Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 6
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.
Art. 1(Finalità)
1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in
base alla quale è stabilito che:
a) lUnione nazionale mutilati per il servizio
(UNMS);
b) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
(ANMIL);
c) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi civili
(ANMIC);
d) lEnte nazionale sordomuti (ENS);
e) lUnione italiana ciechi (UIC)
sussistono come persone giuridiche di diritto privato e
precisamente come enti morali e viene a esse attribuito lesercizio della
rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive
associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge
valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali
e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno
per scopo leducazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti,
lassistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere
ritenuto di valenza primaria per lintegrazione sociale e per lelevazione
morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni
connesse alla vita familiare e di relazione.
2. Lesercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto,
altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e
siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della
Repubblica.