Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 15
Modifica alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio, già modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27.
Art. 11.Il comma 4 dell’articolo 19 della legge
regionale 4 agosto 1999, n.24, modificato dall’articolo 2 della legge regionale
15 dicembre 2000, n.27, è sostituito dal seguente:
4.Le vendite di fine stagione
ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:
- dal
15 gennaio al 15 febbraio successivo;
- dal
15 luglio al 15 settembre successivo.