Anno 1973
Numero 1
Data 29/01/1973
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 gennaio 1973, n. 2. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera h), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
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Legge Regionale 29 gennaio 1973, n. 1

Ulteriori interventi in favore dell' agricoltura.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 1

(2) 


   

[La Regione Puglia, a termine dell ultimo comma dell art. 4 della legge 25- 5- 1970, n. 364, puo assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l attuazione di misure di pronto intervento rivolte all immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamita naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25- 5- 1970, n. 364, con le modalita di cui all art.  19 del decreto legge 18- 11- 1966, n. 976, convertito nella legge 23- 12- 1966, n. 1142.

Per l attuazione delle misure di cui al 1° comma del presente articolo e autorizzata, per l anno finanziario 1972, la spesa di L. 1.000 milioni.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 2

(3) 


[Per l attuazione degli interventi previsti dallart. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16 e autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.400 milioni come appresso distinta per le attivita di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre1966, n. 910:

Art. 8

Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e ai produttori conferenti. L. 100 milioni

Art. 11

Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati. L. 1.000 milioni Art. 17 Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche per la costruzione di acquedotti rurali. L. 150 milioni

Art. 19

Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale. L. 150 milioni] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 3

(4) 


[I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonche quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell art. 56 della legge 27- 10- 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario, istituito con l art. 36 della legge 2- 6- 1961, n. 454.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 4

(5) 


[Per l attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonche per quelli previsti dal 2° comma dell art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall art. 16 della legge 27- 10- 1966, n. 910, ancorche ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell Agricoltura e dell Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall art. 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 5

(6) 


[Nel titolo II dello stato di previsione dell entrata del bilancio regionale per l anno finanziario 1972 e introdotta la seguente variazione:

Capitolo 6 - 2 Contributo dello Stato per il finanziamento del programma regionale di sviluppo 2  (art. 9 legge 16- 5- 1970, n. 281)

a) stanziamento attuale L. PM.

b) variazione in aumento L. 2.400.000.000

TOTALE L. 2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l ammontare complessivo dello stato di previsione dell entrata risulta L. 51.325.168.622. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ ter Ulteriori interventi nel settore dell Agricoltura con una previsione di L. 2.400.000.000 al quale fara carico l onere previsto dalla presente legge.]

Per effetto della variazione apportata l ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di L. 51.325.168.622.




(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 6

(7) 


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto regionale ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

     



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12