Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 28 Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa .(1)
Art. 1Oggetto delle tasse.(2) [Gli atti e provvedimenti
soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati
nellannessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.
Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella
tariffa stessa] .
Art. 2Riscossione delle tasse.(3) [La tassa di rilascio è dovuta
in occasione dellemanazione dellatto e va corrisposta non oltre la consegna di
esso allo interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti
a scadenza, sono rinnovati.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere
corrisposte al momento dellespletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui
validità superi lanno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere
nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo quello nel
quale latto è stato emesso] .
Art. 3Modalità di pagamento.(4) [Le tasse sulle concessioni
regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si
corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei
comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai
dati dellultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale] .
Art. 4Riscossione coattiva.(5) [Per la riscossione coattiva
delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse
nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo
unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639].
Art. 5Effetti del mancato o ritardato pagamento delle
tasse.(6) [Gli atti per i quali sono
dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state
pagate] .
Art. 6Sanzioni.(7) [Chi eserciterà unattività
per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto latto stesso o senza aver assolto la relativa tassa
incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena
pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della
tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.
Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a
tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento
del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire
ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso
verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nellannessa tariffa,
nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo
della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:
a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta,
se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se
questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima
dellaccertamento dellinfrazione].
Art. 7Competenze per laccertamento e la definizione
delle infrazioni.(8) [Le violazioni delle
disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle
norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari
della Regione che nellesercizio dei compiti relativi allattuazione della
presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono
tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente
iniziato il procedimento di repressione.
I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la
competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in
ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di competenza].
Art. 8Riscossione e ripartizione delle pene
pecuniarie.(9) [Le pene pecuniarie irrogate
sono riscosse, per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione
delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.
Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto
applicabili, intendendosi sostituita la Regione allerario nella spettanza della quota
percentuale per essa prevista].
Art. 9Decadenze e rimborsi.(10) [Laccertamento delle
violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine
di decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la
violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta
regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente
pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del
pagamento, o in caso di rifiuto dellatto sottoposto a tassa, dalla data di
comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante linutile decorso del termine di cui al primo comma,
latto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni
regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga
corrisposta.
In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o
ritardato pagamento].
Art. 10Rinvio.(11) [Per quanto non previsto dalla
presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che
disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute
nella L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 e nella L.R.
31 marzo 1973, n. 8] .
Art. 11Norma transitoria.(12) [Lerroneo versamento in
favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato
tempestivamente prima della entrata in vigore della presente legge non dà luogo
allimposizione delle sanzioni alluopo previste] .
Allegato TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE
TARIFFA DELLE CONCESSIONI REGIONALI RELATIVE ALLE MATERIE TRASFERITE CON I DPR
14 e 15 GENNAIO 1972
TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA
ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA N. D ORDINE 1, TU 121/
1961( DPR 641) 15,
Concessione per l apertura ed
esercizio di farmacia:
1) nei comuni o centri abitati
(frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, TASSA
APERTURA LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000;
2) id. con popolazione
superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 50.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;
3) id. con popolazione
superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 100.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 20.000;
4) id. con popolazione
superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 160.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 32.000;
5) id. con popolazione
superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 240.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 48.000;
6) id. con popolazione
superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 320.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 64.000;
7) id. con popolazione
superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 500.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 100.000;
8) id. con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 800.000, TASSA RINNOVO ANNUALE
LIRE 160.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1 - lett. m). Nota: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell
ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato
debba servire anche la popolazione di uno o piu centri limitrofi, la tassa va
commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.
Per centro abitato si intende
una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate,
separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione
del comune cui il centro abitato appartiene.
La tassa riflette non soltanto
le concessioni per l apertura e l esercizio di nuove farmacie, ma anche le
concessioni per l esercizio di farmacie gia istituite e conferite ad altri
titolari.
La concessione per l apertura
e l esercizio di una farmacia e valevole, ai sensi dell art. 109 del TU delle
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella
concessione stessa e pertanto la tassa e dovuta, anche nel caso in cui venga
concesso il trasferimento da una sede ad un altra dello stesso comune. La tassa
invece non e dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della
stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell art. 28 del
regolamento 30 settembre 1936, n. 1706.
