Legge Regionale 29 maggio 1973, n. 11
Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972.
Art. 1 (1)
La durata del bilancio di previsione dellesercizio finanziario
1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini
dellaccertamento delle entrate, dellimpegno delle spese di competenza previste
nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra,
con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.
(1) Legge con efficacia temporanea