Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 12 Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.(1)
Art. 1(2) [Sino allentrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta regionale è
autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione consiliare
permanente, contributi al Consiglio regionale pugliese della Federazione medico
sportiva italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di
medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto
Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per lanno
successivo].
Art. 2(3) [Contributi di
particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti
lacquisto, il rinnovo e lammodernamento delle attrezzature sanitarie
necessarie per ladeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello
sport nella Regione].
Art. 3(4) [I contributi della Regione hanno lo scopo di
attuare una migliore tutela sanitaria, delle attività sportive, consentendo al
Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana di
perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare
a) leducazione sanitaria della popolazione
in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
b) il controllo sanitario periodico dei
bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
c) il controllo sanitario del gruppi
scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
d) il controllo sanitario dei gruppi
appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
e) la
riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa attività sportiva].
Art. 4(5) [I contributi previsti dallart. 1 saranno
erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.
I contributi previsti dallart. 2 potranno
essere erogati allacquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi
tecnici regionali.
Entro il mese
di aprile di ciascun anno il Consiglio regionale pugliese della Federazione
medico sportiva italiana presenterà alla Giunta regionale il conto consuntivo
relativo alla gestione dellanno precedente].
Art. 5[Entro tre anni
dallentrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale pugliese
della Federazione medico sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei
contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione
venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e
la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i
regolamenti della F.S.M.I.]
Art. 6(6) [Il piano
finanziario annuo di cui allart. 1 della presente legge deve essere
accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di
attività del Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva
italiana riferita allanno medesimo].
Art. 7(7) [La spesa prevista dalla presente legge,
calcolata in lire cento milioni per lanno 1973, farà carico al capitolo 137-bis
«interventi per il potenziamento della medicina sportiva» del bilancio
regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene
prelevato dal capitolo 232 «fondo a disposizione per far fronte ad oneri
derivanti da leggi regionali».
Per gli anni successivi si
provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi
finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui allart. 1.]
Art. 8(8) [Per lanno 1973 il termine previsto dallart.
1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo allentrata in
vigore della presente legge e lerogazione dei contributi sulla spesa per la
gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre].
Art. 9(9) [La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto].
Art. 10[La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione].
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