La tassa deve essere
corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370
del TU delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in
occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi.
Analogamente la tassa e dovuta
per l autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al
penultimo comma dell art. 369 del suddetto TU.
Oltre alla tassa di
concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa
annuale di ispezione regionale, ai sensi dell art. 128 del citato TU delle
leggi sanitarie e nella misura indicata dall articolo unico, tab. n. 3, della
legge 14 aprile 1952, n. 403.
Le farmacie non rurali sono
tenute inoltre a pagare il contributo previsto dalla legge 8 marzo 1968, n. 221.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello cui si
riferisce.
N. D ORDINE 2, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 25 (12),
Autorizzazione per aprire o
porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano,
anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del TU
delle leggi sanitarie e art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854), TASSA RILASCIO
LIRE 150.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 75.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1 -lett. e).
E soggetta alla stessa tassa
l autorizzazione per ogni innovazione o modificazione degli elementi essenziali
degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del
concessionario e del direttore tecnico.
Nota: A termini dell art. 196
del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all esercizio dei
gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di
radiumterapia, sono tenuti anche al
pagamento della tassa annua d ispezione regionale stabilita dall articolo
unico, tabella 6, della Legge 14 aprile 1952, n. 403.
La tassa annuale deve essere
assolta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.
Non sono soggetti a tassa gli
ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza
sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di
radiumterapia da essi utilizzati.
N. D ORDINE 3, Legge 121/
1961( DPR 641) 27, Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio
ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza
ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento
diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie
e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854):
1) per le case o istituti di
cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti:
- se l istituto ha non piu di
10 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 50.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 25.000;
- se l istituto ha non piu di
50 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 100.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000;
- se l istituto ha non piu di
100 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 200.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
100.000;
- se l istituto ha piu di 100
posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 500.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 250.000;
2) per gli ambulatori e per i
gabinetti di analisi per il pubblico TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO
ANNUALE LIRE 10.000.
= DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1 - lett. e) Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualita e
organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio
privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le
stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere
autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche siano diretti da
medici.
Conseguentemente non sono
soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i
gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati,
compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da
distinguersi percio dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le
persone affette da malattia in atto e percio bisognevoli di speciali cure
mediche e chirurgiche.
Per l esercizio di ambulatorio
si intende anche il trasporto di malati e feriti.
La sopraindicata tassa e
dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai
comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.
Sono esenti dal pagamento della
tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed
i consorzi provinciali antitubercolari;
l INPS, l ONMI ed i suoi organi provinciali e comunali; l INAIL e la
cassa marittima meridionale per l assicurazione per gli infortuni sul lavoro e
le malattie della gente di mare: gli istituti che provvedono alla assistenza
obbligatoria a favore di determinate categorie di persone.
Le tasse annuali di esercizio
devono essere pagate entro il 31 gennaio dell anno cui il tributo si riferisce.
N. D ORDINE 4, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 28,
Licenza per la pubblicita a
mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o
istituti di cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni
per gestanti (art. 201, primo comma, del TU delle leggi sanitarie, sostituito
dall art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 giugno
1955, numero 854), TASSA RILASCIO LIRE 2.500,
TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
2.500.
DPR 14 gennaio 1962, n. 4 -
art. 1 -lett. f) NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio
dell anno cui si riferisce.
Sono dovute tante tasse quanti
sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l autorizzazione viene concessa
con un unico provvedimento.
TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA
ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA IN CORRELAZIONE AL TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA
N. D ORDINE 5, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 30, Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell art. 231
del TU citato, modificato dalla legge 28 giugno 1955, numero 630, per l
apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell
autorizzazione medesima:
a) degli alberghi e ristoranti
di lusso, TASSA RILASCIO LIRE 90.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 90.000;
b) degli alberghi e ristoranti
di 1a ctg. TASSA RILASCIO LIRE 50.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000;
c) degli alberghi e ristoranti
di 2a ctg. e delle pensioni di 1a ctg., TASSA RILASCIO LIRE 25.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 25.000;
d) degli alberghi e ristoranti
di 3a ctg. e delle pensioni di 2a ctg., TASSA RILASCIO LIRE 18.000, TASSA
RINNOVO ANNUALE LIRE 18.000;
e) degli alberghi, ristoranti o
pensioni di altre categorie:
- nei comuni o centri abitati
(frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti, TASSA
RILASCIO LIRE 15.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 15.000;
- id. con popolazione superiore
a 100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
10.000;
- id. con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;
- id. con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;
- id. con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE
LIRE 2.000;
f) delle locande, degli
alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffe,
delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:
- nei comuni o centri abitati
(frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti, TASSA
RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;
- id. con popolazione superiore
a 100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;
- id. con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;
- id. con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
2.000;
- id. con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE
LIRE 1.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1 - penultimo comma = DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. c), e), g)
e l). NOTA: La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa
sopraindicata, entro il mese di gennaio dell anno per il quale la detta
formalita deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle
pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri
esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.
La popolazione del comune o del
centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell
ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto
aggruppamento di popolazione.
L autorizzazione occorre anche
per le << dipendenze >> staccate dall esercizio principale dell
albergo, costituendo queste esercizi a se stanti. La tassa e dovuta in
aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica
Sicurezza.
TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA
ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA
N. D ORDINE 6, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 31, Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la
produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento
approvato con RD 9 maggio 1929, n. 994, sulla
vigilanza igienica del latte), TASSA RILASCIO LIRE 1.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1, lettera a) NOTA: L autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli
animali.
N. D ORDINE 7, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 32, Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art.
22 del regolamento succitato), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE
LIRE 500.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1, lettera a) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31
gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 8, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 33, Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio
latte da potersi consumare << crudo >> (art. 31 del regolamento
succitato), TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
2.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1, lettera a) NOTA: Per latte << crudo >> si intende quello non
sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo
scopo di assicurare la genuinita e la salubrita, e per la cui conservazione si
richiedono speciali impianti di filtrazione e particolari condizioni di ambiente
e di personale (Art. 32 del regolamento succitato).
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si
riferisce.
N. D ORDINE 9, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 34, Autorizzazione dell autorita comunale a produrre e mettere
in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere
e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell art. 46 del regolamento
succitato, TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
10.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4 -
art. 1, lettera a) NOTA: Non hanno l obbligo di munirsi della controindicata
autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivanti
del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui
smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono
soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi gia
preparati e confezionati.
TITOLO II CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE CACCIA
N. D ORDINE 10, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 51, Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in
terreno libero, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
Art. 1, lett. o). NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in
terreno libero non costituito cioe in bandita o in riserva e non precluso,
comunque, alla libera caccia (art. 2 del TU della legge sulla caccia approvato
con RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere
denunziati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della
sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di
caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di
sito, destinati all esercizio venatorio almeno per una intera stagione di
caccia.
Sono appostamenti fissi di
uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida
materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti
verticali, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati all
esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e per le reti
orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno.
Gli appostamenti fissi possono
avere anche piu di un capanno o di una imbarcazione purche si trovino tutti
entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall imbarcazione principale.
Le reti devono essere tutte
dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a piu di
300 metri dal capanno principale (art. 16
del citato testo unico delle leggi sulla caccia).
Gli appostamenti che rivestono
le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti
degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all
art. 21 del TU delle leggi sulla caccia.
Oltre alla tassa sopraindicata,
e dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la
sopratassa di cui all art. 91 del citato TU delle leggi sulla caccia modificato
dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (per ogni licenza di appostamento fisso di
caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di
rispetto L. 40.000, elevate a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per
colombacci. Non e dovuta alcuna sopratassa per gli appostamenti sprovvisti
degli appositi segnali perimetrali).
