Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 15
Interventi per la esecuzione di lavori, di sistemazione e di ampliamento della rete dell' Acquedotto.(1)
Art. 1(2)
[La Regione Puglia assume a carico del proprio bilancio la spesa di L.
150.000.000 per la concessione di un contributo in capitale integrativo a favore
dellente autonomo Acquedotto pugliese per la realizzazione di opere relative a
diramazioni di condotte idriche, opere già ammesse al contributo statale in
capitale nella misura del 70% in applicazione del decreto del Presidente
della repubblica 11 marzo 1968, n. 1090].