Regolamento Regionale 28 giugno 2002, n. 5
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
Art. 1 Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n° 4 del 20/03/2001 limitatamente allart. 5 e delle norme ad esso collegate fino allapprovazione dellaggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31/12/2002.
Il presente Regolamento Regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.