Anno 1973
Numero 12
Data 25/06/1973
Abrogato
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 15 del 25 giugno 1973 Ediz. Straord.
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 12

Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


  [Sino allentrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione consiliare permanente, contributi al Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per lanno successivo].




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti lacquisto, il rinnovo e lammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per ladeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione].



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria, delle attività sportive, consentendo al Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare

a) leducazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;

c) il controllo sanitario del gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;

d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;

e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa attività sportiva].



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(5) 


[I contributi previsti dallart. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dallart. 2 potranno essere erogati allacquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana presenterà alla Giunta regionale il conto consuntivo relativo alla gestione dellanno precedente].



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5


[Entro tre anni dallentrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i regolamenti della F.S.M.I.]



(•) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(6) 


[Il piano finanziario annuo di cui allart. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attività del Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana riferita allanno medesimo].



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(7) 


[La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per lanno 1973, farà carico al capitolo 137-bis «interventi per il potenziamento della medicina sportiva» del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 232 «fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali».

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui allart. 1.]



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 8

(8) 


[Per lanno 1973 il termine previsto dallart. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo allentrata in vigore della presente legge e lerogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre].  



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 9

(9) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto].



(9) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 10


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione].  



(•) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A