Legge Regionale 25 giugno 2002, n. 10 Disciplina dei controlli - Adeguamento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
Art. 1(Soppressione del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali) 1. Il Comitato regionale di
controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 “Norme
per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli
enti regionali”, è soppresso.
Art. 2(Controlli preventivi di
legittimità) 1. I
controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti
regionali nonchè degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite
alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento
di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla
competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere
esercitati.
2. Cessano,
altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art. 3(Attività di vigilanza) 1. La Giunta regionale assicura lo
svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti degli enti regionali e
degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza
legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri
della stessa, disciplinandone le modalità di esercizio con apposito regolamento.
Art. 4(Personale) 1. Entro trenta giorni il Settore
personale e organizzazione, su apposita direttiva della Giunta regionale,
procederà all’assegnazione alle strutture regionali del personale attualmente in
servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la conservazione e la tenuta
degli atti e documenti in possesso dei soppressi organi di controllo.
Art. 5(Abrogazioni) 1. Sono abrogate
la legge regionale
22 giugno 1994, n. 22 e tutte le
disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di
controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per
materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione
corrispondente ai compiti attribuiti ai
diversi enti.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
|