Legge Regionale 6 agosto 1973, n. 20
Proroga della indennita' di missione al personale comandato.(1)
Art. 1(2)
[Al personale comandato, ai sensi dellart. 65 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di
servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di
inquadramento nel ruolo regionale.
La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione
nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15 aprile 1961, n.
291 e nellintesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei
benefici economici previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge].