Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 24 Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES).
Art. 1(Agenzia regionale
sanitaria) 1. Nella Regione
Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica
pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile,
l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.
2. LARES è Azienda
strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con
compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale,
per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dellequilibrio
economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa
dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
3. LARES è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con
la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le
determinazioni occorrenti per il primo impianto.
4. LARES ha sede in
Bari.
Art. 2(Compiti) 1.
L’ARES:
a. collabora alla elaborazione delle proposte per la
predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR);
b. elabora la relazione annuale, da trasmettere all’Agenzia
sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanità,
alla Giunta regionale per il tramite dell’Assessore alla sanità e alla
Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di
attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli
orientamenti delle risorse per lanno successivo;
c. fornisce il supporto tecnico alla Regione per
l’elaborazione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’atto aziendale di
cui allarticolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni;
d. collabora con l’Osservatorio epidemiologico regionale
per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi
sanitari necessari;
e. elabora le direttive di organizzazione, di
programmazione strategica, di pianificazione delle attività, di vigilanza e
controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati
conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall’Assessore alla
sanità;
f. elabora le proposte per la Giunta regionale, per il
tramite dell’Assessore alla sanità, ai fini delladozione o della revisione
della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal D.
Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell’integrazione con le Università
degli studi;
g. fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie
e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nello
sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di
gestione;
h. determina i criteri e i parametri di finanziamento delle
Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture
sanitarie accreditate e relaziona circa il livello dei costi e dei ricavi,
nonché sul raggiungimento dellequilibrio economico in ciascuna
Azienda;
i. fornisce alla Giunta regionale, per il tramite
dell’Assessore alla sanità, gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli
accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8
quater e 8 quinques del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché per
la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo
standard;
j. esprime parere sui programmi di sperimentazione ex
articolo 9 bis del D. Lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la
elaborazione dei programmi di cui allarticolo 19 ter, comma
2;
k. definisce indirizzi per l’organizzazione delle attività
e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie
regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e
della formazione dei piani periodici di assunzione di
personale;
l. coordina le iniziative per la omogenea applicazione
degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a
obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli
stessi;
m. svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di
informazione e promozione culturale nellambito dei programmi di prevenzione
previsti dai piani sanitari nazionale e regionale;
n. svolge attività di raccolta e di tenuta di
documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e
ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo
l’accessibilità ai dati;
o. gestisce centralmente, per conto delle Aziende
sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sullintero territorio
regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e
politiche del personale) su delega dell’Assessore alla sanità nonché centri di
acquisto a livello regionale su mandato dell’Assessore alla
sanità;
p. in relazione allattuazione degli articoli 16 e
seguenti. del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla
predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla
organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi;
q. elabora direttive per la realizzazione del modello
dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali
che saranno proposte alla Giunta regionale dall’Assessore alla
sanità;
r. fornisce alla Regione supporto tecnico per la
definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori
generali delle Aziende sanitarie;
s. per le funzioni di pianificazione, programmazione e
realizzazione delle attività descritte nel presente comma, l’ARES può avvalersi
del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle
professioni sanitarie.
2. LARES può, nelle
materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti
pubblici, aziende e organizzazioni private.
3.Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso
interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati,
gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e
inchieste, produzione di materiale educativo e
informativo.
Art. 3(Accordi di programma) 1. LARES realizza la propria attività anche mediante
la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati,
riguardanti materie di propria competenza.
Art. 4(Organi dellAgenzia) 1. Sono organi
dellARES:
a. il Direttore generale;
b. il Collegio sindacale.
Art. 5(Il Direttore generale) 1.Il Direttore generale è nominato dal Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta
dellAssessore alla sanità. Il Direttore generale è scelto tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e
gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti
requisiti:
- diploma di laurea;
- attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o
grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci
anni.
2. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori
generali delle Aziende sanitarie.
3. Lincarico del
Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da
contratto di diritto privato che prevederà modalità per l’espletamento di tale
servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso
contratto.
4. Il Direttore
generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dellARES, assume la
rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua
attività.
5. Al Direttore
generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in
analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende
USL.
