Anno 1973
Numero 11
Data 29/05/1973
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 maggio 1973, n. 13
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 maggio 1973, n. 11

Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972.



Art. 1


 (1) 

La durata del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dellaccertamento delle entrate, dellimpegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie. 

 




(1) Legge con efficacia temporanea


Art. 2


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.