Anno 2001
Numero 25
Data 04/09/2001
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 settembre 2001, n. 137.
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Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 25

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.



Art. 1

(Proroga termini)


1.    Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell’articolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all’estrazione ai termini dell’articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.



Art. 2


1.         Nella legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee è introdotto il seguente articolo 6 bis:
Art. 6 bis
(Semplificazione adempimenti)
1.         Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica).
2.         La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l’eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.
3.         Per le richieste di concessione relative ad emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un’unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15, così come modificato dall’articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell’azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l’agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:
  1. corografia foglio intero (due copie);
  2. planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l’ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
  3. analisi chimiche e batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzante (due copie);
  4. versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, su c/c n.. 287706, dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
  5. per pozzi sprovvisti di autorizzazioni, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell’importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.
            4.         Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all’esercizio professionale.



Art. 3

(Presentazione delle denunce)


1.    L’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8 è abrogato.
2.  La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all’articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.



Disposizioni finali


La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.