N. D ORDINE 11, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 52, Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia aperta
che chiusa, TASSA RILASCIO LIRE 200 per ettaro, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 200
per ettaro.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
Art. 1, lett. o). NOTA: La concessione di riserva e accordata per un periodo
non superiore a sei anni ed e rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve
essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
In caso di affitto di una
riserva l affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario,
e tenuto a pagare meta della tassa sopraindicata. Non sono trasferibili all
affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una
riserva non e valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato
comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.
Oltre alla tassa sopraindicata,
e dovuta una sopratassa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di
tassa ettTimes New Romane per ciascuna concessione di riserva (art. 91, lett.
h), del TU delle leggi sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016 e
successive modificazioni).
TITOLO II CACCIA E PESCA NELLE
ACQUE INTERNE PESCA NELLE ACQUE INTERNE
N. D ORDINE 12, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 54, Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall
Amministrazione Prov.le a termini dell art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183,
e successive modificazioni:
Tipo A: Licenza per la pesca
con tutti gli attrezzi, TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
4.000;
Tipo B: Licenza per la pesca
con canna, con o senza mulinello, con uno o piu ami, tirlindana, bilancia di
lato non superiore a metri 1,50, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO
ANNUALE LIRE 2.000;
Tipo C: Licenza per la pesca
con canna, con uno o piu ami e con la bilancia di lato non superiore a metri
1,50, TASSA RILASCIO LIRE 1.200, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.200;
Tipo D: Licenza per gli
stranieri per l esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con
uno o piu ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50, TASSA
RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
Art. 1 - lett. p). NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validita di 5 anni
dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validita di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o
distruzione della licenza non puo rilasciarsi un duplicato del documento, bensì
una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa. Alle tasse
sopraindicate e aggiunto un diritto a favore dell Ente Nazionale per la
Protezione Animali (art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e
successive modificazioni), nonche la sopratassa di:
L. 1.500 per le licenze di tipo
A;
L. 1.000 per le licenze di tipo
B;
L. 500 per le licenze di tipo C
e di tipo D;
da ripartire fra i Consorzi per
la tutela e l incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la
Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio
di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente
riconosciute, secondo i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per l
Agricoltura e per le Foreste.
N. D ORDINE 13, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 55 (28), Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con
apparecchi a generatore autonomo d energia elettrica aventi caratteristiche
tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del DL 19 marzo
1948, n. 735), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
1.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
art. 1 - lett. p). N. D ORDINE 14, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 174, Permesso
rilasciato dal Presidente dell Amministrazione provinciale agli stabilimenti
industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche (Art. 9 TU leggi sulla
pesca RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall art. 43 del DPR 10 giugno
1955, n. 987), TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
5.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
art. 1 - lett. p). NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31
gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 15, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 178, Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei
tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di
importanza economica, ai termini ed agli effetti dell art. 11 del TU delle leggi sulla pesca, approvato con
RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall art. 51 del DPR 18 giugno 1955, n.
987, TASSA RILASCIO LIRE 4.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
art. 1 - lett. p). NOTA: L autorizzazione importa anche la esclusivita della
pesca, che puo essere concessa per la durata di anni quindici.
TITOLO III TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA N. D ORDINE 16, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 89 (59), 1)
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 2 della legge 21 marzo 1958 n.
326, per l apertura e l esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi
complementari a carattere turistico sociale:
tassa di rilascio e tassa
annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:
a) alberghi ed ostelli per la
gioventu, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000;
b) campeggi di superficie:
- non superiore a 1.000 mq,
TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000;
- non superiore a 2.000 mq,
TASSA RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;
- superiore a 2.000 mq, TASSA
RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;
c) villaggi turistici TASSA
RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;
d) case per ferie TASSA
RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;
e) altri allestimenti in genere
che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975,
convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni,
TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;
f) autostelli, TASSA RILASCIO
LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;
- se funzionanti su autostrade
TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;
2) Autorizzazione rilasciata ai
titolari o gestori dell esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi
complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo
1958, n. 326), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 6 -
art. 1 - lett. g) NOTA: Qualora, ai
sensi del 3# comma dell art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le
autorizzazioni comprendano anche l esercizio delle attivita di vendita di
bevande alcooliche e superalcooliche, mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni
stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53,
lettera e), 55 e 71 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 17, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 95 (64), Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio:
nei comuni aventi una
popolazione:
- non superiore a 10.000
abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;
- superiore a 10.000 e non a
20.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 12.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;
- superiore a 20.000 e non a
50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 24.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 12.000;
- superiore a 50.000 e non a
100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 36.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 18.000;
- superiore a 100.000 e non a
500.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 60.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 30.000;
- superiore a 500.000 abitanti,
TASSA RILASCIO LIRE 100.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000.
