Anno 1979
Numero 75
Data 10/12/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 dicembre 1979, n. 90
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Nessun allegato

Legge Regionale 10 dicembre 1979, n. 75

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 per riporto nel 1979 di fondi di cui ai capp. 169 e 173 - parte seconda - spesa - del bilancio dell' esercizio 1978 - fondi FRAO.



Art. 1


Sono riportate nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 le disponibilita non impegnate al 31 dicembre 1978 ai capp. 169 spese per attrezzature e impianti servizi generali, economali e tecnici degli ospedali ( FRAO) , cap. 173: manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti da Enti Ospedalieri pubblici ( FRAO) : - Parte II - Spesa - del bilancio di previsione 1978, per un importo complessivo di L. 3.466.349.955=.




Art. 2


Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATA

Variazioni in aumento

- Presunto saldo finanziario attivo fondi al 31 dicembre 1978

Stanziamento di competenza L. 3.466.349.955

Stanziamento di cassa L. 0

Parte II - SPESA

OMISSIS

Variazione in aumento

- Cap. 154 bis Spese per attrezzature e impianti servizi generali, economati e tecnici degli Ospedali FRAO – quota 1978

Stanziamento di competenza L. 2.068.355.466

Stanziamento di cassa L. 2.068.355.446

Cap. 158 bis Manutenzione straordinaria e  ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti da Enti Ospedalieri FRAO - Quota 1978

Stanziamento di competenza L. 1.397.994.509

Stanziamento di cassa L. 1.397.994.509

Variazione in diminuzione

Cap. 436 Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art. 43 legge contabilita regionale)

Stanziamento di cassa L. 3.466.349.955

La somma suddetta conserva l originaria destinazione.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.