Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 28
Concessione dell' indennita' di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.(1)
Art. 1(2)
[Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali e periferici non
trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi del
D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2,
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
destinato a sede diversa da quella dellufficio statale di provenienza, è
corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla
data di inquadramento nel ruolo regionale, lindennità di missione, con le
modalità e i limiti previsti dalla legge 15 aprile 1961, n. 291].