DPR
14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. f).
NOTA: Il rilascio delle licenze
a persone fisiche o giuridiche straniere e subordinato al nulla osta dello
Stato.
TITOLO IV FIERE E MERCATI N. D
ORDINE 18, TU 121/ 1961( DPR 641) 119, Deliberazioni relative a fiere e mercati,
giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l art. 53, n. 11, del TU delle leggi
comunali e provinciali, approvate con RD 3 marzo 1934, n. 383:
a) per istituzione di fiere e
mercati:
in Comuni aventi una
popolazione:
- non superiore a 5.000
abitanti, Tassa rilascio Lire 2.000;
- superiore a 5.000 e non a
10.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 4.000;
- superiore a 10.000 e non a
30.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 6.000;
- superiore a 30.000 e non a
60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 8.000;
- superiore a 60.000 abitanti,
Tassa rilascio Lire 10.000;
b) per il cambiamento in modo
permanente di fiere e mercati:
in comuni aventi una
popolazione:
- non superiore a 5.000
abitanti, Tassa rilascio Lire 1.000;
- superiore a 5.000 e non a
10.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 2.000;
- superiore a 10.000 e non a
30.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 3.000;
- superiore a 30.000 e non a
60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 4.000;
- superiore a 60.000 abitanti,
Tassa rilascio Lire 5.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 7 -
art. 1 -lett. a) NOTA: La tassa e dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si
riferisce il cambiamento in modo permanente.
TITOLO V AGRICOLTURA N. d
ordine 19, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 121, Licenza dell Ispettorato Provinciale
dell Agricoltura per l esercizio della trebbiatura a macchina azionata a
motore (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152):
- per ogni trebbiatrice o
sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore, TASSA
RILASCIO LIRE 1.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 -
art. 1 - lett. c) NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la
macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l annata
agraria e nell ambito della provincia per la quale e stata rilasciata.
Il trebbiatore che intenda
impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre
la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell
Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n.
433).
La licenza scade il 31 dicembre
di ciascun anno. La rinnovazione puo essere richiesta entro il 30 aprile di
ciascun anno.
La sopraindicata tassa deve
essere versata dagli aspiranti alla licenza per l esercizio della trebbiatura a
macchina all atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza
stessa o il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici
debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per
qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatori che compiono
le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da
cui sono portate.
Sono esentate dalla
sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di societa
cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
N. D ORDINE 20, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 131, Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale
avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 RDL 25 novembre 1937, n. 2298), TASSA
RILASCIO LIRE 10.000.
DPR
15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)
NOTA: La licenza e personale e
scade con la cessazione dell azienda o col passaggio di essa ad altra ditta
(ultimo capoverso dell art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n.
1824).
TITOLO VI ACQUE MINERALI E
TERMALI CAVE E TORBIERE N. D ORDINE 21, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 163 (99),
Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e
termali: TASSA RILASCIO LIRE 10.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - lett. a) NOTA: Il permesso di ricerca non puo accordarsi per durata
superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una
nuova tassa.
N. D ORDINE 22, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 165 (101), Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di
sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio
1927, n. 1443): TASSA RILASCIO LIRE 50.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 23, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 167, Decreto della
Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per
la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29
luglio 1927, n. 1443): TASSA RILASCIO LIRE 50.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 24, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 168 (104),
Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l iscrizione di ipoteche
sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (Art. 22, secondo
comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze
(Art. 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, numero 1443, sostituito dall
art.7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620)
TASSA RILASCIO LIRE 5.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - primo comma N. D ORDINE 25, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 169, Concessione
per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt.