6. La nomina a
Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro
collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le
modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende
sanitarie, dallarticolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. In caso di
cessazione dellincarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il
Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore
generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla
cessazione.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore
generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei
Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.
Art. 6(Il Collegio sindacale) 1.Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno
con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei
Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e
abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende
sanitarie pubbliche.
2.Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del
Direttore generale dellAgenzia.
3.In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il
componente più anziano di età.
4.I Sindaci durano in carica quattro anni e sono
riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in
analogia a quanto previsto dalla normativa per le Aziende
sanitarie.
5.Il Collegio
sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione
economica e finanziaria dellARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla
Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni
sullattività svolta.
6.Il Collegio
si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio
possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e
relazione a quelle delle sedute ordinarie.
Art. 7(Atto aziendale di organizzazione e
funzionamento) 1. Lorganizzazione,
il funzionamento e la contabilità dellARES sono disciplinati dallatto
aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto allapprovazione della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità.
2. Latto aziendale
definisce le norme di contabilità dellARES in analogia a quelle di contabilità
economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di
gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di
esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati
conseguiti per ciascun programma, servizio e
intervento.
Art. 8(Organizzazione
dellAgenzia) 1.Il Direttore generale organizza lAgenzia in Aree di
direzione, nonché in Servizi di supporto.
2.Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:
a. livelli di assistenza, programmazione sanitaria
strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attività e
controllo sulla qualità;
b. processo di aziendalizzazione e di sviluppo
dellorganizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci,
politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di
gestione.
c. metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle
risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR.
3. A ciascuna delle
suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore
generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e
chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e
competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con
contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende
sanitarie o da altri Enti pubblici.
4. Sono previsti
Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all’assolvimento
dei compiti connessi all’attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono
le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla
formazione, nonché al controllo di gestione e all’amministrazione
dell’Agenzia.
5. Il Direttore
generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità
dei Servizi di supporto.
6. La risoluzione dei
rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal
Direttore generale, per giustificati motivi.
7. L’acquisto di beni
mobili e di attrezzature, nonché l’ordinaria manutenzione sono a carico del
bilancio dell’ARES.
Art. 9(Personale) 1. LARES, oltre che
di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato
dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate
dallatto aziendale di organizzazione e funzionamento.
2. L’organico di
personale dell’Agenzia sanitaria può raggiungere la misura massima di trenta
unità.
3. LARES può
avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli
professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa
Agenzia.
Art. 10(Controlli e vigilanza) 1. La Giunta regionale
esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle
Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti
dellAgenzia:
a. atto aziendale di
organizzazione e funzionamento;
b.disciplina di contabilità e dei contratti;
c. bilancio preventivo
economico, budget generale e bilancio desercizio;
d.affidamento del servizio di
tesoreria;
e. alienazione e
acquisto di immobili;
f. assunzione di
prestiti e di mutui;
g. spese che impegnano
il bilancio per oltre tre anni.
2. La Giunta regionale
compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dellefficienza
dellorganizzazione e dellefficacia dei risultati dellARES in relazione alle
materie e competenze di cui allarticolo 2.
3. La Giunta
regionale, accertato dall’esame del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 7,
comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi,
dell’equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell’articolo
5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con
prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di
riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanzianti i bilanci degli
anni considerati dal piano di recupero.
Art. 11(Finanziamento) 1. La dotazione
finanziaria dellARES è determinata da:
a. apposito
stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al
programma di attività assegnato;
b.proventi derivanti dallattività svolta in favore di
soggetti pubblici e privati;
c. donazione e
lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati
allAgenzia;
d.finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di
ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nellambito delle materie
di competenza dellARES.
Art. 12(Norma finanziaria) 1. Agli oneri
derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, lettera a), della presente legge
si provvede mediante l’istituzione, nel bilancio di previsione per l’esercizio
2001, del capitolo 742005 epigrafato Spese di funzionamento dell’ARES.
2. Per l’esercizio
2001 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza
e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell’autorizzazione
di spesa del capitolo 742000 epigrafato Trasferimenti e/o spese per interventi
da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell’articolo 10 della
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78) da lire 638 miliardi a
lire 636 miliardi.
3. Per gli esercizi
successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma
di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.
Art. 13(Rinvio) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto
compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della
Regione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|