Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 19
Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.
Art. 11. Al fine di
disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente
attrezzate di cui allarticolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già
esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli
enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei
sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dellambiente.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo
industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e
contestualmente nomina un Commissario e due sub-Commissari, tre revisori dei
conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la
durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.
3. Gli organi
straordinari dei Consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche
conferenze promosse dallAssessore allindustria, commercio e artigianato con la
partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a. provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo,
ove necessaria, ladozione di atti di competenza regionale o di altre pubbliche
amministrazioni ed enti interessati;
b. rilevano lammontare delle attività e delle
passività;
c. censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonchè
gli opeifici e stabilimenti inattivi;
d. determinano i criteri di riparto a carico delle aziende
insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a
servizio delle stesse, fissando le relative modalità di
riscossione;
e. determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei
servizi gestiti dal Consorzio;
f. adottano i diversi regolamenti che disciplinano
lorganizzazione e lattività del Consorzio.