Anno 1973
Numero 13
Data 04/07/1973
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17del 4 luglio 1973 Ediz. Straord
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 13

Interventi regionali nei trasporti.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione allesercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie di gran turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni].



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 50 per autobus-Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 40 per autobus-Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, allatto dellerogazione degli stesi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali].



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per lassegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5a commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi].



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Per lerogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 300 milioni].



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Allonere di L. 300 milioni derivante dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali» e stanziamento della somma al cap. 259-bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione «Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di Enea per viaggiatori in concessione].



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B