Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 15
Sostituzione dell' art. 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte.(1)
Articolo unico [L art. 14 della LR 17/ 7/
1981, n. 41 e soppresso e sostituito dal seguente:
(Finanziamento)
Per la concessione dei benefici
di cui alla presente legge si provvede, limitatamente al 1983, con l
introduzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
approvato con LR 17 Giugno 1983, n. 10 in termini di competenza e di cassa,
delle seguenti variazioni in aumento, che trovano copertura prelevando la somma
di 702 milioni di lire al Cap. 16202:
Cap. 04736 Spesa
occorrente per la concessione dei contributi in c/ capitale per il ripristino a
coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate e per l avvio
dei piani aziendali ( LR 17/ 7/ 1981, n. 41
Art. 10 - primo e secondo comma) Competenza L. 500.000.000 Cassa
L. 500.000.000
Cap. 04738 Limite di
impegno per la concessione del concorso negli interessi sui mutui agevolati
autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte
insufficientemente coltivate ( LR 17/ 7/ 81, n. 41 Art. 10, primo e secondo
comma Competenza L. 150.000.000 Cassa L.
150.000.000
Cap. 04740 Spesa
occorrente per la concessione dell indennita annua agli assegnatari di terre
incolte o insufficientemente coltivate( LR 17/ 7/ 81, n. 41 - art. 10, quarto
comma) Competenza L. 50.000.000 Cassa L.
50.000.000
Cap. 04742 Spesa
occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all
esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunita Montane e
Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n. 44/ 78
sulle terre incolte o insufficientemente coltivate ( LR n. 41 del 17/ 7/ 81)
Competenza L. 2.000.000 Cassa L. 2.000.000
A partire dal 1984 le quote di
spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti
bilanci regionali di previsione ]