Legge Regionale 4 dicembre 2001, n. 30
Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
Art. 11. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13 è sostituita dalla
seguente:
b)
erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo
rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e
debitamente documentate per l’intervento finanziato. Dette erogazioni restano
subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte
precedenti erogazioni da parte della Regione.