Anno 1972
Numero 9
Data 05/09/1972
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note * La presente legge rivive limitatamente alla identificazione dei territori momtani ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 4 novembre 2004, n. 20 "Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane".
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Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 9

Costituzione delle Comunita' Montane.(1) 


(1) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 1

(2) 



[La presente legge disciplina la costituzione delle Comunita Montane nel territorio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3- 12- 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna]. 



(2) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 2

(3) 


[I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1- 14- 15 della legge 2- 7- 1952, n. 991, dell articolo unico della legge 30- 7- 1957, n. 657, sulla base di criteri di unita territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1: 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A :

1a - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).

2a - Zona omogenea del sub - Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlantino (parte).

3a - Zona omogenea del sub - Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant Antonio (tutto), Sant Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

4a - Zona omogenea della Murgia Nord - Occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

5a - Zona omogenea della Murgia Sud - orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma e costituita la Comunita Montana, ente di diritto pubblico].



(3) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 3

(4) 


[La Comunita Montana e retta da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunita ed approvato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua ricezione.

Ogni successiva variazione od integrazione e deliberata con l osservanza delle predette modalita].



(4) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 4

(5) 


[Lo Statuto della Comunita dovra stabilire fra l altro:

a) le funzioni della Comunita in relazione agli artt. 4- 5- 6- 7 e 9 della legge 3- 12- 1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la denominazione e la sede delle Comunita;

c) l indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunita;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l indicazione dei casi di ineleggibilita, incompatibilita, decadenza e sostituzione dei componenti degli Organi amministrativi, esecutivi, e di controllo;

f) l indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunita stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l organizzazione degli uffici e del personale della Comunita;

h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione].



(5) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 5

(6) 


[Gli organi della Comunita sono:

- il Consiglio della Comunita;

- la Giunta esecutiva;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti].



(6) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 6

(7) 


Il Consiglio della Comunita Montana e composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

La Giunta esecutiva e composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Per la validita della prima seduta e richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunita; in seconda convocazione, che avra luogo entro dieci giorni dalla prima, e sufficiente, per la validita, la presenza della meta dei Consiglieri assegnati alla Comunita.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due piu suffragati.



(7) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 7

(8) 


[Il Collegio dei Revisori dei Conti e composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunita tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta esecutiva].

(8) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 8

(9) 


[Nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, le Comunita Montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4- 5- 6- 7- 8 della legge n. 1102 del 3- 12- 1971, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell esame ed approvazione dei piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonche i Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di Bonifica Integrale ai quali sia riconosciuta l idoneita a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana gli Enti di sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunita Montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nellambito della rispettiva competenza territoriale].



(9) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 9

(10) 


[Il personale della Comunita Montana sara costituito da personale dipendente dalla Regione e da quello degli enti locali di cui all art. 65 della legge 10- 2- 1953, n. 62, avvalendosi dell istituto del comando disciplinato dall ultimo comma dell art. 4 della legge 3- 12- 1971, n. 1102].

(10) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 10

(11) 


[Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3- 12- 1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunita sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall art. 130 della Costituzione].

(11) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 10 Bis

(12) 


[I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell art. 5, sesto comma, della legge 3- 12- 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunita, tenendo conto:

a) della superficie dei territori delimitati montani della Comunita;

b) del grado di dissesto idrogeologico;

c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;

d) delle condizioni economico - sociali dell area della Comunita Montana;

e) delle strutture agricolo - forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvedera a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione].



(12) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 11

(13) 


[Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunita sara costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente art. 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunita si riunira entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigera lo Statuto. Entro 30 giorni dall approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunita si riunisce, su convocazione del Presidente, nel Comune ove e stabilita la sua sede, per procedere alla elezione dei propri organi].



(13) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32


Art. 12

(14) 


[La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

(14) legge abrogata dalla l.r. 12/1999art. 32