Anno 1973
Numero 18
Data 25/07/1973
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 19, Ediz. Straord. del 28 luglio 1973
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 25 luglio 1973, n. 18

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell' anno 1973.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante lanno 1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria delleventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette]. 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Le imprese titolari dellaffidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dellintervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dallAssessore ai trasporti e comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze delleffettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati allaccertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione consiliare]. 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Allonere derivante dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973. «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali» e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 265-bis «Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee» che con la presente legge si istituisce].  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]. 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B