Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 26
Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.
Art. 11. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 l’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni
tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:
A. RIFIUTI SPECIALI
TAL QUALI
A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali
pericolosi;
A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non
pericolosi;
A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da
costruzioni e demolizioni.
B. RIFIUTI URBANI TAL
QUALI
B.1
euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in
discariche;
B.2 euro 11 (undici) per i rifiuti conferiti
tal quali in discariche di bacino o di àmbito nel quale sia stata costituita
l’autorità di bacino o di àmbito.