14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443: TASSA RILASCIO LIRE 100.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - lett. b) e c) N. D ORDINE 26, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 170,
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore
di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla
coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2# comma, del RD 29 luglio
1927, n. 1443, sostituito dall art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n.
620):
TASSA RILASCIO LIRE
20.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 -
art. 1 - lett. e) TITOLO VII URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI N. D ORDINE 27,
LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 146, Dichiarazione che un opera e di pubblica
utilita (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):
- se la spesa complessiva dell
opera e prevista in somma maggiore di L. 500.000 TASSA RILASCIO LIRE 5.000;
- se la spesa complessiva dell
opera e prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 TASSA RILASCIO LIRE
10.000;
- per ogni milione o frazione
di milione in piu saranno dovute in aumento alle L. 10.000 TASSA RILASCIO LIRE
1.500.
DPR 15 gennaio 1972, n. 8 -
art. 3 NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilita da
parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa e pure
dovuta ogni qualvolta l approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia
di dichiarazione di pubblica utilita.
La tassa deve essere liquidata
sulla base dell ammontare complessivo della spesa quale risulta all atto dell emanazione del provvedimento, tenendo
conto di ogni eventuale aggiornamento.
Non e dovuta la tassa quando
si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilita perche
obbligatorie per disposto di legge statale.
Non e nemmeno dovuta la tassa
sulle dichiarazioni di indifferibilita e di occupazione temporanea di urgenza
di immobili, ai sensi dell art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
N. D ORDINE 28, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 147, Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di
pubblica utilita, TASSA RILASCIO LIRE 2.500.
DPR 15 gennaio 1972, n. 8 -
art. 3 N. D ORDINE 29, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 159, Autorizzazione per l
occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni
ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche,
banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra
occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con DPR 19 giugno 1959, n. 393), TASSA RILASCIO
LIRE 1.000.
DPR 15 gennaio 1972, n. 8 -
art. 2
TITOLO VIII TRAMVIE E LINEE
AUTOMOBILISTICHE NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI N. D ORDINE 30, LEGGE 121/ 1961(
DPR 641) 152,
Autorizzazione per introdursi
nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto
di via funicolare area privata - d interesse regionale - (art. 30 del DPR 28
giugno 1955, n. 771), TASSA RILASCIO LIRE 2.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 31, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 153, Concessione
della costruzione e dell esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - d
interesse regionale -, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose
(art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):
a) se adibite al trasporto di
cose TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.500;
b) se adibite al trasporto di
persone:
- con cabine di portata fino a
trenta persone TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;
- con cabine di portata oltre
trenta persone TASSA RILASCIO LIRE 30.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
15.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. a). NOTA: La concessione puo avere la durata fino ad anni
venticinque e puo essere prorogata di altri dieci anni.
Le funivie adibite al trasporto
promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i
servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera
a).
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 32, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 154, Licenza per l impianto di funicolari aeree, o teleferiche -
d interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e
forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del
regolamento approvato con RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli
33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771): //
a) se rilasciata dal Presidente
della Giunta provinciale TASSA RILASCIO LIRE 6.000;
b) se rilasciata dal Sindaco
TASSA RILASCIO LIRE 3.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 33, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 155, Licenza di
esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d interesse regionale -
rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell art. 14 del regolamento 25
agosto 1908, n. 829, sostituito dall art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e
cioe quando la funicolare interessi corsi d acqua, strade, ferrovie ed altre
opere pubbliche:
a) se rilasciata dal Presidente
della Giunta Provinciale, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
6.000;
b) se rilasciata dal Sindaco,
TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000.
= DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 -lett. a) NOTA: La tassa stabilita dal presente numero e dovuta
indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o
funicolare aerea. N. D ORDINE 34, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 156, Concessione di
filovie - d interesse regionale - (art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n.
771):
a) se emessa dal Presidente
della Giunta regionale:
1) gia di pertinenza del
Ministero dei Trasporti, TASSA RILASCIO LIRE 25.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
12.500;
2) gia di pertinenza della
Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in concessione, TASSA RILASCIO LIRE 15.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
7.500;
b) se emessa dal Sindaco TASSA
RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. a) NOTA: La concessione ha la durata massima di anni trenta,
salvo rinnovo.
