Anno 1972
Numero 10
Data 05/09/1972
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
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Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 10

Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.(1) 


(1) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 1

(2) 


 

[In attesa che tutta la materia relativa allassistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per lanno scolastico 1972-1973 concorsi provinciali, per la assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La Giunta regionale effettua la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono ].

 




(2) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 2

(3) 


[Limporto della borsa di studio è di L. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per lintera durata del corso prescelto comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che lalunno, permanendo le disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva allanno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purché il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi].



(3) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 3

(4) 


[Ai fini dellammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dellapplicazione dellimposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico;

a L. 1.600.000 con 2 figli a carico;

a L. 1.900.000 con 3 figli a carico;

a L. 2.200.000 con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

È fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare].

 



(4) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 4

(5) 


[Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla pubblica istruzione e cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

a) di un preside di ruolo, che ha le funzioni di presidente, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi;

b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi;

c) di tre rappresentanti di sindacati della scuola;

d) di un rappresentante del consorzio provinciale dei patronati scolastici;

e) di un rappresentante delle scuole non statali;

f) di un rappresentante delle associazioni dei genitori;

g) di un rappresentante degli studenti.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dallAssessore alla pubblica istruzione].



(5) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 5

(6) 


[Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dellAssessorato vengono trasmesse ai capi di istituto per la pubblicazione nellalbo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, allAssessore regionale alla pubblica istruzione e cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta regionale il decreto di approvazione delle graduatorie].



(6) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 6

(7) 


[Lamministrazione regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nellordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio].

(7) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 7

(8) 


[Per lanno scolastico 1972-1973 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L. 201.000.000 pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico allapposito capitolo 91 del bilancio della Regione per lesercizio finanziario dellanno 1972.

Allo stesso farà carico la spesa di L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione].



(8) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 8

(9) 


[Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purché non superino le l. 25.000.

E data allalunno facoltà di opzione].



(9) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 9

(10) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto].

(10) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 10

(11) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]. 

(11) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32