Anno 1979
Numero 40
Data 03/07/1979
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 luglio 1979, n. 52
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Legge Regionale 3 luglio 1979, n. 40

Modificazione e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 concernente norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.



Art. 1


L art. 4 della legge 20- 1- 1975, n. 5 e sostituito dal seguente:

 (Assistenza indiretta)

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facolta di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione Puglia rimborsera una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cure private convenzionate ubicate nel territorio regionale.

L importo della suddetta spesa media e determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell Assessore alla Sanita.

L ammontare del rimborso e determinato dall Assessore regionale alla Sanita in relazione alla necessita ed alla durata del ricovero.

Gli interessati, al fine dell ottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare all Assessorato regionale alla Sanita, entro tre giorni dalla data del ricovero, la certificazione medica attestante la necessita del ricovero nonche, entro trenta giorni dalla data di dimissione, la documentazione originale comprovante le spese sostenute, copia della cartella clinica e idonea documentazione comprovante il diritto all assistenza.

La trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti e ammessa solo in caso di accertata effettiva impossibilita.

L azione per conseguire il rimborso non e comunque piu esperibile decorso il termine di 90 giorni dalla data di dimissione.

La Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di sanitari all uopo incaricati.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina la decadenza dal diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione.




bis 1

Assistenza in Italia in centri altamente specializzati.


La Giunta regionale, su proposta dellassessore alla sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure previste al punto 2) del successivo art. 2 della presente legge 20 gennaio 1975, n. 5, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso strutture convenzionate.

Ai cittadini che hanno diritto allassistenza ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per determinare lammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dellassessore alla sanità.

La domanda per conseguire il rimborso di cui al precedente comma non è più proponibile decorso il termine di novanta giorni dallavvenuta prestazione. 




Art. 2


L art. 7 della legge 20- 1- 1975 n. 5 e sostituito dal seguente:

(Assistenza all estero)

La Regione Puglia rimborsera alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l assistenza ospedaliera all estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovano all estero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati residenti all’estero che prima del trasferimento avevano l ultima residenza anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, mediante l assunzione dell onere del ricovero effettuato in regime di assistenza diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalita previste dal precedente art. 4.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia che si trovano all estero per motivi di lavoro, in Stati con i quali non vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale, la Regione Puglia assicura l assistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

La Regione assicura, inoltre, l assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:

1) rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

Il rilascio della predetta autorizzazione e subordinato:

a) alla presentazione da parte dell assistito all Assessorato regionale alla Sanita della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto  all assistenza;

b) al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della consulenza del Collegio medico di cui al punto 2) del presente articolo.

2) concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata, per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.

La concessione del contributo e subordinata:

a) alla richiesta dell assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all assistenza e tendente ad ottenere l autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura estera non convenzionata;

b) all intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall Assessorato regionale alla Sanita su conforme decisione di un collegio medico composto da un sanitario in servizio presso la Regione, da un primario o direttore sanitario ospedaliero e da un docente universitario, nominati dall Assessore regionale alla Sanita.

Il Collegio medico, nel quale l assistito puo farsi rappresentare da un medico di fiducia, puo avvalersi della consulenza di primari ospedalieri o docenti universitari esperti in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di esame;

c) alla presentazione all Assessorato regionale alla Sanita, entro trenta giorni dalla data di dimissione, della documentazione originale comprovante le spese sostenute nonche di copia della cartella clinica.

La concessione del contributo e deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita. La Giunta regionale puo inoltre deliberare di assumere integralmente l onere del ricovero nonche delle spese di viaggio per le spedalita consunte dagli assistiti indicati all art. 1 della legge regionale 3- 6- 1976, n. 13 nonche degli assistiti che, mediante l esibizione di idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche, o di non essere in grado, in relazione all entita della spesa, di sostenere l onere.

In casi particolari la Giunta regionale puo corrispondere un anticipo sul documento preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati gia autorizzati.

Qualora il ricovero assuma la caratteristica dell urgenza, si prescinde dalla richiesta preventiva di cui alla precedente lettera a).

In tal caso la documentazione di cui alla stessa lettera a) deve essere inviata all Assessorato regionale alla Sanita entro trenta giorni dalla data di ricovero ed il Collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di urgenza.

L azione per ottenere il contributo non e piu esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla data di dimissione.

Alle riunioni del Collegio medico partecipa, in qualita di segretario, un funzionario della Regione designato dall Assessore alla Sanita.

Ai componenti il Collegio medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 24- 3- 1975, n. 27.




bis 1

Potere di intervento della Regione.


Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale o in centri esteri convenzionati, lassessore alla sanità provvede a darne comunicazione allinteressato comunicando, eventualmente, il centro dove può essere effettuata la prestazione.

A seguito dei provvedimenti adottati e previsti dal presente articolo, linteressato può richiedere il riesame degli stessi esibendo allassessorato regionale alla sanità apposita documentazione suppletiva.

Il riesame dovrà essere effettuato entro e non oltre quindici giorni dallacquisizione della relativa documentazione. 




ter 1

Disposizioni transitorie.


Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio nazionale effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino allentrata in vigore della presente legge, ancorché in carenza della prescritta autorizzazione preventiva, subordinatamente alla verifica da parte del collegio medico di cui al precedente art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per lerogazione del contributo.

Sono altresì assunti a carico della Regione Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti dalla presente legge, effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino allentrata in vigore della presente legge.

Al fine dellottenimento dei benefici previsti dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare allassessorato regionale alla sanità, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione corredata della documentazione prevista. 




quorter 1


Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino allentrata in vigore della legge regionale di cui allart. 25, ultimo comma, nonché degli articoli 6 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833




quinquies 1


Gli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge ammontanti a lire 960 milioni, trovano copertura nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, come segue:

Parte II - Spesa

 

 

 

 

Stanziamento di competenza e di cassa

 

 

 

a)

Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e lassistenza ospedaliera in forma indiretta (Fondo sanitario

 

 

 

regionale) (per ricoverati estero per lanno 1979)

L.

600.000.000

b)

Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e lassistenza ospedaliera in forma indiretta (fondo sanitario regionale) (per il ricovero Italia centri specializzati negli anni

 

 

 

1975-1979

»

300.000.000

c)

Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporto relative ai ricoveri in

 

 

 

Italia ed allestero per lassistenza ospedaliera in forma indiretta

»

60.000.000

Per gli oneri di cui al punto c) del comma precedente si provvede mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979.

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

Variazione in aumento:

 

 

Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporti relative ai ricoveri in Italia e

 

 

allestero per lassistenza ospedaliera in forma indiretta

L.

60.000.000

 

 

 

Variazione in diminuzione:

 

 

Cap. 42. - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni -

L.

60.000.000

conguaglio

 

 

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.