Legge Regionale 25 giugno 2002, n. 11
Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000 - 2001 e norme in materia di titoli di viaggio.
Art. 1(Concorso regionale maggiori
oneri)
1. La
Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001
dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli
autoferrotramvieri di cui all’accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti
della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall’impegno di pari importo
assunto sul capitolo n.552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale
5 dicembre 2001, n.32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.
2. Il
concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto
quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico
delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27
novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l’intera quota, sulla base
delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle
imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale
riconosciuti “minimi” ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di
quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n.
422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in
proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la
successiva erogazione ai soggetti gestori.
3. Resta a
carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative
agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.