La tassa annuale deve essere
pagata entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 35, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 157, Concessione per l impianto e l esercizio pubblico di
slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d
interesse regionale - (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente
della Giunta regionale, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
5.000;
b) se emessa dal Presidente
della Giunta provinciale, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
3.000;
c) se emessa dal Sindaco, TASSA
RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.500.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. a) NOTA: Quando l impianto abbia carattere di stabilita per
cio che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la
concessione ha la durata massima di anni 10, negli altri casi la concessione ha
la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
Ai sensi dell art. 27 del DPR
28 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza
turistica, puo essere dichiarata la pubblica utilita dell opera.
In tal caso saranno applicabili
le disposizioni di cui all art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle
funivie.
La tassa annuale deve essere
pagata entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.
N. D ORDINE 36, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 184 (110), Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d
interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell art.
1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60
del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonche
dalla legge 18 marzo 1968, n. 413. - per ogni veicolo, comprese le appendici e
per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l autorizzazione o
concessione: //
a) portata sino a 10 quintali,
TASSA RILASCIO LIRE 1.600, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE
1.600;
b) portata sino a 35 quintali,
TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;
c) portata oltre 35 quintali,
TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. b) NOTA: Nel caso di passaggio di proprieta di un autoveicolo
gia munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per
poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di
altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce il tributo per
mantenere in vigore l atto amministrativo.
N. D ORDINE 37, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 185 (111), Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di
servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si
effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1
e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 DPR 28 giugno 1955,
n. 771):
1) autoservizi con frequenza
giornaliera, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 700, TASSA RINNOVO
ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 700 Per le concessioni aventi durata
superiore ad un anno;
2) autoservizi con frequenza
non superiore a 4 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO -
LINEA 400, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 400 Per le
concessioni aventi durata superiore ad un anno;
3) autoservizi con frequenza
non superiore a 2 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO -
LINEA 300, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 300 Per le
concessioni aventi durata superiore ad un anno;
4) servizi automobilistici di
gran turismo:
a) autoservizi con frequenza
giornaliera, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 350, TASSA RINNOVO
ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 330 Per le concessioni aventi durata
superiore ad un anno;
b) autoservizi con frequenza
non superiore a 4 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO -
LINEA 200, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 200 Per le
concessioni aventi durata superiore ad un anno;
c) autoservizi con frequenza
non superiore a 2 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO -
LINEA 150, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 150 Per le
concessioni aventi durata superiore ad un anno;
5) concessione di autoservizi a
carattere esclusivamente operaio e per studenti, TASSA RILASCIO LIRE PER
CHILOMETRO - LINEA 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA
1.000 Per ciascun anno di durata della cessione;
6) concessione di autoservizi
accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari
contingenze:
a) per il primo giorno di
validita, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 1.000;
b) per ogni giorno ulteriore di
validita, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 500.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 1 - lett. b) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31
dicembre dell anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per
mantenere in vigore l autorizzazione.
Per le concessioni, tanto
provvisorie che definitive, autorizzanti l esercizio di autolinee per periodi
non superiori al semestre, la misura della tassa e ridotta a meta. Sono
considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche
di cui all art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
N. D ORDINE 38, LEGGE 121/
1961( DPR 641) 39, Concessione per l esercizio di servizi pubblici di linee di
navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell art. 225,
primo comma, del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO -
LINEA 6.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 4 N. D ORDINE 186, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 187, Concessione per l
esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio e di traino,
con mezzi meccanici, ai sensi dell art. 225,
2° comma, del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE 4.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
art. 4 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 40 LEGGE 121/ 1961( DPR 641), 188,
Autorizzazione per l esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto
di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell
art. 226 del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE 2.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 -
artt. 4 e 5 LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 189, Autorizzazione al trasporto e al
rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall ufficio di
iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell art. 227 del codice
della navigazione TASSA RILASCIO LIRE 4.000.
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