Anno 1980
Numero 37
Data 30/04/1980
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
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Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 37

Modifiche ed integrazioni agli artt. 19 e 20 della legge regionale 3 marzo 1973 n. 6: Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili - nido ed all' art. 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 62: Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.



Art. 1

(1) 


[I punti a) e b) dell art. 19 della LR 3- 3- 1973, n. 6 sono così modificati:

a) una coordinatrice, cui competete la responsabilita organizzativa e funzionale dell asilo - nido;

b) personale addetto all assistenza in rapporto di una unita per ogni otto bambini divezzi ed una per ogni cinque bambini lattanti.]



(1) Articolo che modificava la l.r. 6/73. Implicitamente abrogato dalla l.r. 19/2006,art. 70


Art. 2

(2) 


[I punti a) e b) dell art. 20 della legge regionale 3- 3- 1973, n. 6 sono così modificati:

a) diploma di maturita di assistente per comunita infantile o di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di  coordinatrice;

b) diploma di qualifica di assistente all infanzia o diploma di puericultrice o di vigilatrice d infanzia per l incarico di personale addetto all assistenza.]



(2) Articolo che modificava la l.r. 6/73. Implicitamente abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70


Art. 3


Il possesso di diploma di qualifica di assistente all infanzia costituisce titolo di preferenza per l assegnazione a posti di servizio presso gli asili - nido.




Art. 4


E abrogata l ultima parte dell art. 10 della L. R. 4- 9- 79 n. 62.