Legge Regionale 25 luglio 1973, n. 18 Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell' anno 1973.(1)
Art. 1(2) [Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai
servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante lanno
1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.
La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di
cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura
finanziaria delleventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle
autolinee suddette].
Art. 2(3) [Le imprese titolari dellaffidamento precario dei servizi di
autolinea, potranno usufruire dellintervento finanziario regionale a seguito
degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari
ispettivi nominati dallAssessore ai trasporti e comunicazioni, i quali
acclareranno le risultanze delleffettiva gestione che dovrà essere tenuta
separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.
Gli interventi finanziari saranno subordinati allaccertamento
del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle
leggi sociali.
Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno
stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei
criteri sopra fissati sentita la competente Commissione consiliare].
Art. 3(4) [Allonere derivante dallattuazione della presente legge, per
lanno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L.
1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973. «Fondo a disposizione per far
fronte ad oneri derivanti da leggi regionali» e contemporanea iscrizione di pari
importo al cap. 265-bis «Interventi finanziari per la gestione precaria e di
emergenza dei servizi di autolinee» che con la presente legge si istituisce].
Art. 4(5) [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia].
Art. 5(6) [La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].
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