Anno 1980
Numero 31
Data 24/04/1980
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 maggio 1980, n. 31.
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Nessun allegato

Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 31

Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di Societa' ferrotranviarie per l' esercizio di autolinee di interesse regionale.(1) (2) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
(2)

Gli effetti della legge sono stati limitati alla data del 31 dicembre 1981, dal comma 3 dell’art. 3 della l.r. 13/82, a sua volta abrogata dalla l.r. 13/99



Art. 1

(Finalita)(3) 


[Le sovvenzioni di esercizio gia accordate dallo Stato in favore delle Societa del Sud - Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l esercizio di autoservizi di interesse regionale che la Regione Puglia ha assunto a proprio carico a decorrere dal 1# gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979 n. 14, sono soggette a revisione con le modalita di cui alla presente legge.

Con le medesime modalita sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Societa per l esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie gia trasferite alla competenza regionale con il DPR 14 gennaio 1972, n. 5.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(Le sovvenzioni di esercizio)(4) 


[Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina l ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per ciascuna delle Societa interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalita di cui al successivo articolo 5.

Le sovvenzioni determinate per l anno 1979 sono assunte a base per l anno 1980.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(Le convenzioni)(5) 


[Le sovvenzioni relative all anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la Giunta regionale andra a stipulare distintamente con ciascuna delle Societa interessate, sentita la Commissione consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 1978, dalle singole Societa interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati:

a) l elenco degli autoservizi da svolgere;

b) i programmi di esercizio;

c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell esercizio;

e) l organico del personale;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

g) le tariffe;

h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;

i) l ammontare della sovvenzione.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(Erogazione delle sovvenzioni)(6) 


[Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate trimestrali anticipate. L erogazione delle singole rate e subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle Societa interessate.]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(Revisione della sovvenzione)(7) 


[Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sara inoltre tenuto conto della mutata entita degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sara prevista l adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della Giunta Regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l anno precedente potra essere assunta come preventiva per l esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, la Giunta regionale puo disporre in qualunque momento la revisione della sovvenzione.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(Risoluzione anticipata della convenzione)(8) 


[Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l Assessorato ai Trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione puo anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione la Giunta regionale assegnera i servizi, in via prioritaria, al Consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimita dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 7

(Norma finanziaria)(9) 


[All onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.] 


(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B