Anno 1973
Numero 28
Data 20/12/1973
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 33 del21 dicembre 1973
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 28

Concessione dell' indennita' di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, destinato a sede diversa da quella dellufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, lindennità di missione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge 15 aprile 1961, n. 291]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lesercizio 1972 e per lesercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale]. 



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A