla
l. 109/1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive
modificazioni e integrazioni.
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