Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 13 Interventi regionali nei trasporti.(1)
Art. 1(2) [Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente
autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati
contributi dalla Regione in relazione allesercizio svolto dal 1° aprile 1972 al
31 dicembre 1972.
Tali contributi verranno erogati
per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per
il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee
ordinarie di gran turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai
comuni].
Art. 2(3) [I contributi saranno erogati entro il limite di cui al
successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 50 per autobus-Km.
per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus-Km. per le
ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dai contributi le aziende che, allatto
dellerogazione degli stesi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee
per le quali il contributo stesso è stato richiesto.
Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non
abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali].
Art. 3(4) [Ai fini della determinazione dei
contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi
servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni
in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per lassegnazione dei contributi
saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5a
commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi].
Art. 4(5) [Per lerogazione dei contributi è
autorizzata la spesa di lire 300 milioni].
Art. 5(6) [Allonere di L. 300 milioni
derivante dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1972, si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 dello stato di
previsione della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo «Fondo a
disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali»
e stanziamento della somma al cap. 259-bis che contemporaneamente si istituisce
con la denominazione «Erogazione di contributi straordinari agli esercenti
autoservizi di Enea per viaggiatori in concessione].
Art. 6(7) [La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione]
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