Regolamento Regionale 23 maggio 1972, n. 1 Regolamento provvisorio per l'uso degli automezzi di proprietà della Regione.(1)
Art. 1(2) [Gli automezzi di proprietà della Regione, ad eccezione di quelli a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, quando non sono adibiti a servizio, vanno custoditi nel garage della Regione.
Gli automezzi a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, vanno custoditi in garage autorizzati.]
Art. 2(3) [Gli automezzi della Regione possono essere usati soltanto per esigenze di servizio, dagli Amministratori e dal personale della Regione, con l’osservanza delle presenti norme.
Al Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno degli Assessori regionali, sono assegnati appositi automezzi, per tutte le esigenze connesse all’esercizio della loro funzione.]
Art. 3(4) [Un dipendente della Regione, designato dall’Assessore al ramo, è preposto al servizio automezzi, coi seguenti compiti:
a) vigilare affinchè l’uso degli automezzi avvenga secondo le esigenze dei servizi e con l’osservanza delle norme relative; b) disporre i servizi ed i turni di lavoro; c) prendere note delle ore di servizio prestate dagli autisti, in eccedenza al normale orario di lavoro; d) controllare i rifornimenti dei carburanti e dei lubrificanti, che saranno effettuati, salvi casi eccezionali, direttamente dagli autisti, sotto la loro personale responsabilità, presso l’abituale fornitore che avrà ottenuto l’aggiudicazione a seguito di regolare gara; e) provvedere ad assicurare il funzionamento degli automezzi e la ordinaria manutenzione dei medesimi, disponendo l’acquisto dei pezzi di ricambio e le normali riparazioni, mediante rilascio di appositi buoni a madre e figlia, vistati dall’Assessore al ramo e, in sua assenza, dal funzionario dirigente dell’Assessorato o dalla Segreteria Generale del Consiglio, in favore di fornitori i quali verranno pagati periodicamente, su presentazione di regolari fatture corredate dei buoni e previa deliberazione di liquidazione;
f) curare la custodia dei seguenti registri, costantemente aggiornati:
- registro generale di carico e scarico dei carburanti e dei lubrificanti, con partitario per le singole macchine;
- registro delle percorrenze di ciascun automezzo, con la indicazione cronologia dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle risultanze del contachilometri all’uscita e all’entrata, del percorso compiuto, delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;
- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante i viaggi;
g) compilare il rendiconto della gestione del servizio automezzi, alla fine di ciascun trimestre.]
Art. 4(5) [L’autista ha il dovere di:
a) provvedere alla custodia dell’automezzo durante il servizio; b) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, nel quale devono essere indicati, per ogni viaggio:
- l’amministratore o il funzionario che dispone l’uscita dell’automezzo;
- il motivo del servizio;
- l’ora di uscita e l’ora di entrata;
- il numero dei chilometri percorsi;
- i quantitativi di carburante e lubrificanti consumati;
- l’itinerario percorso e il rapporto su eventuali guasti o incidenti;
c) riferire dettagliatamente con immediatezza all’addetto al servizio gli inconvenienti e gli incidenti eventualmente accaduti; d) indossare la divisa fornita dalla Regione, curandone la perfetta conservazione.]
Art. 5(6) [L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni provocati alla Regione in conseguenza della violazione dei doveri indicati alle lettere d), e), f) del precedente art. 3.]
Art. 6(7) [L’uso degli automezzi da parte del personale della Regione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Assessore al ramo o della Segreteria Generale del Consiglio, per comprovate esigenze di servizio.
L’ordine di servizio sarà annotato da ogni autista consegnatario sul registro di percorrenza, con i dati relativi ad ogni viaggio.]
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