Legge Regionale 13 novembre 1979, n. 67 Variazioni al Bilancio di Previsione per l' esercizio finanziario 1979. (1a Variazione).
Art. 1Nello stato di previsione del
Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1979, approvato con
legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979, sono introdotte le variazioni di cui
all annessa tabella 1).
Art. 2Per effetto delle variazioni di
cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e
della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario
1979 risulta modificato:
ENTRATA
- L. 1.852.145.627.941 in
termini di competenza
- L. 2.462.702.710.875 in
termini di cassa
SPESA
- L. 1.858.202.627.941 in
termini di competenza
- L. 2.125.170.244.605 in
termini di cassa
Art. 3(1) [Alla l.r. n. 9 del 27 febbraio
1979 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 8, secondo comma, lett.
c), dopo la parola ultimati. togliere il punto (.) e mettere
punto e virgola (; ) andare a capo rigo ed aggiungere:
d) - certificato
rilasciato dal Comune dal quale risulti in base alla strumentazione urbanistica
in atto, la destinazione dell area interessata dai lavori di coltivazione del
giacimento .
L art. 9 e sostituito dal
seguente:
Spetta alla Giunta
regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese
per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalita cui le imprese
beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell area ai valori ambientali
.
Si applicano per il resto l
art. 5, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonche l
art. 6 della presente legge.
Il primo ed il secondo comma
dell art. 13 sono sostituiti dai seguenti:
Spetta alla Giunta
regionale, dato atto delle domande presentate ammettere a contributo le spese di
cui al precedente articolo .
Della deliberazione
della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione
consiliare permanente ed ai Consorzi interessati .
Art. 2, lett. a), e sostituito
dal seguente:
a) - alle imprese che
esercitano l attivita di estrazione e/ o lavorazione della pietra o marmo
pugliese .
Art. 2, lett. b), e sostituito
dal seguente:
b) - alle cooperative
di produzione e lavoro che esercitano l attivita di estrazione e/ o
lavorazione della pietra o marmo pugliese.
Art. 4, comma terzo, dopo le
parole: I documenti di cui alle lettere e aggiunta:
b) .
Art. 27 e sostituito dal
seguente:
Per la determinazione
dello importo annuo lordo di ogni assegno di studio e per le modalita e termini
di pagamento si applicano le norme di cui al decreto legge 1 ottobre 1973, n.
580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sue
successive modifiche ed integrazioni nonche il decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modifiche, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 e sue
successive modifiche e integrazioni .
Art. 28, primo comma,
sostituire le parole: dalle Universita della Regione 2 con le
seguenti: 2 da una o da entrambe le Universita della Regione
.
Art. 28, secondo comma, e
soppresso. ]
Art. 4(2) [In deroga a quanto disposto
dall art. 64 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77 alla liquidazione delle
spese classificate nell allegato al bilancio regionale concernente le
ripartizioni ai fini amministrativi con l apposizione del codice corrispondente
a << Giunta Regionale - Assessorato all Agricoltura, provvede il
Presidente della Giunta o, su delega di questi, l Assessore all Agricoltura.
Art. 5La Regione Puglia anticipa per
conto del MAF, ai sensi dell art. 3 del DPR 19 marzo 1979, i fondi occorrenti
per il pagamento dei contributi e dei concorsi negli interessi sui mutui
integrativi relativi alla definitiva attuazione delle iniziative previste dal
regolamento CEE n. 17/ 64 del 5 febbraio 1964 gia ammesse fino a tutto il 1977
ai benefici del FEAOG - Sez. orientamento (artt. 1 e 3 DPR 19 marzo
1979).
Il concorso nei mutui
integrativi sara anticipato annualmente per tutta la durata dei mutui.
Art. 6Il Bilancio dell Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) per l esercizio finanziario
1979 approvato in parte, con leggi regionali n. 31 del 6- 6- 79 e n. 41 del 3-
7- 79, quale allegato al Bilancio di Previsione della Regione Puglia per il
1979, e approvato integralmente.
All.
Omissis
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