Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 27 Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.
Art. 1(Incentivazione all’esodo dei formatori in
albo) 1. L’albo e l’elenco
del personale di cui allarticolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n.
54 e successive modificazioni e integrazioni sono
soppressi.
2. Le disposizioni di
cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978 sono
abrogate.
3. La Regione Puglia
riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto
nellalbo o nellelenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione
di una indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto,
destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore
della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di
cessazione dal servizio allente di appartenenza entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Lindennità di cui
al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli
anni che separano loperatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e,
comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni.
5. La Regione Puglia
riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale
che, già iscritto nellalbo e nellelenco di cui al comma 1, non abbia maturato
alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a
riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio allente di
appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri
per lutilizzo degli operatori nei Centri territoriali per limpiego, un
contributo una tantum pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti
al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad
anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80
milioni.
6.
La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto
degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla
base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da
trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e
5 - e contenenti i relativi conteggi, limporto delle eventuali ritenute di
legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa
rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso
nei confronti della Regione, limpegno dellente a ricomprendere la manovra di
esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui allarticolo 2. I
benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione
professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti
tabulati.
7. La Giunta
regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà,
sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per
lutilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai
commi 3 e 5.
Art. 2(Misure di sostegno per laccreditamento delle
strutture formative) 1. Allo scopo di
sostenere laccreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno
operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale
riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario una tantum
determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti,
finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono
pregiudicare laccreditamento delle sedi formative stesse.
2.I progetti devono indicare:
a. le linee di sviluppo che si intendono
perseguire;
b. le strategie per la rimozione delle criticità
relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e
finanziarie;
c. le risorse finanziarie occorrenti;
d. i tempi di realizzazione.
3. Il contributo sarà
determinato sulla base del progetto di cui al comma 2, da valutare entro il 31
marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche
esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili
dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta
regionale con specifico provvedimento, sentite le parti
sociali.
4. Lonere di cui al
presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme
complessivamente derivanti:
a. dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già
finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di
operatività del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente
ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto
programma;
b. da eventuali riduzioni per insussistenza di residui
passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le
medesime attività;
c. da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già
assegnate con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001,
provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste dallarticolo 118,
comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n. 388.
5.Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a
condizione che lorganismo:
a. presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di
eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è
chiamata in causa;
b. abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai
formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui allarticolo 1 il
trattamento di fine rapporto.
6. La Regione Puglia
si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà
allente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due
rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta
approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della
dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.
7. Gli enti gestori
cui viene destinato il contributo straordinario una tantum di cui alla
presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla
data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.
Art. 3(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti
dallapplicazione dellarticolo 1 della presente legge, quantificati in
complessive £. 39 miliardi 800 milioni, trovano copertura:
a. quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitoli
di nuova istituzione, della parte entrata e della parte spesa, finanziati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno
2001;
b. quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel
bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a
oggetto Indennità e contributo una tantum di incentivazione allesodo dei
formatori in albo, con uno stanziamento di pari importo e con contestuale
riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell’esercizio
2001 sul capitolo 1121028.
2.Alla spesa derivante dallapplicazione dellarticolo 2
della presente legge si farà fronte con lutilizzazione di tutte o parte delle
risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo
articolo 2.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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